AVVISO SELEZIONE PER L' INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E CON DISABILITA' IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Pubblicata il 07/10/2021
Si avvisa che sono stati riaperti i termini fino al 15 OTTOBRE 2021 per la presentazine delle domande per l'accesso al programma di inclusione sociale tramite inserimenti lavorativi di persone appartenenti a particolari categorie di svantaggio.
CHI SONO LE PERSONE SVANTAGGIATE?
Ai sensi dell’art. 4 della legge dell’8 novembre 1991 n. 381 si considerano persone svantaggiate:
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale 07098012301 - 07098012315 - 07098012328.
CHI SONO LE PERSONE SVANTAGGIATE?
Ai sensi dell’art. 4 della legge dell’8 novembre 1991 n. 381 si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici,
- psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
- i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti,
- gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art.21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.
- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti e alcolisti che abbiano incorso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socio - assistenziali;
- detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate
- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale 07098012301 - 07098012315 - 07098012328.
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