DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 
 Vigente al: 25-7-2014  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante
delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  in  materia  di
ordinamento degli enti locali; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati; 
    Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000; 
    Acquisito il parere della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000; 
    Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia; 

 
                              E m a n a 

 
                  il seguente decreto legislativo: 
                             Articolo 1. 

 
    1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli. 

PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


                             Articolo 1 
                               oggetto 

 
1. Il presente testo unico contiene i principi e le  disposizioni  in
materia di ordinamento degli enti locali. 

 
2. Le disposizioni del presente testo unico  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione. 

 
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali  e  di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad  essi  conferite  enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in  vigore  di  nuove  leggi  che
enunciano  tali  principi  abroga  le  norme  statutarie   con   essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120  giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 

 
4. Ai sensi dell'articolo  128  della  Costituzione  le  leggi  della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico  se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 
                             Articolo 2
                       Ambito di applicazione

1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.

2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
sociali.
                             Articolo 3 
                Autonomia dei comuni e delle province 
 
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 
 
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la  propria  comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 
3. La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra  comune  e  regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne  promuove
e ne coordina lo sviluppo. 
 
4. I comuni e le  province  hanno  autonomia  statutaria,  normativa,
organizzativa  e  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva   e
finanziaria nell'ambito dei propri  statuti  e  regolamenti  e  delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
5. I comuni e le province sono titolari  di  funzioni  proprie  e  di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,  secondo
il principio di sussidiarieta'. I comuni e le  province  svolgono  le
loro funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono  essere
adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei  cittadini  e
delle loro formazioni sociali. 
                             Articolo 4
              Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118,  primo  comma  della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni   che  attengono  ad  esigenze  di  carattere  unitario  nei
rispettivi   territori,   organizzano   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi  stabiliti  dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del  comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e  provinciali  in  rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.

3.  La  generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative e'
attribuita  ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e  delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente  sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.

5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
                             Articolo 5
                  Programmazione regionale e locale

1.  La  regione  indica  gli  obiettivi generali della programmazione
economico  sociale  e  territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate  al  finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.

2.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle regioni e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione.

3.  La  legge  regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli  enti  locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.

4.  La  legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti  e  gli  strumenti  della programmazione socio-economica e della
pianificazione  territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di carattere
generale.  modi  e  procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra  gli  strumenti  di  cui  al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.
                             Articolo 6 
                   Statuti comunali e provinciali 
 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
 
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati  dal  presente  testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le  forme
di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi  di  esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo  Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni  e  province,  della
partecipatone   popolare,   del   decentramento,   dell'accesso   dei
cittadini, alle informazioni e  ai  procedimenti  amministrativi,  lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente  previsto  dal  presente
testo unico. 
 
3.  Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme   per
assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per ((garantire))  la  presenza
di entrambi i sessi nelle giunte  e  negli  organi  collegiali  ((non
elettivi)) del comune e della provincia, nonche' degli enti,  aziende
ed istituzioni da essi dipendenti. 
 
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli  con  il  voto
favorevole dei due terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale
maggioranza  non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta   in
successive sedute da tenersi entro trenta  giorni  e  lo  statuto  e'
approvato  se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole   della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 
 
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere  inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto  entra  in  vigore
decorsi  trenta  giorni  dalla  sua  affissione   all'albo   pretorio
dell'ente. 
 
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta  e
la conservazione degli statuti comunali  e  provinciali,  cura  anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi. 
                               Art. 7
                             Regolamenti

  1.  Nel  rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle materie di
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e il
funzionamento  delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per  il  funzionamento  degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
                             Art. 7-bis
                       Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  diversa  disposizione  di legge, per le violazioni delle
disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  ((  1-bis.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal sindaco e dal
presidente  della  provincia  sulla  base  di  disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
  2.  L'organo  competente  a  irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
                             Articolo 8
                       Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere  forme  associative  e  promuovono organismi di partecipazione
popolare   all'amministrazione  locale.  I  rapporti  di  tali  forme
associative sono disciplinati dallo statuto.

2.  Nel  procedimento  relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni  giuridiche  soggettive  devono  essere  previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto,  nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.

3.  Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione  nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e  proposte  di  cittadini  singoli  o associati dirette a promuovere
interventi  per  la  migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere,  altresi',  determinate  le  garanzie  per il loro tempestivo
esame.   Possono  essere,  altresi',  previsti  referendum  anche  su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo  in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.

5.  Lo  statuto,  ispirandosi  ai  principi di cui alla legge 8 marzo
1994,  n.  203,  e  al  decreto  legislativo  25 luglio 1999, n. 286,
promuove  forme  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  locale dei
cittadini   dell'Unione   europea   e  degli  stranieri  regolarmente
soggiornanti.
                             Articolo 9
    Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

  1.  Ciascun  elettore  puo'  far  valere  in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
  2.   Il  giudice  ordina  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti  del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le  spese  sono  a  carico  di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )).
                             Articolo 10
                Diritto di accesso e di informazione

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco  o  del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il
diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con
norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso
l'amministrazione.

3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini
all'attivita'   dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
                             Articolo 11 
                          Difensore civico 
 
1.  Lo  statuto  comunale  e  quello  provinciale  possono  prevedere
l'istituzione  del  difensore  civico   con   compiti   di   garanzia
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di  propria
iniziativa, gli abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i  ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 
 
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed  i  mezzi  del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale  o
provinciale. 
 
3.  Il  difensore  civico  comunale  e  quello  provinciale  svolgono
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista  all'articolo
127. (34a) ((35)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34a) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
186, lettera a)) che "In  relazione  alle  riduzioni  del  contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'  adottare  le
seguenti misure: 
  a)  soppressione  della  figura  del  difensore   civico   di   cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  [. . .]". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera a))  che  "Al  fine
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della
spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: 
  a) soppressione della figura del difensore civico comunale  di  cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
funzioni del difensore civico  comunale  possono  essere  attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore  civico  della  provincia
nel cui territorio rientra  il  relativo  comune.  In  tale  caso  il
difensore civico provinciale assume la  denominazione  di  "difensore
civico territoriale" ed e' competente a garantire  l'imparzialita'  e
il buon andamento della pubblica amministrazione,  segnalando,  anche
di propria iniziativa, gli abusi, le  disfunzioni,  le  carenze  e  i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
  [. . .]". 
                             Articolo 12
                  Sistemi informativi e statistici

1.  Gli  enti  locali  esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti  le  loro  funzioni  in modo da assicurare, anche tramite
sistemi  informativo-statistici  automatizzati, la circolazione delle
conoscenze   e   delle   informazioni  fra  le  amministrazioni,  per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.

2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza  e  nella  conseguente  verifica dei risultati, utilizzano
sistemi  informativo-statistici  che  operano in collegamento con gli
uffici  di  statistica  in  applicazione  del  decreto  legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi  informativo-statistici  settoriali con il sistema statistico
nazionale.

3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le  procedure  e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

TITOLO II
SOGGETTI

CAPO I
Comune

                             Articolo 13
                              Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la  popolazione  ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici  dei  servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.  Il  comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati,  attua  forme  sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
                             Articolo 14
        Compiti del comune per servizi di competenza statale

1.  Il  comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.

2.  Le  relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale  possono  essere  affidate  ai  comuni dalla legge che regola
anche   i   relativi  rapporti  finanziari,  assicurando  le  risorse
necessarie.
                             Articolo 15 
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni 
 
  1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le  regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni  sentite
le  popolazioni  interessate,  nelle  forme  previste   dalla   legge
regionale. Salvo i casi di  fusione  tra  piu'  comuni,  non  possono
essere istituiti nuovi comuni con  popolazione  inferiore  ai  10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che  altri
comuni scendano sotto tale limite. 
  2. I comuni che hanno dato avvio  al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
  3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai  contributi
della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni ((decorrenti  dalla))
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati  ad  una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che  si  fondono.
(55) 
  4. La denominazione delle  borgate  e  frazioni  e'  attribuita  ai
comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma  1)  che  "A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato
testo unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui al comma 1 si applicano per le fusioni  di  comuni  realizzate
negli anni 2012 e successivi". 
                             Articolo 16
                              Municipi

1.  Nei  comuni  istituiti  mediante  fusione  di  due  o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.

2.  Lo  statuto  e  il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
                             Articolo 17 
              Circoscrizioni di decentramento comunale 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di  decentramento,
quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione  di
servizi di base, nonche' di esercizio  delle  funzioni  delegate  dal
comune. (31a) 
  2.  L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 
  3. I comuni con popolazione tra i  100.000  e  i  250.000  abitanti
possono articolare il territorio per istituire le  circoscrizioni  di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti. (31a) 
  4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze  della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 
  5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000  abitanti  lo
statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'  accentuate  forme  di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e  funzionale,
determinando,  altresi',  anche  con   il   rinvio   alla   normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi  di  tali
forme di decentramento,  lo  status  dei  componenti  e  le  relative
modalita' di elezione,  nomina  o  designazione.  ((Le  modalita'  di
elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la  designazione
dei componenti degli organi esecutivi sono comunque  disciplinate  in
modo da garantire il rispetto del principio della parita' di  accesso
delle  donne  e  degli  uomini  alle  cariche  elettive,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici)).
Il consiglio comunale puo' deliberare,  a  maggioranza  assoluta  dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione  territoriale
delle circoscrizioni esistenti e  la  conseguente  istituzione  delle
nuove forme di autonomia ai sensi della normativa  statutaria.  (34a)
(35) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31a) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  42-bis,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  si  applicano  a  decorrere  dalle
elezioni successive alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34a) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
186, lettera b)) che "In  relazione  alle  riduzioni  del  contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'  adottare  le
seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;" 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera b))  che  "Al  fine
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della
spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni,  tranne  che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che  hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni,  la  cui
popolazione media non puo' essere inferiore  a  30.000  abitanti;  e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267;" 
                             Articolo 18
                          Titolo di citta'

1.  Il  titolo  di  citta'  puo'  essere  concesso  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai
comuni  insigni  per  ricordi,  monumenti  storici  e  per  l'attuale
importanza.

CAPO II
Provincia


                             Articolo 19
                              Funzioni

1.  Spettano  alla  provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa   del   suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
   prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
   provinciale,  rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi
   delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica, attribuiti
   dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti  connessi  alla  istruzione secondaria di secondo grado ed
   artistica  ed  alla  formazione professionale, compresa l'edilizia
   scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta  ed  elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali.

2.  La  provincia,  in  collaborazione  con  i comuni e sulla base di
programmi  da  essa  proposti  promuove e coordina attivita', nonche'
realizza  opere  di  rilevante  interesse provinciale sia nel settore
economico,   produttivo,  commerciale  e  turistico,  sia  in  quello
sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste  dal  presente  testo  unico  per  la  gestione  dei servizi
pubblici locali.
                             Articolo 20
                      Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai comuni, ai fini
   della  programmazione  economica, territoriale ed ambientale della
   regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
   degli  altri  programmi  e  piani  regionali secondo norme dettate
   dalla legge regionale;
c) formula  e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
   del  programma  regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
   sia   di   carattere   generale   che  settoriale  e  promuove  il
   coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in   attuazione   della   legislazione  e  dei  programmi  regionali,
predispone  ed  adotta  il  piano  territoriale  di coordinamento che
determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto del territorio e, in
particolare, indica:

a) le   diverse   destinazioni   del  territorio  in  relazione  alla
   prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
   principali linee di comunicazione;
c) le  linee  di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
   ed  idraulico-forestale  ed  in  genere  per il consolidamento del
   suolo e la regimazione delle acque;
d) le  aree  nelle  quali  sia  opportuno  istituire parchi o riserve
   naturali.

3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi    regionali   della   programmazione   socio-economica   e
territoriale.

4.  La  legge  regionale  detta le procedure di approvazione, nonche'
norme  che  assicurino  il  concorso  dei  comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5.  Ai  fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione  territoriale  predisposti  dai  comuni,  la provincia
esercita  le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso,  il  compito  di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6.  Gli  enti  e  le  amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali  di
coordinamento  delle  province  e  tengono  conto  dei loro programmi
pluriennali.
                             Articolo 21 
           ((Revisione delle circoscrizioni provinciali)) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  5  GENNAIO  2010,   N.   2,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)). 
 
  2. ((COMMA ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  5  GENNAIO  2010,   N.   2,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)). 
 
  3.  Per   la   revisione   delle   circoscrizioni   provinciali   e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano  l'iniziativa  di
cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto  dei  seguenti
criteri ed indirizzi: 
    a) ciascun territorio provinciale deve  corrispondere  alla  zona
entro la quale si svolge  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,
economici e culturali della popolazione residente; 
    b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per  le  attivita'  produttive
esistenti  o  possibili,  da  consentire  una  programmazione   dello
sviluppo che possa favorire  il  riequilibrio  economico,  sociale  e
culturale del territorio provinciale e regionale; 
    c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una  sola
provincia; 
    d)  l'iniziativa  dei  comuni,  di  cui  all'articolo  133  della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni
dell'area interessata, che rappresentino,  comunque,  la  maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera  assunta
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 
    e) di norma,  la  popolazione  delle  province  risultanti  dalle
modificazioni  territoriali  non  deve  essere  inferiore  a  200.000
abitanti; 
    f) l'istituzione di nuove province non  comporta  necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici; 
    g) le province preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,  in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,  personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. 
 
  4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della  Costituzione
le  regioni  emanano  norme  intese   a   promuovere   e   coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3. 

CAPO III
Aree metropolitane

                             Articolo 22 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,  CON
           MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                                                               ((68)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio
2013, n. 220 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.  135
(che ha disposto l'abrogazione del presente articolo). 
                             Articolo 23 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,  CON
           MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                                                               ((68)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio
2013, n. 220 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.  135
(che ha disposto l'abrogazione del presente articolo). 
                             Articolo 24
                  Esercizio coordinato di funzioni

1.  La  regione,  previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire   ambiti  sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  degli  enti  locali,  attraverso  forme  associative  e  di
cooperazione, nelle seguenti materie:

a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela    e    valorizzazione    dell'ambiente    e    rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

Le  disposizioni  regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.
                             Articolo 25
               Revisione delle circoscrizioni comunali

1.  Istituita  la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli  enti  locali  interessati,  puo'  procedere alla revisione delle
circoscrizioni    territoriali    dei   comuni   compresi   nell'area
metropolitana.
                             Articolo 26
                          Norma transitoria

1.  Sono  fatte  salvo  le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.

2.  La  legge  istitutiva  della  citta'  metropolitana  stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CAPO IV
Comunita' montane

                             Articolo 27
                           Natura e ruolo

1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2.  La  comunita'  montana  ha  un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti   con   il  sistema  del  voto  limitato  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo  4,  gli  ambiti  o le zone omogenee per la costituzione
delle  comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.

4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:

a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano  parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.

6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio-economica.

8.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni.
                             Articolo 28
                              Funzioni

1.  L'esercizio  associato  di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite  dalla  regione  spetta  alle  comunita'  montane.  Spetta,
altresi',  alle  comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e  gli  interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.

3.  Le  comunita'  montane  adottano  piani  pluriennali  di opere ed
interventi  e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla  Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalla  regione, che possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.

4.  Le  comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano  pluriennale  di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.

5.  Il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico  ed  i  suoi
aggiornamenti  sono  adottati  dalle  comunita'  montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6.  Gli  interventi  finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri  soggetti  pubblici  a  favore  della  montagna  sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.

7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
                             Articolo 29
                  Comunita' isolane o di arcipelago

1.  In  ciascuna  isola  o  arcipelago  di  isole, ad eccezione della
Sicilia  e  della  Sardegna,  ove  esistono  piu'  comuni puo' essere
istituita,   dai   comuni   interessati,   la   comunita'  isolana  o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

CAPO V
Forme associative

                             Articolo 30
                             Convenzioni

1.  Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e servizi
determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare tra loro apposite
convenzioni.

2.  Le  convenzioni  devono  stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.

3.  Per  la  gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di   propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di  convenzione
obbligatoria    fra   enti   locali,   previa   statuizione   di   un
disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche  in  luogo  degli  enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega  di  funzioni  da  parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore  di  uno  di  essi,  che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
                               Art. 31
                              Consorzi

  1.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e  l'esercizio  associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114,  in  quanto  compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
  2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a maggioranza
assoluta  dei  componenti  una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
  3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze  degli  organi  consortili coerentemente a quanto disposto
dai  commi  8,  9  e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera  m),  e  prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti  fondamentali  del  consorzio;  lo  statuto, in conformita' alla
convenzione,  deve  disciplinare  l'organizzazione,  la  nomina  e le
funzioni degli organi consortili.
  4.  Salvo  quanto  previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali   anche  enti  diversi  dagli  enti  locali,  l'assemblea  del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
  5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
  7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio  di  determinate  funzioni  e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
  8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.
                             Articolo 32 
                         (Unione di comuni) 
 
  1. L'unione di comuni e' l'ente locale costituito  da  due  o  piu'
comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio  associato  di
funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da  comuni  montani,
essa assume la denominazione di  unione  di  comuni  montani  e  puo'
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e  di  promozione
della montagna attribuite in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo
comma, della Costituzione e  delle  leggi  in  favore  dei  territori
montani. 
  2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni. 
  3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  ((Il  consiglio  e'  composto  da  un  numero  di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli  consigli  dei
comuni   associati   tra   i   propri   componenti,   garantendo   la
rappresentanza delle minoranze e  assicurando  la  rappresentanza  di
ogni comune)). 
  ((4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad  essa  si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni
della legge recante disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalita'
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato  dai  consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal
consiglio dell'unione)). 
  5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. 
  5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci  dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. 
  ((5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si  avvale   del
segretario di un comune facente parte  dell'unione,  senza  che  cio'
comporti l'erogazione di  ulteriori  indennita'  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8  della  legge  23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni)). 
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  16,  comma  3)
che "All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo  32,  commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le  disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime,
delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
                             Articolo 33
    Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1.  Le  regioni,  nell'emanazione  delle  leggi di conferimento delle
funzioni  ai  comuni,  attuano  il  trasferimento  delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.

2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  all'articolo  4.  Nell'ambito della previsione
regionale,  i  comuni  esercitano  le  funzioni  in  forma associata,
individuando  autonomamente  i  soggetti,  le forme e le metodologie,
entro  il  termine  temporale  indicato dalla legislazione regionale.
Decorso  inutilmente  il  termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3.  Le  regioni  predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle
apposite  sedi  concertative,  un  programma  di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.

4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei  servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a   disciplinare,   con  proprie  leggi,  nell'ambito  del  programma
territoriale   di   cui  al  comma  3,  le  forme  di  incentivazione
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  da  parte dei comuni, con
l'eventuale  previsione  nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione.
                             Articolo 34
                        Accordi di programma

1.  Per  la  definizione  e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque  di  due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione  o  il  presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per  assicurare  il  coordinamento  delle azioni e per determinarne i
tempi,   le  modalita',  il  finanziamento  ed  ogni  altro  connesso
adempimento.

2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.

3.   Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma,   il  presidente  della  regione  o  il  presidente  della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.

4.  L'accordo,  consistente nel consenso unanime del presidente della
regione,  del  presidente  della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente  della  regione  o  del  presidente  della provincia o del
sindaco  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce  gli  effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le  eventuali  e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo  le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.

5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6.  Per  l'approvazione  di  progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi  dell'amministrazione  e  per le quali siano immediatamente
utilizzabili   i  relativi  finanziamenti  si  procede  a  norma  dei
precedenti  commi.  L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle  medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma e gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto  dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente della
provincia  o  dal  sindaco  e  composto  da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8.  Allorche'  l'intervento  o il programma di intervento comporti il
concorso  di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  cui  spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di  vigilanza  di  cui  al  comma  7  e' in tal caso presieduto da un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni  attribuite  dal  comma  7  al commissario del Governo ed al
prefetto.
                             Articolo 35
                          Norma transitoria

1.  L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4,  avviene  entro  il  21  febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine,  il  Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa  disciplina  nel  rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo   del   presente   testo   unico.   La  disciplina  adottata
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.

TITOLO III
ORGANI

CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia


                             Articolo 36
                          Organi di governo

1.  Sono  organi  di  governo  del comune il consiglio, la giunta, il
sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
                             Articolo 37
                      Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
   abitanti;
b) da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 500.000
   abitanti;
c) da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 250.000
   abitanti.
d) da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 100.000
   abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
   di provincia;
e) da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
   abitanti;
f) da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 10.000
   abitanti;
g) da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
   abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.

2.   Il  consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e:

a) da  45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   1.400.000 abitanti;
b) da  36 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   700.000 abitanti;
c) da  30 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.

3.   Il  presidente  della  provincia  e  i  consiglieri  provinciali
rappresentano la intera provincia.

4.  La  popolazione  e'  determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
                               Art. 38 
                   Consigli comunali e provinciali 
 
  1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la  loro  durata
in carica, il numero dei consiglieri e la  loro  posizione  giuridica
sono regolati dal presente testo unico. 
  2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo  statuto,  e'  disciplinato  dal   regolamento,   approvato   a
maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le  modalita'  per
la convocazione  e  per  la  presentazione  e  la  discussione  delle
proposte. Il regolamento indica altresi' il  numero  dei  consiglieri
necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba  esservi  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il  sindaco
e il presidente della provincia. 
  3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e  organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano  le  modalita'
per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse  finanziarie.
Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  e  nelle
province  possono  essere  previste   strutture   apposite   per   il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al  comma  2  i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite  per
il  proprio  funzionamento  e  per  quello  dei   gruppi   consiliari
regolarmente costituiti. 
  4. I consiglieri entrano in  carica  all'atto  della  proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione. 
  5. I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei  nuovi,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 
  6. Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale  di
commissioni costituite nel proprio seno con  criterio  proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e  ne  disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori. 
  7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento ((e, nei comuni con popolazione  fino
a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un  arco  temporale
non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti)). ((44)) 
  8. Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate  al
rispettivo  consiglio,  devono  essere  presentate  personalmente  ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine  temporale
di presentazione. Le dimissioni non presentate  personalmente  devono
essere autenticate ed inoltrate  al  protocollo  per  il  tramite  di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a  cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano  di  presa  d'atto  e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non  oltre  dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione  delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora,  ricorrendone  i  presupposti,  si  debba   procedere   allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. 
  9. In  occasione  delle  riunioni  del  consiglio  vengono  esposte
all'esterno  degli  edifici,  ove  si  tengono,  la  bandiera   della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in  cui
questi esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte  salve
le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge  5  febbraio
1998,  n.  22,  concernente  disposizioni  generali  sull'uso   della
bandiera italiana ed europea. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                             Articolo 39
           Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  sono  presieduti  da  un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al  presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di  convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attivita'  del
consiglio.  Quando  lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie  di  presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano  individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  lo  statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.

2.  Il  presidente  del  consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire  il  consiglio  in  un termine non superiore ai venti giorni,
quando  lo  richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le
questioni richieste.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti il
consiglio   e'   presieduto  dal  sindaco  che  provvede  anche  alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4.  Il  presidente  del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
                             Articolo 40
            Convocazione della prima seduta del consiglio

1.  La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata   entro   il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
proclamazione  e  deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.

2.  Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta,  e'  convocata  dal  sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano  fino  alla  elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione  dei  componenti  della  giunta  e  per  gli  ulteriori
adempimenti.  E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra  individuale  ai  sensi  dell'articolo  73  con  esclusione del
sindaco  neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea,  la  presidenza  e'  assunta  dal consigliere che, nella
graduatoria  di  anzianita'  determinata  secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4.  La  prima  seduta  del  consiglio  provinciale  e'  presieduta  e
convocata  dal  presidente  della  provincia  sino  alla elezione del
presidente del consiglio.

5.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta  del  consiglio  e'  convocata  e  presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.

6.  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa  previsione  regolamentare  nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.
                             Articolo 41
                   Adempimenti della prima seduta

1.  Nella  prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia stato
prodotto  alcun  reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma  del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando  sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69.

2.  Il  consiglio  comunale,  nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
                            Art. 41-bis. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) 
                               Art. 42 
                      Attribuzioni dei consigli 
 
  1.  Il  consiglio  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo. 
  2. Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali: 
a) statuti dell'ente e  delle  aziende  speciali,  regolamenti  salva
   l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma  3,  criteri  generali  in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,
   pareri da rendere per dette materie; 
c) convenzioni tra i comuni  e  quelle  tra  i  comuni  e  provincia,
   costituzione e modificazione di forme associative; 
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi  di
   decentramento e di partecipazione; 
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
   aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
   dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di  attivita'
   o servizi mediante convenzione; 
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione delle relative aliquote; disciplina generale  delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende  pubbliche  e  degli
   enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
h) contrazione  di  mutui  e  aperture  di   credito   non   previste
   espressamente in atti fondamentali del consiglio ed  emissioni  di
   prestiti obbligazionari; 
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle   relative   alle   locazioni   di   immobili    ed    alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo; 
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative  permute,  appalti  e
   concessioni  che  non  siano  previsti   espressamente   in   atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione  e  che,  comunque,  non  rientrino   nella   ordinaria
   amministrazione di funzioni e servizi di competenza della  giunta,
   del segretario o di altri funzionari; 
m) definizione degli indirizzi per la nomina e  la  designazione  dei
   rappresentanti del comune presso  enti,  aziende  ed  istituzioni,
   nonche' nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso  enti,
   aziende ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata  dalla
   legge. 
  3. Il consiglio, nei modi  disciplinati  dallo  statuto,  partecipa
altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica  periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori. 
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle  variazioni
di bilancio adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a  ratifica  del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
                                                               ((66)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
                             Articolo 43
                       Diritti dei consiglieri

1.  I  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su  ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre  il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo  39,  comma  2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.

2.  I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle  loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le
informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio
mandato.   Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente
determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati  rispondono,  entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra  istanza  di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita'  della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4.  Lo  statuto  stabilisce  i  casi  di  decadenza  per  la  mancata
partecipazione  alle  sedute  e  le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
                             Articolo 44
           Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1.  Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze   attribuendo   alle   opposizioni   la   presidenza  delle
commissioni  consiliari  aventi  funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.

2.  Il  consiglio  comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  puo'  istituire  al  proprio  interno commissioni di
indagine    sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,   la
composizione  ed  il  funzionamento  delle  suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
                             Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
                          circoscrizionali

1.  Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se  sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.  Nel  caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59,  il  consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento  di  sospensione,  procede alla temporanea sostituzione
affidando  la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior  numero  di  voti.  La supplenza ha termine con la cessazione
della  sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
                             Articolo 46 
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina  della
                               giunta 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  eletti  dai
cittadini a suffragio universale e diretto  secondo  le  disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
 
2. Il sindaco e  il  presidente  della  provincia  nominano  ((,  nel
rispetto del principio di  pari  opportunita'  tra  donne  e  uomini,
garantendo la presenza di entrambi  i  sessi,))  i  componenti  della
giunta, tra cui un  vicesindaco  e  un  vicepresidente,  e  ne  danno
comunicazione  al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva   alla
elezione. 
 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la giunta, presenta al  consiglio  le  linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da  realizzare  nel
corso del mandato. 
 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno  o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. 
                             Articolo 47
                      Composizione delle giunte

  1.  La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono composte
rispettivamente  dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non  deve  essere  superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del  numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale
fine  il  sindaco  e  il  presidente  della provincia, e comunque non
superiore a (( dodici ))unita'. ((28))
  2.  Gli  statuti,  nel  rispetto  di  quanto stabilito dal comma 1,
possono  fissare  il  numero degli assessori ovvero il numero massimo
degli stessi.
  3.  Nei  comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle
province  gli  assessori  sono  nominati dal sindaco o dal presidente
della  provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra
i   cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di  candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.
  4.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000 abitanti lo
statuto  puo'  prevedere  la  nomina  ad  assessore  di cittadini non
facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di
candidabilita',   eleggibilita'   e  compatibilita'  alla  carica  di
consigliere.
  5.  Fino  all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

  a)  non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
   abitanti;  non  superiore  a 6 nei comuni con popolazione compresa
   tra  10.001  e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
   popolazione   compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e  nei
   capoluoghi  di  provincia  con  popolazione  inferiore  a  100.000
   abitanti;  non  superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa
   tra  250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
   popolazione  compresa  tra  500.001  e 1.000.000 di abitanti e non
   superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
   abitanti;
  b)  non  superiore  a  6  per  le  province a cui sono assegnati 24
   consiglieri;  non  superiore  a  8  per  le  province  a  cui sono
   assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
   sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui
   sono assegnati 45 consiglieri.
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (28)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
23)  che  la  presente  modifica  "entra  in vigore a decorrere dalle
prossime elezioni amministrative locali".
                             Articolo 48 
                       Competenze delle giunte 
 
1. La giunta collabora con il  sindaco  o  con  il  presidente  della
provincia  nel  governo  del  comune  o  della  provincia  ed   opera
attraverso deliberazioni collegiali.  ((Nei  comuni  con  popolazione
fino  a  15.000  abitanti,  le  riunioni  della  giunta  si   tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario  di
lavoro dei partecipanti)). ((44)) 
 
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi  dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi  di  governo,  che  non
siano riservati dalla legge al consiglio e  che  non  ricadano  nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente  della  provincia  nell'attuazione
degli indirizzi generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso. 
 
3.  E',  altresi',  di  competenza  della   giunta   l'adozione   dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                              Art. 49. 
            (( (Pareri dei responsabili dei servizi). )) 
 
  ((1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e  al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o  sul  patrimonio  dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita'  contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.)) 
                             Articolo 50
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono gli organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2.  Il  sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano  e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e'
previsto   il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono  al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e  sovrintendono  altresi'  all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.

5.  In  particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene
pubblica  a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e  urgenti  sono  adottate  dal  sindaco,  quale rappresentante della
comunita'  locale.  Negli  altri  casi  l'adozione  dei provvedimenti
d'urgenza  ivi  compresa  la  costituzione  di  centri e organismi di
referenza  o  assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della  dimensione  dell'emergenza  e dell'eventuale interessamento di
piu' ambiti territoriali regionali.

6.  In  caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni   sindaco   adotta  le  misure  necessarie  fino  a  quando  non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7.  Il  sindaco,  altresi',  coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi  espressi  dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa   con   i  responsabili  territorialmente  competenti  delle
amministrazioni  interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici  pubblici  localizzati  nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento  dei  servizi  con  le esigenze complessive e generali
degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente  della provincia provvedono alla nomina, alla designazione
e  alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso
enti, aziende ed istituzioni.

9.  Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque  giorni  dall'insediamento  ovvero  entro i termini di
scadenza  del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di   controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai  sensi
dell'articolo 136.

10.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia  nominano  i
responsabili  degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11.  Il  sindaco  e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio,  nella  seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma  della propria provincia, da
portare a tracolla.
                             Articolo 51
Durata  del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei
                              consigli.

                       Limitazione dei mandati

1.  Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia
e  il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque
anni.

2.  Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e  di  presidente  della  provincia  non e', allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3.  E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti  ha  avuto  durata  inferiore  a  due  anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
                             Articolo 52
                         Mozione di sfiducia

1.  Il  voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il  sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia  votata  per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e  sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare  a  tal  fine il sindaco e il presidente della provincia, e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141.
                             Articolo 53

Dimissioni,  impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
            del sindaco o del presidente della provincia

1.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del  sindaco  o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono  in  carica  sino  alla  elezione del nuovo consiglio e del
nuovo  sindaco  o  presidente  della  provincia.  Sino  alle predette
elezioni,  le  funzioni  del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2.  Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o di impedimento
temporaneo,  nonche'  nel  caso  di  sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.

3.  Le  dimissioni  presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della
provincia  diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20  giorni  dalla  loro  presentazione  al  consiglio. In tal caso si
procede  allo  scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.

4.  Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni  caso  la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.
                               Art. 54 
   (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) 
 
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti  dalla  legge  e
   dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
   di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la  sicurezza  e
   l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 
  2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le  Forze  di  polizia  statali,  nell'ambito  delle   direttive   di
coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno   -   Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 
  3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,  altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile  e  di  popolazione  e  agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,  di  leva
militare e di statistica. 
  4. Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la
sicurezza urbana. I provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
preventivamente  comunicati  al  prefetto   anche   ai   fini   della
predisposizione  degli  strumenti  ritenuti   necessari   alla   loro
attuazione. ((46)) 
  4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  4
anche con riferimento  alle  definizioni  relative  alla  incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana. 
  5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei  commi  1  e  4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni  contigui  o  limitrofi,  il   prefetto   indice   un'apposita
conferenza alla  quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati,  il
presidente della provincia e, qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
pubblici   e    privati    dell'ambito    territoriale    interessato
dall'intervento. 
  5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria  o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione  europea,  per
la  eventuale  adozione  di  provvedimenti   di   espulsione   o   di
allontanamento dal territorio dello Stato. 
  6.  In  casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico   o   con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 
  7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese  degli  interessati,  senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 
  8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui  al
presente articolo. 
  9. Al fine di assicurare l'attuazione  dei  provvedimenti  adottati
dai sindaci ai sensi del  presente  articolo,  il  prefetto,  ove  le
ritenga necessarie,  dispone,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
secondo periodo del comma 4, le misure  adeguate  per  assicurare  il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre  ispezioni  per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,  nonche'  per
l'acquisizione di  dati  e  notizie  interessanti  altri  servizi  di
carattere generale. 
  10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3,  nonche'  dall'articolo
14, il sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto,  puo'  delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
  12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti  di  indirizzo  per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente  articolo  da  parte
del sindaco. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma  4,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
luglio 2008, n. 125, nella parte in cui  comprende  la  locuzione  «,
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»". 

CAPO II
Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'

                             Articolo 55
                         Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini
dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
                             Articolo 56
                     Requisiti della candidatura

1.  Nessuno  puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni,
quando  le  elezioni  si  svolgano  nella  stessa data. I consiglieri
provinciali,  comunali  o  di  circoscrizione  in  carica non possono
candidarsi,  rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale. .sp, 2. Nessuno puo' essere
candidato  alla  carica di sindaco o di presidente della provincia in
piu' di un comune ovvero di una provincia.
                             Articolo 57
                         Obbligo di opzione

1.  Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province,  in  due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro  cinque  giorni  dall'ultima  deliberazione  di
convalida.  Nel  caso  di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della  provincia,  del  comune  o  della  circoscrizione  in  cui  ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
                               Art. 58 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) 
                                                               ((64)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli  articoli
58 e 59 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10  e
11 del presente testo unico". 
                               Art. 59 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) 
                                                               ((64)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli  articoli
58 e 59 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10  e
11 del presente testo unico". 
                               Art. 60 
                           Ineleggibilita' 
 
  1. Non sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere comunale, ((consigliere  metropolitano,))  provinciale  e
circoscrizionale: 
    1) il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della  polizia,  gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato  che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 
    2) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i  vice  prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza; 
    3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    4) nel territorio, nel quale  esercitano  il  loro  ufficio,  gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e  cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
    5) i titolari di organi individuali ed  i  componenti  di  organi
collegiali  che  esercitano   poteri   di   controllo   istituzionale
sull'amministrazione  del  comune  o  della   provincia   nonche'   i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 
    6) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai  tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 
    7) i dipendenti del comune e della  provincia  per  i  rispettivi
consigli; 
    8) il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 
    9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle  strutture
convenzionate per i consigli del comune il  cui  territorio  coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
convenzionate; (33) 
    10) i legali rappresentanti ed i  dirigenti  delle  societa'  per
azioni con capitale superiore al 50  per  cento  rispettivamente  del
comune o della provincia; 
    11)  gli  amministratori  ed  i  dipendenti   con   funzioni   di
rappresentanza o con poteri di  organizzazione  o  coordinamento  del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia; 
    ((12)   i   sindaci,   presidenti   di   provincia,   consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione)). 
  2. Le cause di ineleggibilita'  di  cui  al  numero  8)  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano  cessate  almeno  centottanta
giorni prima della data di  scadenza  dei  periodi  di  durata  degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il  direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore  sanitario,  in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei  quali  sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera presso la quale abbiano  esercitato  le  proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la  data  di
accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati  e
non siano stati eletti, non possono  esercitare  per  un  periodo  di
cinque  anni  le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie   locali   e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte,  nel  collegio  elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
  3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4),  5),
6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se  l'interessato  cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico  o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre  il
giorno fissato per la presentazione delle candidature. 
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero  9)  del  comma  1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge  23  dicembre
1978, n. 833. 
  5.  La  pubblica  amministrazione   e'   tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla  richiesta.
Ove l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni  o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione  da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
  7.  L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai   rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai  sensi  dell'articolo
81. 
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato. 
  9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del  comma  1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6  febbraio  2009,
n.  27  (in  G.U.  1°   s.s.   11/2/2009,   n.   6)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 9), del  presente
articolo  60  "nella  parte  in  cui  prevede  l'ineleggibilita'  dei
direttori sanitari delle strutture convenzionate per i  consigli  del
comune il cui territorio  coincide  con  il  territorio  dell'azienda
sanitaria locale o  ospedaliera  con  cui  sono  convenzionate  o  lo
ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire  l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate" 
                               Art. 61
                (( Ineleggibilita' e incompatibilita'
         alla carica di sindaco e presidente di provincia ))

  1.  Non  puo'  essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
   fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
   il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)
  ((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o   affini  fino  al  secondo  grado  che  coprano  nelle  rispettive
amministrazioni  il  posto  di  appaltatore  di  lavori  o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450
(in  G.U.  1a  s.s.  8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 61, n. 2, "nella parte in cui
stabilisce  che  chi  ha  ascendenti  o  discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore
di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di
sindaco,  anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non
puo' ricoprire la carica di sindaco."
                             Articolo 62
  Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per
i  presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle cariche elettive
ricoperte.
                               Art. 63 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non puo'  ricoprire  la  carica  di  sindaco,  presidente  della
provincia,  consigliere  comunale,   ((consigliere   metropolitano,))
provinciale o circoscrizionale: 
    1) l'amministratore o il dipendente con poteri di  rappresentanza
o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti  a  vigilanza
in  cui  vi  sia  almeno  il  20   per   cento   di   partecipazione,
rispettivamente da parte del comune o della  provincia  o  che  dagli
stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione  in  tutto  o  in
parte facoltativa, quando la parte facoltativa  superi  nell'anno  il
dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 
    2) colui  che,  come  titolare,  amministratore,  dipendente  con
poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente  o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,  somministrazioni  o
appalti, nell'interesse del  comune  o  della  provincia,  ovvero  in
societa' ed imprese volte al profitto di  privati,  sovvenzionate  da
detti enti in modo continuativo,  quando  le  sovvenzioni  non  siano
dovute in forza di una legge dello Stato  o  della  regione  ,  fatta
eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti
qualora  la  partecipazione  dell'ente  locale  di  appartenenza  sia
inferiore  al  3  per  cento  e  fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    3) il consulente legale,  amministrativo  e  tecnico  che  presta
opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui  ai  numeri
1) e 2) del presente comma; 
    4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento
civile  od  amministrativo,  rispettivamente,  con  il  comune  o  la
provincia. La pendenza di una lite in materia  tributaria  ovvero  di
una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente  decreto  non
determina incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e'  la
commissione del comune capoluogo di  circondario  sede  di  tribunale
ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto
contro tale comune, competente  a  decidere  e'  la  commissione  del
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a  decidere  e',  in  ogni  caso,  la
commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il  ricorso  sia
proposto contro quest'ultimo comune,  competente  a  decidere  e'  la
commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu'  vicino.
La lite promossa a seguito di o conseguente a  sentenza  di  condanna
determina  incompatibilita'  soltanto  in  caso  di  affermazione  di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte  civile  nel  processo  penale   non   costituisce   causa   di
incompatibilita'.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso; 
    5) colui che, per fatti compiuti allorche' era  amministratore  o
impiegato, rispettivamente, del comune o della  provincia  ovvero  di
istituto o azienda da esso dipendente,  o  vigilato,  e'  stato,  con
sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso  l'ente,
istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 
    6)  colui  che,  avendo   un   debito   liquido   ed   esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto
od azienda da essi dipendenti  e'  stato  legalmente  messo  in  mora
ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per  imposte,  tasse  e
tributi  nei  riguardi  di  detti   enti,   abbia   ricevuto   invano
notificazione dell'avviso di cui  all'articolo  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    7) colui che, nel corso del mandato,  viene  a  trovarsi  in  una
condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli. 
  2. L'ipotesi di cui al numero 2) del  comma  1  non  si  applica  a
coloro che hanno parte in  cooperative  o  consorzi  di  cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici. 
  3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non  si  applica  agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. 
                                                                 (67) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in
G.U. 1a s.s.  12/6/2013,  n.  24),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 63 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali), nella parte in cui non  prevede  l'incompatibilita'  tra  la
carica  di  parlamentare  e  quella  di  sindaco  di  un  Comune  con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti". 
                               Art. 64
             Incompatibilita' tra consigliere comunale e
           provinciale e assessore nella rispettiva giunta

  1.  La  carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la carica di
consigliere comunale e provinciale.
  2.  Qualora  un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di   assessore   nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di
consigliere  all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
  3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  (( 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro  il  terzo  grado,  del  sindaco  o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia. ))
                             Articolo 65 
((  (Incompatibilita'   per   consigliere   regionale,   comunale   e
                        circoscrizionale). )) 
 
  ((1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e  di
assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della  regione,  sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
  2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione, anche di altro comune. 
  3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune)). 
                             Articolo 66
Incompatibilita'  per  gli  organi  delle  aziende sanitarie locali e
                             ospedaliere

1.  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore  sanitario  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile  con  quella di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di assessore della comunita'
montana.
                             Articolo 67
      Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'

1.  Non  costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
gli  incarichi  e le funzioni conferite ad amministratori del comune,
della  provincia  e  della circoscrizione previsti da norme di legge,
statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
                             Articolo 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo  importa  la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2.  Le  cause  di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione  sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.

3.   Ai   fini   della   rimozione  delle  cause  di  ineleggibilita'
sopravvenute  alle  elezioni  ovvero  delle cause di incompatibilita'
sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.

4.  La  cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla   data   in   cui  e'  venuta  a  concretizzarsi  la  causa  di
ineleggibilita' o di incompatibilita'.
                             Articolo 69
  Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

1.  Quando  successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  dal presente capo come causa di ineleggibilita'
ovvero   esista   al   momento   della   elezione   o   si  verifichi
successivamente   qualcuna   delle   condizioni  di  incompatibilita'
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.

2.  L'amministratore  locale  ha  dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.

3.  Nel  caso  in  cui  venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale  ai  sensi  del  successivo articolo 70, il temine di
dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione
del ricorso.

4.  Entro  i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma   2  il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.

5.  Qualora  l'amministratore  non  vi provveda entro i successivi 10
giorni  il  consiglio  lo  dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata  e'  ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.

6.  La  deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  consiglio e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7.  Le  deliberazioni  di  cui  al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
                             Articolo 70 
                           Azione popolare 
 
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della  provincia,
consigliere comunale,  provinciale  o  circoscrizionale  puo'  essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune,
o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al  tribunale  civile,
((. . .)). ((45)) 
 
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
 
((3. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((45)) 
 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((45)) 
    


---------------
    
  AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 

CAPO III
Sistema elettorale

                             Articolo 71 
Elezione del sindaco e del consiglio  comunale  nei  comuni  sino  ai
                           15.000 abitanti 
 
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione  dei
consiglieri  comunali   si   effettua   con   sistema   maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco. 
 
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere  anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di  sindaco  e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 
 
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'  collegata  ad  una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale,  comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti. 
 
((3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di
entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  nessuno  dei  due  sessi  puo'
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei  candidati,
con  arrotondamento  all'unita'  superiore  qualora  il  numero   dei
candidati del sesso meno rappresentato  da  comprendere  nella  lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)). 
 
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il  candidato
alla carica di sindaco. 
 
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di  sindaco,  segnando  il  relativo  contrassegno.   Puo'   altresi'
esprimere un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il  cognome  nella  apposita
riga  stampata  sotto  il  medesimo  contrassegno.((Nei  comuni   con
popolazione compresa tra 5.000 e 15.000  abitanti,  ciascun  elettore
puo' esprimere, nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il  medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il  cognome  di
non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato
alla carica di sindaco prescelto. Nel  caso  di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza)). 
 
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che  ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si  procede  ad
un turno di ballottaggio fra i due candidati che  hanno  ottenuto  il
maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi   la   seconda   domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'. 
 
7. A ciascuna lista  di  candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
 
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di  sindaco  che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I  restanti  seggi  sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per  1,  2,  3,
4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare  e  quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti,  in  numero
eguale  a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in   una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene  tanti  seggi  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,  il  posto  e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 
 
9. Nell'ambito di ogni  lista  i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata  dei  voti  di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a  ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di  sindaco
della lista medesima. 
 
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti  tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche' essa abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore
al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti  non  sia  stato
inferiore al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali  del  comune.  Qualora  non  si   siano   raggiunte   tali
percentuali, la elezione e' nulla. 
 
11. In caso di decesso  di  un  candidato  alla  carica  di  sindaco,
intervenuto dopo la  presentazione  delle  candidature  e  prima  del
giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio  delle  elezioni
con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto  e  quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del  procedimento
di presentazione di tutte le  liste  e  candidature  a  sindaco  e  a
consigliere comunale. 
                               Art. 72 
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione  superiore  a  15.000
                              abitanti 
 
  1. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  il
sindaco e' eletto a suffragio universale e  diretto,  contestualmente
all'elezione del consiglio comunale. 
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i  cognomi  dei
candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro   un   apposito
rettangolo, ((sotto ai quali)) sono riportati  i  contrassegni  della
lista  o  delle  liste  con  cui  il  candidato  e'  collegato.  Tali
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3 . Ciascun elettore puo', con un unico voto,  votare  per
un candidato alla carica di sindaco e per una  delle  liste  ad  esso
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato  alla  lista  prescelta,  tracciando  un
segno sul relativo rettangolo. 
  4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi. 
  5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al  comma
4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la  seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo
turno il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  tra  i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato  con  la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale  che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita'  di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'. 
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue  nella  graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al  decimo  giorno
dal verificarsi dell'evento. 
  7. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati  al
primo turno. I  candidati  ammessi  al  ballottaggio  hanno  tuttavia
facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare  il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui  e'  stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento  hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con   analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati  alla  carica  di   sindaco,   scritti   entro   l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono  riprodotti  i  simboli  delle  liste
collegate. Il voto si esprime  tracciando  un  segno  sul  rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 
  9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di  parita'
di voti. e' proclamato eletto  sindaco  il  candidato  collegato.  ai
sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste  per  l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di  cifra  elettorale,  e'  proclamato  eletto
sindaco il candidato piu' anziano d'eta'. 
                               Art. 73 
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione  superiore
                          a 15.000 abitanti 
 
  1.  Le  liste  per  l'elezione  del   consiglio   comunale   devono
comprendere un numero  di  candidati  non  superiore  al  numero  dei
consiglieri  da  eleggere  e  non  inferiore  ai   due   terzi,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.((Nelle liste dei candidati  nessuno  dei  due  sessi  puo'
essere  rappresentato  in  misura  superiore   a   due   terzi,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga  una
cifra decimale inferiore a 50 centesimi)). 
  2. Con la lista di candidati  al  consiglio  comunale  deve  essere
anche presentato il nome e  cognome  del  candidato  alla  carica  di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu' liste possono presentare lo  stesso  candidato  alla  carica  di
sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 
  3. Il voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 72,  tracciando  un  segno  sul  contrassegno  della  lista
prescelta. ((Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite
righe stampate sotto il medesimo contrassegno,  uno  o  due  voti  di
preferenza, scrivendo  il  cognome  di  non  piu'  di  due  candidati
compresi nella lista da lui votata. Nel caso di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista,  pena  l'annullamento  della  seconda  preferenza)).  I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. 
  4.   L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'    effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno. 
  5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla  somma  dei
voti validi riportati dalla lista stessa  in  tutte  le  sezioni  del
comune. 
  6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 
  7. Non sono ammesse all'assegnazione dei  seggi  quelle  liste  che
abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti  validi
e che non appartengano a nessun gruppo di liste  che  abbia  superato
tale soglia. 
  8. Salvo quanto disposto  dal  comma  10,  per  l'assegnazione  del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo  di  liste
collegate, nel turno  di  elezione  del  sindaco,  con  i  rispettivi
candidati alla carica di sindaco si divide  la  cifra  elettorale  di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,  2,
3, 4, sino a concorrenza del numero dei  consiglieri  da  eleggere  e
quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i  piu'  alti,  in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di  liste  avra'
tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti  ad  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito  alla  lista  o  gruppo  di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,  a  parita'  di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu'  posti  di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
  9. Nell'ambito di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  la  cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati  nel
primo turno, e' divisa per 1, 2, 3,  4,...  sino  a  concorrenza  del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in  tal
modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei  seggi  spettanti
ad ogni lista. 
  10. Qualora un candidato alla  carica  di  sindaco  sia  proclamato
eletto al primo turno,  alla  lista  o  al  gruppo  di  liste  a  lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno  il
40 per cento dei voti validi, viene assegnato il  60  per  cento  dei
seggi, sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altra  gruppo  di  liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora  un
candidato alla carica di sindaco sia  proclamato  eletto  al  secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste  ad  esso  collegate  che  non
abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60  per  cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento  dei  seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste  collegate  al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il  50  per  cento
dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre  liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. 
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a  ciascuna
lista o gruppo di liste collegate, sono  in  primo  luogo  proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che  abbia  ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste  al  medesimo
candidato alla carica di sindaco  risultato  non  eletto,  il  seggio
spettante a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi  complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate. 
  12. Compiute le operazioni di  cui  al  comma  11  sono  proclamati
eletti consiglieri comunali i candidati  di  ciascuna  lista  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso  di  parita'  di
cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati  che  precedono
nell'ordine di lista. 
                               Art. 74
               Elezione del presidente della provincia

  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto,  contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
  2.  Oltre  a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n.  122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo  pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla   carica  di  consigliere  provinciale  e  di  presidente  della
provincia  sono  disciplinati  dalle  disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
  3.  All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla   carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare  di
collegarsi  ad  almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio  provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo  se  convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
  4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella  stessa  utilizzata  per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra  del  nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla carica di
presidente  della  provincia,  il  contrassegno  o i contrassegni del
gruppo  o  dei  gruppi  di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato  di  collegarsi.  Alla  destra  di ciascun contrassegno e'
riportato  il  nome  e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno. (( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri 3 )).
  5.  Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale  tracciando  un  segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore  puo',  altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente   della   provincia,  tracciando  un  segno  sul  relativo
rettangolo,  sia  per  uno  dei candidati al consiglio provinciale ad
esso  collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il  voto  espresso  nei  modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato  alla  carica  di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno  votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.  Ciascun  elettore  puo',  infine, votare per un candidato
alla  carica  di  presidente  della provincia tracciando un segno sul
relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
attribuito   solo  al  candidato  alla  carica  di  presidente  della
provincia.
  6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  ed  il  terzo  candidato  e'  ammesso  al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue  nella  graduatoria.  Detto  ballottaggio  dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9.  I  candidati  ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con  i  gruppi  di  candidati  al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori  gruppi  di  candidati  rispetto  a quelli con cui e' stato
effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La dichiarazione ha
efficacia  solo  se  convergente  con  analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
  10.  La  scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei  gruppi  di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno  sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
  11.  Dopo  il  secondo  turno e' proclamato eletto presidente della
provincia  il  candidato  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti
validi.  In  caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della  provincia  il  candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati  per  il  consiglio  provinciale  che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
                             Articolo 75
                 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi  uninominali  e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2.  Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il  nome  e  cognome  del  candidato  alla carica di presidente della
provincia   e  il  programma  amministrativo  da  affiggere  all'albo
pretorio.  Piu'  gruppi  possono  presentare lo stesso candidato alla
carica  di  presidente  della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare  il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegati.

3.  L'attribuzione  dei  seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.

4.  La  cifra  elettorale  di ogni gruppo e' data dal totale dei voti
validi  ottenuti  da  tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.

5.  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che  abbiano  ottenuto  al  primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi  e  che  non  appartengano  a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.

6.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di  candidati  successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del  numero  di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti  si  scelgono  i  piu'  alti,  in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A  ciascun  gruppo  di  candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti   sono   i  quozienti  ad  esso  appartenenti  compresi  nella
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il  posto  e'  attribuito  al  gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se  ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati,
i  posti  eccedenti  sono  distribuiti  tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i  gruppi  di  candidati  collegati  al  candidato  proclamato eletto
presidente  della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8.  Qualora  il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato  eletto  presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno  il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale,
a  tale  gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento
dei  seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei  consiglieri  da  attribuire  al  gruppo o ai gruppi contenga una
cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di
piu'  gruppi  con  il  candidato  proclamato  eletto  presidente, per
determinare  il  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo, si
dividono  le  rispettive  cifre  elettorali  corrispondenti  ai  voti
riportati  al  primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.

10.  Una  volta  determinato  il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo  di  candidati,  sono  in  primo  luogo proclamati eletti alla
carica  di  consigliere  i  candidati alla carica di presidente della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati   che   abbia   ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento   di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica  di
presidente   della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante  a
quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente attribuiti ai
gruppi di candidati collegati.

11.  Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri   provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12.  La  cifra  individuale  dei  candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei
voti  validi  espressi  nel  collegio  per  i candidati a consigliere
provinciale.  Nel  caso  di  candidature  presentate  in  piu'  di un
collegio  si  assume,  ai  fini  della graduatoria, la maggiore cifra
individuale riportata dal candidato.
                             Articolo 76
          Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1.  Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero   dell'interno  in  materia  elettorale  raccoglie  i  dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amministratori  locali, nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2.  L'anagrafe  e'  costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3.  Per  gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.

4.  Al  fine  di  assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

CAPO IV
Status degli amministratori locali

                             Articolo 77
                Definizione di amministratore locale

1.  La  Repubblica  tutela  il  diritto  di ogni cittadino chiamato a
ricoprire  cariche  pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad  espletare  il  mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge.

2.  Il  presente  capo  disciplina  il  regime delle aspettative, dei
permessi  e  delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
Per  amministratori  si  intendono, ai soli fini del presente capo, i
sindaci,   anche   metropolitani,  i  presidenti  delle  province,  i
consiglieri  dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle  province, i
componenti  delle  giunte  comunali,  metropolitane  e provinciali, i
presidenti  dei  consigli  comunali.  metropolitani  e provinciali, i
presidenti,  i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti  degli  organi  delle  unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.
                             Articolo 78
                    Doveri e condizione giuridica

  1.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  2.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.
  3.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti  in  materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  4.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della   correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova
variante  urbanistica  parziale. Nelle more dell'accertamento di tale
stato  di  correlazione  immediata  e  diretta tra il contenuto della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  5.  Al  sindaco  ed  al  presidente  della  provincia, nonche' agli
assessori  ed  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'  vietato
ricoprire  incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti  o  comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
  6.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. ((...)).
                             Articolo 79 
                         Permessi e licenze 
 
  1. I lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  componenti  dei
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane  e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei   consigli
circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti, hanno diritto di assentarsi dal  servizio  ((per  il  tempo
strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna  seduta  dei
rispettivi  consigli  e  per  il  raggiungimento  del  luogo  di  suo
svolgimento)). Nel caso in cui  i  consigli  si  svolgano  in  orario
serale, i predetti lavoratori hanno  diritto  di  non  riprendere  il
lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel  caso  in  cui  i
lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto
di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. ((44)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte  comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane,  nonche'  degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero  membri
delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
opportunita', previsti dagli statuti e  dai  regolamenti  consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente  comma  comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti  dei  consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche'  i  presidenti  dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di  cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
  5. I lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  articolo  hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato. 
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non
retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                               Art. 80
                    Oneri per permessi retribuiti

  1.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
((  Gli  oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il  quale  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui  all'articolo  79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore
di  lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.
                             Articolo 81
                             Aspettative

  1.((  I  sindaci,  i  presidenti  delle  province, i presidenti dei
consigli   comunali   e   provinciali,   i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  all'articolo  22,  comma 1, i
presidenti  delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche'
i  membri  delle giunte di comuni e province )), che siano lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita  per  tutto  il  periodo  di  espletamento del mandato. Il
periodo  di  aspettativa  e' considerato come servizio effettivamente
prestato,  nonche'  come  legittimo impedimento per il compimento del
periodo  di  prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2,
se  a  domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo
di  espletamento  del  mandato,  assumono  a  proprio carico l'intero
pagamento  degli  oneri  previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 )).
                               Art. 82
                             Indennita'

  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il  sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano,
il  presidente  della  comunita'  montana,  i presidenti dei consigli
circoscrizionali   dei   soli  comuni  capoluogo  di  provincia  ,  i
presidenti  dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti
degli   organi  esecutivi  dei  comuni  e  ove  previste  delle  loro
articolazioni,  delle  province,  delle  citta'  metropolitane, delle
comunita'  montane,  delle  unioni  di comuni e dei consorzi fra enti
locali.  Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa.
  2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire,
nei  limiti  fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la
partecipazione  a  consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare
percepito  nell'ambito  di  un  mese  da un consigliere puo' superare
l'importo  pari  ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna  indennita'  e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali ad
eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane
per  i  quali  l'ammontare  del gettone di presenza non puo' superare
l'importo   pari   ad  un  quarto  dell'indennita'  prevista  per  il
rispettivo  presidente.((In  nessun  caso  gli  oneri  a  carico  dei
predetti  enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da  enti pubblici economici possono mensilmente superare,
per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente)). ((42))
  3.  Ai  soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
  5.  Le  indennita'  di funzione previste dal presente capo non sono
tra  loro  cumulabili.  L'interessato  opta  per la percezione di una
delle  due  indennita'  ovvero  per la percezione del 50 per cento di
ciascuna.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
  7.  Agli  amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di
funzione  prevista  dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne'  di  commissioni  che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne.
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di  cui  al  presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a
carico   del   bilancio   dello   Stato,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3,
della   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
    b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione
demografica  degli  enti,  tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della  popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
    c)  articolazione  dell'indennita' di funzione dei presidenti dei
consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice presidenti delle province,
degli  assessori,  in rapporto alla misura della stessa stabilita per
il  sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori  delle  unioni  di  comuni,  dei consorzi fra enti locali e
delle  comunita'  montane  sono  attribuite le indennita' di funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni,  del  consorzio  fra  enti  locali o alla popolazione montana
della comunita' montana;
    d)  definizione  di  speciali  indennita'  di  funzione  per  gli
amministratori   delle   citta'   metropolitane   in  relazione  alle
particolari funzioni ad esse assegnate;
    e)  LETTERA  SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
    f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei
presidenti  di  provincia,  a  fine mandato, con una somma pari a una
indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
  9.  Su  richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
si'  puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni  ai  fini  dell'adeguamento  della misura delle indennita' e dei
gettoni  di  presenza  sulla  base  della  media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite  per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi nel
biennio  nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata dall'ISTAT e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  relativa al mese di luglio di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. (30)
  11.   La   corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'  comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'. (30)
(41)
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
  Il  D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che (con l'art. 61, comma 10) "A
decorrere  dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni
di  presenza  indicati  nell'articolo  82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati
con  una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante
alla  data  del  30  giugno  2008  per gli enti indicati nel medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilita'.  Sino  al  2011  e' sospesa la possibilita' di incremento
prevista  nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000."
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AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  13  dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con l'art. 1, comma
120)  che "Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati
nell'articolo  82  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2008   per  gli  enti  locali  che  nell'anno  precedente  non  hanno
rispettato il patto di stabilita` interno".
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AGGIORNAMENTO (42)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
9-ter)  che  il  terzo  periodo  del comma 2 del presente articolo si
interpreta,  con  effetto dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  medesimo  decreto, nel senso che "per le citta'
metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di  regione  come
individuati  negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
e successive modificazioni".
                             Articolo 83
                         (Divieto di cumulo)

  1.  I  parlamentari  nazionali  ed  europei,  nonche' i consiglieri
regionali  non  possono  percepire  i  gettoni  di presenza ((o altro
emolumento comunque denominato)) previsti dal presente capo.
  2.  Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli
enti  locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2,  non percepiscono alcun compenso (( . . . )) per la partecipazione
ad  organi  o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione
e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
  3.  In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono  cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta.
                             Articolo 84
                  (Rimborso delle spese di viaggio)

  1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di  consiglieri, ((e' dovuto)) esclusivamente il rimborso delle spese
di  viaggio effettivamente sostenute (( . . . )) nella misura fissata
con  decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
  2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle  spese e' effettuata dal
dirigente  competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione  delle  spese  di  viaggio  e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha  sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio  effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
                             Articolo 85
 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1.  Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento  e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a  funzioni  elettive,  si  applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti  degli  enti  locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.

2.  Le  spese  che  gli  enti  locali  ritengono di sostenere, per la
partecipazione  dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita'  degli  organi  nazionali  e  regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
                             Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali   e  assicurativi  e  disposizioni
                       fiscali e assicurative

  1.  L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico, dandone
comunicazione  tempestiva  ai  datori  di lavoro, il versamento degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  ai  rispettivi
istituti  per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per i
presidenti  di  comunita'  montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra  enti  locali,  per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  per  i  presidenti  dei  consigli  provinciali  che  siano
collocati  in  aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo
unico.  La  medesima  disposizione  si  applica  per i presidenti dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro  confronti  un  effettivo  decentramento  di  funzioni  e  per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma  in  materia  di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 81.
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che  rivestano  le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale
provvede,  allo  stesso  titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei  Ministri  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica sono
stabiliti  i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza   con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,  da
conferire  alla  forma  pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
  3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi', a rimborsare al
datore  di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di  fine  rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica  annua  da  parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
  4.  Alle  indennita'  di  funzione  e  ai  gettoni  di  presenza si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 26, comma 1, delle
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e   i   consorzi   fra   enti  locali  possono  assicurare  i  propri
amministratori  contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro
mandato.
  6.  Al  fine  di  conferire certezza alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali  e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento,  se precedente alla data di entrata in vigore della legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
                             Articolo 87
         Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici
locali,  ai  componenti dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali  anche  consortili  si  applicano  le disposizioni contenute
nell'articolo   78,   comma   2,  nell'articolo  79,  commi  3  e  4,
nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I
Uffici e personale

                             Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1.  All'ordinamento  degli  uffici e del personale degli enti locali,
ivi  compresi  i  dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  le  altre
disposizioni  di  legge  in  materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.
                             Articolo 89
                                Fonti

1.   Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed
economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.

2.  La  potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto  di  quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:

a) responsabilita'   giuridiche   attinenti   ai   singoli  operatori
   nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi,   uffici,  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
   medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti  di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
   al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
   nello  svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
   ricerca;
g) disciplina  della  responsabilita'  e  delle  incompatibilita' tra
   impiego  nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
   di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per   le   assunzioni,   fanno   riferimento   ai   principi  fissati
dall'articolo  36  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

4.  In  mancanza  di  disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica  la  procedura  di  reclutamento  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5.  Gli  enti  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche,   nonche'  all'organizzazione  e  gestione  del  personale
nell'ambito  della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti.  Restano  salve  le  disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6.  Nell'ambito  delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1,  le  determinazioni  per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono assunte dai
soggetti  preposti  alla  gestione  con  la  capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
                             Articolo 90 
        Uffici di supporto agli organi di direzione politica 
 
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi  puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti  dell'ente,
ovvero,  salvo  che  per  gli  enti  dissestati   o   strutturalmente
deficitari,  da  collaboratori  assunti   con   contratto   a   tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica  amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni. 
 
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
determinato si applica il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del personale degli enti locali. 
 
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale  di  cui  al
comma 2 il trattamento economico accessorio  previsto  dai  contratti
collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento  comprensivo
dei compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. 
 
((3-bis.  Resta  fermo  il  divieto  di  effettuazione  di  attivita'
gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di  lavoro
il trattamento economico, prescindendo dal  possesso  del  titolo  di
studio, e' parametrato a quello dirigenziale.)) 
                             Articolo 91
                             Assunzioni

1.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri ordinamenti ai principi di
funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie   e   di   bilancio.   Gli   organi   di   vertice  delle
amministrazioni  locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12  marzo  1999,  n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.

2.   Gli   enti   locali   ai   quali  non  si  applicano  discipline
autorizzatorie  delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi   2-bis,   3,  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  39  del  decreto
legislativo  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  quanto  applicabili,
realizzabili  anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario  ridotto  o  con  altre  tipologie contrattuali flessibili nel
quadro   delle   assunzioni   compatibili  con  gli  obiettivi  della
programmazione   e   giustificate  dai  processi  di  riordino  o  di
trasferimento di funzioni e competenze.

3.  Gli  enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  possono  prevedere  concorsi  interamente  riservati  al
personale  dipendente,  solo  in  relazione  a  particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.

4.  Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
l'eventuale   copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
                             Articolo 92
      Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1.  Gli  enti  locali  possono  costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale  e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale,  purche'  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.

2.  Nei  comuni  interessati  da  mutamenti demografici stagionali in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                             Articolo 93
                    Responsabilita' patrimoniale

1.  Per  gli  amministratori  e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.

2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali,  nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a  detti  agenti  devono  rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti  alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.  Gli  agenti  contabili  degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti   lo   richieda,   non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4.  L'azione  di  responsabilita'  si  prescrive in cinque anni dalla
commissione   del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori  e  dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle province e'
personale  e  non  si  estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato  illecito  arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
                             Articolo 94
                    Responsabilita' disciplinare

1.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b),  c),  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente  delle  amministrazioni  locali,  compresi  gli  enti  ivi
indicati,  si  fa  luogo  alla immediata sospensione dell'interessato
dalla  funzione  o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i  provvedimenti  emanati  dal  giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria  del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai  responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.

2.  Al  personale  dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi'  le  disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
                             Articolo 95
                Dati sul personale degli enti locali

1.   Il   Ministero  dell'interno  aggiorna  periodicamente,  sentiti
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci),  l'Unione  delle
province  d'Italia  (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti
montani  (Uncem),  i  dati  del  censimento generale del personale in
servizio presso gli enti locali.

2.  Resta  ferma  la  disciplina  sulla  banca  dati  sulle dotazioni
organiche   degli  enti  locali  prevista  dall'articolo  16-ter  del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
                             Articolo 96
                Riduzione degli organismi collegiali

1.  Al  fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi i consigli e le giunte,
secondo  le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei  mesi  dall'inizio  di  ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati,  le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con   funzioni   amministrative   ritenuti   indispensabili   per  la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato.  Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi   a   decorrere  dal  mese  successivo  all'emanazione  del
provvedimento.  Le  relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.

CAPO II
Segretari comunali e provinciali

                             Articolo 97
                          Ruolo e funzioni

1.  Il  comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia   autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo
di cui all'articolo 98.

2.   Il   segretario   comunale   e  provinciale  svolge  compiti  di
collaborazione  e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti   degli   organi   dell'ente  in  ordine  alla  conformita'
dell'azione   amministrativa   alle   leggi,   allo   statuto  ed  ai
regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta'  prevista  dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento  di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento  dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4.  Il  segretario  sovrintende  allo  svolgimento delle funzioni dei
dirigenti  e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli
effetti  del  comma  1  dell'articolo  108 il sindaco e il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:

a) partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
   riunioni   del   consiglio   e   della   giunta   e   ne  cura  la
   verbalizzazione;
b) esprime  il  parere  di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
   competenze,  nel  caso  in  cui  l'ente non abbia responsabili dei
   servizi;
c) puo'  rogare  tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e' parte ed
   autenticare  scritture  private ed atti unilaterali nell'interesse
   dell'ente;
d) esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli dallo statuto o dai
   regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco o dal presidente della
   provincia;
e) esercita  le  funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
   dall'articolo 108, comma 4.

5.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
prevedere   un   vicesegretario   per   coadiuvare  il  segretario  e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6.  Il  rapporto  di  lavoro  dei segretari comunali e provinciali e'
disciplinato   dai   contratti   collettivi   ai  sensi  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                             Articolo 98
                           Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.

2.  Il  numero  complessivo  degli  iscritti all'albo non puo' essere
superiore  al  numero  dei comuni e delle province ridotto del numero
delle  sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni
due  anni  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo  102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita'  di  scelta  da  parte  dei  sindaci e dei presidenti di
provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa   dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e  la
specializzazione  dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero    dalla    sezione    autonoma    della    Scuola   superiore
dell'amministrazione dell'interno.

5.  Al  relativo  corso  si  accede mediante concorso nazionale a cui
possono  partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia.
                             Articolo 99
                               Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che    dipende    funzionalmente   dal   capo   dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  100,  la nomina ha durata
corrispondente  a  quella  del  mandato  del sindaco o del presidente
della   provincia   che   lo   ha   nominato.   Il  segretario  cessa
automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione  del  mandato del
sindaco  e  del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3.  La  nomina  e'  disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  sindaco e del
presidente   della  provincia,  decorsi  i  quali  il  segretario  e'
confermato.
                            Articolo 100
                               Revoca

1.  Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco  o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
                              Art. 101
                     Disponibilita' e mobilita'

  1.  Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque   privo   di   incarico   e'   collocato   in  posizione  di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
  2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche'  per  incarichi  di  supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per
l'espletamento  di  funzioni  corrispondenti alla qualifica rivestita
presso  altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio.  Per  il periodo di
disponibilita'  al  segretario  compete  il  trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
  2-bis.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  comunale  o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
  3.   Nel   caso  di  collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento  di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da  gravi  e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva  diversa  sanzione,  compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
  4.  Decorsi  ((  due  anni  ))  senza  che  abbia preso servizio in
qualita'  di  titolare  in  altra  sede il segretario viene collocato
d'ufficio  in  mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
  4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.
 
                              Art. 102 
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO  CON
     MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .(42) ((52)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto (con l'art. 7,  comma  31-ter)
che l'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dal presente articolo e'  soppressa
e (con  l'art.  7,  comma  31-septies)  che  tutti  i  richiami  alla
soppressa  Agenzia  sono   da   intendere   riferiti   al   Ministero
dell'interno. 
Inoltre,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  31-sexies)  che   il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali  e  dei  comuni
previsto dal comma 5  del  presente  articolo  e'  soppresso  dal  1°
gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e  dei  comuni,
per  essere  destinati   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,  nel  modificare  l'art.  7,  comma
31-sexies  del  D.L.  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito   con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.  122,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 15, comma 5) che il termine di cui  all'articolo
7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che dispone la modifica del comma 5 del  presente  articolo,  e'
ulteriormente prorogato  di  180  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                              Art. 103
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 ))
                            Articolo 104
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e scuole
                     regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al  comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per  l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.

2.  L'Agenzia  istituisce  scuole  regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e  dei  dirigenti  della  pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi,  previa  convenzione,  della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
                            Articolo 105
                     Regioni a statuto speciale

1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  materie  di  cui  al presente capo con
propria legislazione.

2.  Nel  territorio  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige,  fino,
all'emanazione    di   apposita   legge   regionale,   rimane   ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
                            Articolo 106
                  Disposizioni finali e transitorie

1.  Fino  alla  stipulazione  di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  resta ferma la classificazione dei
comuni  e  delle  province  ai  fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo  17,  comma  82,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, permangono nel
ruolo  statale  e  mantengono  ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.

3.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, i
segretari  comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39,  comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati  o  mantenuti  in  posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle  amministrazioni  di  destinazione  e  con effetto dalla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n.  50 del 1999. Gli oneri
relativi  al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti  dipendenti  rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione   dell'albo  dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del
trasferimento  alle  amministrazioni di destinazione; successivamente
sono  a  queste  imputate.  Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

CAPO III
Dirigenza ed incarichi


                            Articolo 107
              Funzioni e responsabilta' della dirigenza

1.  Spetta  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi  si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo  politico-amministrativo  spettano  agli organi di governo,
mentre   la   gestione   amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  e'
attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2.  Spettano  ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti  e  provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso  l'esterno,  non  ricompresi  espressamente dalla legge o dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  dell'ente  o non
rientranti  tra  le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3.  Sono  attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai  medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
   impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
   rilascio  presupponga  accertamenti e valutazioni, anche di natura
   discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
   dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le
   autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e
   riduzione  in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
   vigilanza  edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
   previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
   di   prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio  e
   paesaggistico-ambientale;
h) le  attestazioni,  certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
   autenticazioni,  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente
   manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
   base a questi, delegati dal sindaco.

4.  Le  attribuzioni  dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui  all'articolo  1,  comma  4,  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente testo
unico,  le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo  III  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi,  si  intendono  nel  senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.

6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.

7.  Alla  valutazione  dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi  contenuti  nell'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
                            Articolo 108
                         Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e  il  presidente  della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo  criteri  stabiliti  dal  regolamento di organizzazione degli
uffici  e  dei  servizi,  che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di governo dell'ente, secondo le
direttive  impartite  dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di  efficacia  ed  efficienza.  Compete  in  particolare al direttore
generale  la  predisposizione  del  piano  dettagliato  di  obiettivi
previsto  dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di  piano  esecutivo  di  gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro  assegnate,  i  dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.

2.  Il  direttore  generale  e' revocato dal sindaco o dal presidente
della   provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale  o
provinciale.  La  durata  dell'incarico  non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula  di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni assommate
raggiungano  i  15.000  abitanti.  In  tal caso il direttore generale
dovra'  provvedere  anche  alla  gestione  coordinata  o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e  in  ogni  altro  caso  in  cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.
                            Articolo 109 
                Conferimento di funzioni dirigenziali 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a  tempo  determinato,
ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con
le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici  e
dei  servizi,  secondo  criteri  di  competenza   professionale,   in
relazione agli obiettivi indicati nel  programma  amministrativo  del
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in  caso  di
inosservanza delle direttive  del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno  finanziario  degli
obiettivi  assegnati  nel  piano  esecutivo  di   gestione   previsto
dall'articolo 169  o  per  responsabilita'  particolarmente  grave  o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro.  L'attribuzione  degli  incarichi  puo'   prescindere   dalla
precedente  assegnazione  di  funzioni  di  direzione  a  seguito  di
concorsi. 
 
  2. Nei comuni privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  le
funzioni  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono  essere
attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 
                              Art. 110 
                        Incarichi a contratto 
 
  ((1. Lo statuto puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a  tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico.)) 
  2. Il regolamento sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  contratti  a  tempo  determinato  per  i
dirigenti e le alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
richiesti  per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti   sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unita'. Negli altri  enti,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  solo  in  assenza  di   professionalita'
analoghe  presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a   tempo
determinato  di  dirigenti,  alte   specializzazioni   o   funzionari
dell'area direttiva, fermi restando  i  requisiti  richiesti  per  la
qualifica da ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati  in  misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita'  superiore,  o
ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20
unita'. 
  3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere  durata
superiore al mandato elettivo del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente  a  quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati  per
il  personale  degli  enti  locali,  puo'   essere   integrato,   con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita'  ad  personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e  culturale,
anche in considerazione della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale  indennita'  ad
personam sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
  4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel  caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga  a  trovarsi  nelle
situazioni strutturalmente deficitarie. 
  5. ((Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi  1  e
2, i dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.)) 
  6. Per obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad  alto  contenuto
di professionalita'. 
                            Articolo 111
            Adeguamento della disciplina della dirigenza

1.   Gli  enti  locali,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita'
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del  capo  II  del  decreto  legislativo  del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

                              Art. 112
                       Servizi pubblici locali

  1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
  3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  relativo  alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.
                              Art. 113
           (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
               pubblici locali di rilevanza economica)

  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
modalita'  di  gestione  ed  affidamento  dei servizi pubblici locali
concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono  inderogabili  ed
integrative  delle  discipline  di  settore.  Restano  ferme le altre
disposizioni   di  settore  e  quelle  di  attuazione  di  specifiche
normative  comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente  articolo  i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
  1-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
settore  del  trasporto  pubblico  locale  che resta disciplinato dal
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni.
  2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
  2-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti  di  trasporti  a  fune  per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane.
  3.   Le  discipline  di  settore  stabiliscono  i  casi  nei  quali
l'attivita'  di  gestione  delle reti e degli impianti destinati alla
produzione  dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere
separata  da  quella  di  erogazione  degli stessi. E', in ogni caso,
garantito   l'accesso  alle  reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
  4.  Qualora  sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
  patrimoniali   gli  enti  locali,  anche  in  forma  associata,  si
    avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali  con  la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui
puo' essere affidata direttamente tale attivita' a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
    b)  di  imprese  idonee,  da  individuare  mediante  procedure ad
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  5-ter.  In  ogni  caso  in  cui  la gestione della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). ((39))
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e in esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al  comma  13  sono  assegnati  al  nuovo gestore.
((PERIODO  ABROGATO  DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). ((PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  10.  E'  vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
  11.  I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
  12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o in parte la propria
partecipazione   nelle   societa'   erogatrici  di  servizi  mediante
procedure  ad  evidenza  pubblica  da  rinnovarsi  alla  scadenza del
periodo  di  affidamento.  Tale  cessione  non comporta effetti sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
  13.  Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia   vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire  la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre dotazioni
patrimoniali  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico, che e'
incedibile.  Tali  societa'  pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  a  disposizione dei gestori incaricati della
gestione  del  servizio  o,  ove  prevista la gestione separata della
rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o dagli enti
locali.   Alla  societa'  suddetta  gli  enti  locali  possono  anche
assegnare,  ai  sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle
reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione.
  15-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15-quater.  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
(30)
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  7,  limitatamente  al secondo ed al terzo
periodo,  del  presente  articolo, nel testo sostituito dall'art. 35,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6  agosto  2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 11) che
"L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive  modificazioni,  e' abrogato nelle parti incompatibili con
le disposizioni di cui al presente articolo."
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma   2)   che  "Le  leggi,  i  regolamenti,  i  decreti,  o  altri
provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni,  abrogato  dal  comma  1,  lettera  a),  si  intendono
riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento".
                            Art. 113-bis
                (Gestione dei servizi pubblici locali
                    privi di rilevanza economica)

  1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i
servizi  pubblici  locali  privi  di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
   pubblici  titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa'
   un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
   la  societa'  realizzi  la  parte  piu'  importante  della propria
   attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
  2.  E'  consentita  la  gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
  3.  Gli  enti  locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
  4.  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
  5.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali ed i soggetti erogatori dei
servizi  di  cui  al  presente articolo sono regolati da contratti di
servizio. ((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  art. 113-bis, nel testo introdotto dal
comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.
                            Articolo 114 
                   Aziende speciali ed istituzioni 
 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di
personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 
 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 
 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
 
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio  dei  costi  e  dei
ricavi, compresi i trasferimenti. 
 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle
aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
 
((5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si  iscrivono  e
depositano  i  propri  bilanci  al  registro  delle  imprese  o   nel
repertorio delle notizie  economico-amministrative  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   del   proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno)). ((77)) 
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla
copertura degli eventuali costi sociali. 
 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione. 
 
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali  i  seguenti  atti  da
sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.: 
  a) il piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; 
  b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 
  c) il conto consuntivo; 
  d) il bilancio di esercizio. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali,  alle
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate. 
                              Art. 115
                Trasformazione delle aziende speciali
                       in societa' per azioni

  1.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali,
di  cui  possono  restare azionisti unici per un periodo comunque non
superiore  a  due  anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura  non  inferiore  al  fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante  dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle  societa'  medesime.  L'eventuale  residuo del patrimonio netto
conferito  e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni  e  le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie.  Le  societa'  conservano  tutti i diritti e gli obblighi
anteriori  alla  trasformazione  e  subentrano  pertanto  in  tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
  2.  La  deliberazione  di  trasformazione  tiene luogo di tutti gli
adempimenti  in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa  vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
  3.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti,  entro  tre  mesi  dalla  costituzione delle societa', gli
amministratori   devono   richiedere   a  un  esperto  designato  dal
presidente  del  tribunale  una  relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano   i   valori   definitivi   di  conferimento  dopo  avere
controllato  le  valutazioni  contenute  nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino  a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
  4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini  dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448.
  6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
  7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 puo' anche prevedere la
scissione  dell'Azienda,  speciale  e  la  destinazione a societa' di
nuova  costituzione  di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal  caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1  a  6  del  presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti si applicano
anche  alla  trasformazione  dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio   comunale   l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale.
  ((  7-ter.  Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a
statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto
stabilito  dalla  legislazione  regionale in materia, si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al
comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ))
                              Art. 116
               Societa' per azioni con partecipazione
                     minoritaria di enti locali

  1.  Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici ((
di  cui  all'articolo  113-bis  )) e per la realizzazione delle opere
necessarie  al  corretto  svolgimento  del  servizio,  nonche' per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,
che  non  rientrino,  ai  sensi  della vigente legislazione statale e
regionale,  nelle  competenze istituzionali di altri enti, costituire
apposite  societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della proprieta'
pubblica  maggioritaria  anche  in  deroga  ai  vincoli  derivanti da
disposizioni  di  legge  specifiche.  Gli enti interessati provvedono
alla  scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari  sul  mercato  con  procedure  di  evidenza pubblica. L'atto
costitutivo   delle   societa'  deve  prevedere  l'obbligo  dell'ente
pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi  pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  2.  La  costituzione  di  societa'  miste con la partecipazione non
maggioritaria   degli   enti   locali  e'  disciplinata  da  apposito
regolamento   adottato   ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque  importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia di lavori pubblici.
  4.  Fino  al  secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione  dell'opera,  l'ente  locale  partecipante potra' rilasciare
garanzia  fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
  5.  Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di  essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma
1,  anche  per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di
cui  al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi  1  e  2,  della  legge  30  luglio  1990, n. 218, e successive
modificazioni.
                            Articolo 117
                         Tariffe dei servizi

1.  Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
   con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,
attraverso  contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.

3.  Qualora  i  servizi  siano  gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico   per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni
dell'ente  o per effetto del modello organizzativo di societa' mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
                              Art. 118
                  Regime del trasferimento di beni

  1.  I  trasferimenti  di  beni  mobili  ed  immobili effettuati dai
comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a favore di
aziende  speciali  o  di  ((  societa' di capitali di cui al comma 13
dell'articolo  113  ))  sono  esenti,  senza  limiti di valore, dalle
imposte  di  bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali  e  da  ogni  altra  imposta,  spesa,  tassa  o  diritto di
qualsiasi  specie  o  natura.  Gli  onorari  previsti  per  i  periti
designati   dal  tribunale  per  la  redazione  della  stima  di  cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i   notai  incaricati  della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
  2.  Le  disposizioni  previste  nel  comma  1 si applicano anche ai
trasferimenti   ed   alle  retrocessioni  di  aziende,  di  complessi
aziendali  o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di  liquidazione  di  aziende  municipali  e provinciali o di aziende
speciali,  adottate  a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca  del  servizio  e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette  procedure  siano  connesse  o  funzionali  alla  contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende  soppresse,  purche'  i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente conferiti
nella  costituenda  societa'  per  azioni.  Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o  di  rami  di  essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in aziende speciali e
consortili  ai  sensi  degli  articoli  31  e  274,  comma  4, per la
costituzione  di  societa'  per  azioni  ai  sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di  enti  locali,  di  societa'  per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni  ai  sensi  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
                            Articolo 119
Contratti   di   sponsorizzazione,   accordi   di   collaborazione  e
                             convenzioni

1.  In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati,
i  comuni,  le province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione ed
accordi  di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici
o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
                              Art. 120
                  Societa' di trasformazione urbana

  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  ((   2.  Le  societa'  di  trasformazione  urbana  provvedono  alla
preventiva  acquisizione  degli immobili interessati dall'intervento,
alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  degli  stessi. Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
  3.  Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati  con  delibera  del  consiglio comunale. L'individuazione
degli  immobili  equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche
per  gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta'  degli  enti  locali  interessati  dall'intervento possono
essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione )).
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
                              Art. 121
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002,  n.  166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1) la proroga
dell'entrata  in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185  ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003.
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata  in  vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
                            Articolo 122
                      Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di  lavori  socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e
8,  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e successive
modifiche ed integrazioni.
                              Art. 123
                          Norma transitoria

  1.   Resta   fermo  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  adeguare
l'ordinamento   delle  aziende  speciali  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
  2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli atti e dei contratti che le
medesime  aziende  speciali  hanno posto in essere anteriormente alla
data  di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).

TITOLO VI
CONTROLLI

CAPO I
Controllo sugli atti

                            Articolo 124 
                  Pubblicazione delle deliberazioni 
 
  1. Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono
pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio,  nella  sede
dell'ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni di legge. 
  2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono  pubblicate
mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove  ha  sede
l'ente,   per   quindici   giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni. 
                            Articolo 125
           Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1.  Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla  giunta  sono  trasmesse  in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi  testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
                            Articolo 126
Deliberazioni  soggette  in via necessaria al controllo preventivo di
                            legittimita'

1.  Il  controllo  preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130
della   Costituzione   sugli  atti  degli  enti  locali  si  esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e
relative   variazioni,  adottate  o  ratificate  dal  consiglio,  sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo
unico.

2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
                            Articolo 127
                         Controllo eventuale

1.  Le  deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo,  nei  limiti  delle  illeggittimita' denunziate, quando un
quarto  dei  consiglieri  provinciali o un quarto dei consiglieri nei
comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei  consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano  richiesta  scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti  e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
   alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.

2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, il controllo e' esercitato dal
comitato  regionale  di controllo ovvero, se istituito, dal difensore
civico  comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se
ritiene  che  la  deliberazione  sia illegittima, ne da comunicazione
all'ente,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  e lo invita ad
eliminare  i  vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare  la  delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.

3.  La  giunta  puo'  altresi'  sottoporre al controllo preventivo di
legittimita'   dell'organo   regionale   di   controllo   ogni  altra
deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
                            Articolo 128
                   Comitato regionale di controllo

1.  Per  l'esercizio  del controllo di legittimita' e' istituito, con
decreto  del presidente della giunta regionale, il comitato regionale
di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2.  Sono  disciplinate  con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo  130,  comma  1,  lettera  a)  e comma 2 prima parte, la
tempestiva  sostituzione  degli  stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza  per  reiterate  assenze  ingiustificate o incompatibilita'
sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.

3.  La  legge  regionale  puo', articolare il comitato in sezioni per
territorio   o   per  materia,  salvaguardando  con  forme  opportune
l'unitarieta'  di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione
con  gli  uffici  del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali  decisioni  del  comitato  regionale  di  controllo con le
relative motivazioni di riferimento.

4.  Le  pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo
sono provvedimenti definitivi.

5.   I   componenti   dei   comitati   regionali  di  controllo  sono
personalmente  e  solidalmente  responsabili nei confronti degli enti
locali  per  i  danni  a  questi  arrecati  con  dolo  o  colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
                            Articolo 129
      Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

1.  Possono  essere  attivati  nell'ambito  dei comitati regionali di
controllo  servizi  di  consulenza  ai  quali gli enti locali possono
rivolgersi  al  fine  di  ottenere  preventivi elementi valutativi in
ordine   all'adozione   di   atti   o  provvedimenti  di  particolare
complessita'   o   che  attengano  ad  aspetti  nuovi  dell'attivita'
deliberativa.   La   regione  disciplina  con  propria  normativa  le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
                            Articolo 130
                      Composizione del comitato

1.  Il  comitato  regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
   in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno   iscritto   da   almeno   dieci  anni  all'albo  dei  dottori
   commercialisti  o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
   rispettivi ordini professionali;
3) uno  scelto  tra  chi  abbia ricoperto complessivamente per almeno
   cinque  anni  la carica di sindaco, di presidente della provincia,
   di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
   funzionari  statali,  regionali o degli enti locali in quiescenza,
   con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno  scelto  tra  i  magistrati  o  gli  avvocati  dello  Stato in
   quiescenza,  o tra i professori di ruolo di universita' in materie
   giuridiche  ed  amministrative  ovvero  tra i segretari comunali o
   provinciali in quiescenza;
b) da  un  esperto  designato  dal commissario del Governo scelto fra
   funzionari  dell'Amministrazione  civile  dell'interno in servizio
   nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  lettera a) del comma 1; un terzo
supplente,  avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e'
designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente  alle  lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute  i  componenti  supplenti,  eletti  o  designati per la stessa
categoria.

4.  Il  comitato  ed  ogni  sua  sezione eleggono nel proprio seno il
presidente  ed  un  vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove  elezioni  del  consiglio  regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7.  Il  presidente  ed  il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici,  sono  collocati  fuori  ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.

8.  Ai  componenti  del  comitato  si  applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
                            Articolo 131
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1.  Non  possono  essere  eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli  amministratori  di  enti  locali  o  di altri enti soggetti a
   controllo  del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali
   cariche   nell'anno  precedente  alla  costituzione  del  medesimo
   comitato;
d) coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di ineleggibilita' alle
   cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati
   e dei funzionari dello Stato;
e) i  dipendenti  ed  i  contabili  della regione e degli enti locali
   sottoposti  al  controllo  del  comitato  nonche' i dipendenti dei
   partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i  componenti  di  altro  comitato  regionale di controllo o delle
   sezioni di esso;
g) coloro  che  prestano  attivita' di consulenza o di collaborazione
   presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
   livello  provinciale,  regionale  o  nazionale, nonche' coloro che
   abbiano   ricoperto   tali  incarichi  nell'anno  precedente  alla
   costituzione del comitato.
                            Articolo 132
                     Funzionamento del comitato

1.  Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni,  le  indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente  e  del  vicepresidente,  le  forme  di  pubblicita' della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2.  Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e  dei  loro  uffici,  nonche'  la corresponsione di un'indennita' di
carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di  controllo  ispirandosi  ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
                            Articolo 133
         Modalita' del controllo preventivo di legittimita'

1.   Il   controllo   di  legittimita'  comporta  la  verifica  della
conformita'  dell'atto  alle  norme  vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda  la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni   diversa   valutazione   dell'interesse   pubblico  perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo  di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la  corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2.  Il  comitato  regionale  di  controllo,  entro dieci giorni dalla
ricezione  degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre
l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente   deliberante  o  puo'
richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del
controllo  viene  sospeso  e  riprende  a  decorrere dalla data della
trasmissione  dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.

3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare  alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4.  Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di  cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione
del  rendiconto  della  gestione  da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.

5.   Non  puo'  essere  riesaminato  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo  nel  caso  di  annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
                            Articolo 134
                  Esecutivita' delle deliberazioni

1.  La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve  essere  trasmessa  a  pena  di decadenza entro il quinto giorno
successivo  all'adozione.  Essa  diventa esecutiva se entro 30 giorni
dalla  trasmissione  della  stessa il comitato regionale di controllo
non  trasmetta  all'ente  interessato  un  provvedimento  motivato di
annullamento.  Le  deliberazioni diventano comunque esecutive qualora
prima  del  decorso  dello  stesso  termine  il comitato regionale di
controllo   dia   comunicazione  di  non  aver  riscontrato  vizi  di
legittimita'.

2.  Nel  caso  delle  deliberazioni soggette a controllo eventuale la
richiesta  di  controllo  sospende  l'esecutivita'  delle stesse fino
all'avvenuto esito del controllo.

3.  Le  deliberazioni  non  soggette  a  controllo  necessario  o non
sottoposte  a  controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.

4.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
                            Articolo 135
               Comunicazione deliberazioni al prefetto

1.  Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o
a  lui  delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2,
comma,   2-quater,   del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, qualora ritenga, sulla
base  di  fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi
di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti,
concessioni,  subappalti,  cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia
necessario  assicurare  il regolare svolgimento delle attivita' delle
pubbliche  amministrazioni,  richiede  ai competenti organi statali e
regionali  gli  interventi  di controllo e sostitutivi previsti dalla
legge.

2.  Ai  medesimi  fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere
che  siano  sottoposte  al  controllo  preventivo  di legittimita' le
deliberazioni  degli  enti  locali relative ad acquisti, alienazioni,
appalti  ed  in  generale  a  tutti i contratti, con le modalita' e i
termini   previsti   dall'articolo   133,   comma   1.   Le  predette
deliberazioni    sono    comunicate   al   prefetto   contestualmente
all'affissione all'albo.
                            Articolo 136
   Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1.  Qualora  gli  enti  locali,  sebbene  invitati a provvedere entro
congruo  termine,  ritardino  o omettano di compiere atti obbligatori
per  legge,  si  provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore  civico  regionale,  ove  costituito,  ovvero  dal comitato
regionale  di  controllo.  Il  commissario  ad  acta  provvede  entro
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
                            Articolo 137
                   Poteri sostitutivi del Governo

1.  Con  riferimento  alle  funzioni e ai compiti spettanti agli enti
locali,  in  caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  alla  Unione  europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,   assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
provvedere.

2.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui  al  comma  2,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai  rappresentanti  delle  comunita' montane, che ne puo' chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4.  Restano  ferme  le  disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
                            Articolo 138
                     Annullamento straordinario

1.  In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge
23   agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  a  tutela  dell'unita'
dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,   ha   facolta',  in  qualunque  tempo,  di  annullare,
d'ufficio  o  su  denunzia,  sentito  il Consiglio di Stato, gli atti
degli enti locali viziati da illegittimita'.
                            Articolo 139
                         Pareri obbligatori

1.  Ai  pareri  obbligatori  delle  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela  statale,  regionale  e  subregionale, prescritti da qualsiasi
norma   avente   forza   di   legge  ai  fini  della  programmazione,
progettazione  ed  esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli  enti  locali,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 16
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
                            Articolo 140
                            Norma finale

1.  Le  disposizioni  del presente capo si applicano anche agli altri
enti  di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti
locali,  con  esclusione  di  quelli  che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei  consorzi  per  la  gestione  dei  servizi  sociali, intendendosi
sostituiti  alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.

CAPO II

Controllo sugli organi


                            Articolo 141
   Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
  1.  I  consigli  comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
del   Presidente   della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro
dell'interno:
    a)  quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti  violazioni  di legge, nonche' per gravi motivi di ordine
pubblico;
    b)  quando  non  possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
      1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza, decesso del
sindaco o del presidente della provincia;
      2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
      3)  cessazione  dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo  dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
      4)  riduzione  dell'organo  assembleare  per  impossibilita' di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
    ((c-bis)  nelle  ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei   mille   abitanti   siano   sprovvisti  dei  relativi  strumenti
urbanistici  generali  e  non  adottino tali strumenti entro diciotto
mesi  dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di  scioglimento  del  consiglio e' adottato su proposta del Ministro
dell'interno  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.))
  2.  Nella  ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine  entro  il  quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia  stato  predisposto  dalla  giunta  il  relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio  per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando
il  consiglio  non  abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio  predisposto  dalla  giunta, l'organo regionale di controllo
assegna  al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso
il    quale    si   sostituisce,   mediante   apposito   commissario,
all'amministrazione  inadempiente.  Del  provvedimento sostitutivo e'
data  comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per lo
scioglimento del consiglio.
  ((2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis) del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere   adottati,   la   regione   segnala   al  prefetto  gli  enti
inadempienti.  Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad  adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti  locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche sostitutivi,
previsti   dallo   statuto   secondo   criteri   di  neutralita',  di
sussidiarieta'  e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di  quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio)).
  3.  Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera
b)  del  comma  1,  con  il  decreto di scioglimento si provvede alla
nomina  di  un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli
con il decreto stesso.
  4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle ipotesi di scioglimento deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
  5.   I   consiglieri   cessati   dalla  carica  per  effetto  dello
scioglimento   continuano   ad   esercitare,  fino  alla  nomina  dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
  6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente  i  motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.
  7.  Iniziata  la  procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del  decreto  di  scioglimento,  il  prefetto,  per motivi di grave e
urgente  necessita',  puo'  sospendere,  per  un periodo comunque non
superiore  a  novanta  giorni,  i  consigli  comunali e provinciali e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
  8.   Ove   non  diversamente  previsto  dalle  leggi  regionali  le
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si applicano, in quanto
compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed
ai   consorzi   tra   enti   locali.  Il  relativo  provvedimento  di
scioglimento  degli  organi  comunque denominati degli enti locali di
cui   al   presente  comma  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.
                              Art. 142
          Rimozione e sospensione di amministratori locali

  1.  Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane,
i  componenti  dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.
  ((  1-bis.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  in  caso  di  grave inosservanza degli
obblighi  posti  a carico delle province inerenti alla programmazione
ed  organizzazione  del  recupero  e  dello smaltimento dei rifiuti a
livello  provinciale  ed  alla  individuazione delle zone idonee alla
localizzazione  degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ovvero  in  caso  di grave inosservanza di specifici obblighi posti a
carico  dei  comuni  inerenti  alla  disciplina  delle  modalita' del
servizio  di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata,  della  promozione del recupero delle diverse frazioni
di  rifiuti,  della  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  anche  come  precisati dalle ordinanze di
protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione
dell'emergenza   assegna  all'ente  interessato  un  congruo  termine
perentorio  per  adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente   tale   termine,   su  proposta  motivata  del  medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere
rimossi  il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei
consigli e delle giunte. ))
  2.   In  attesa  del  decreto,  il  prefetto  puo'  sospendere  gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
  3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
                              Art. 143.
        (( (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti) )).

  ((  1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141,  i consigli
comunali  e  provinciali  sono  sciolti  quando,  anche  a seguito di
accertamenti  effettuati  a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono
concreti,  univoci  e  rilevanti  elementi  su collegamenti diretti o
indiretti  con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme
di  condizionamento  degli stessi, tali da determinare un'alterazione
del  procedimento  di formazione della volonta' degli organi elettivi
ed   amministrativi   e   da   compromettere   il  buon  andamento  o
l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche'
il  regolare  funzionamento  dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino  tali  da  arrecare  grave  e perdurante pregiudizio per lo
stato della sicurezza pubblica.
  2.  Al  fine  di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al  direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti dell'ente
locale,  il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento,   di   norma   promuovendo   l'accesso   presso  l'ente
interessato.   In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una  commissione
d'indagine,    composta    da    tre    funzionari   della   pubblica
amministrazione,  attraverso  la quale esercita i poteri di accesso e
di   accertamento   di  cui  e'  titolare  per  delega  del  Ministro
dell'interno   ai   sensi   dell'articolo   2,  comma  2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di
accesso,  rinnovabili  una  volta per un ulteriore periodo massimo di
tre  mesi,  la  commissione  termina  gli  accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
  3.  Entro  il  termine  di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni   della   commissione  d'indagine,  ovvero  quando  abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in  ordine  alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi   ed   elettivi,  il  prefetto,  sentito  il  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione   del  procuratore  della  Repubblica  competente  per
territorio,  invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale
si  da'  conto  della  eventuale sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale.
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da  una  condotta  antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli  accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia   pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'  richiedere
preventivamente   informazioni   al   procuratore   della  Repubblica
competente,  il  quale,  in  deroga  all'articolo  329  del codice di
procedura  penale,  comunica  tutte  le  informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
  4.  Lo  scioglimento  di cui al comma 1 e' disposto con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa  deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione  della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente
trasmesso  alle  Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in   modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i  provvedimenti
necessari  per  rimuovere  tempestivamente  gli  effetti piu' gravi e
pregiudizievoli   per   l'interesse  pubblico;  la  proposta  indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno  dato  causa  allo  scioglimento. Lo scioglimento del consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle  rispettive  giunte  e di ogni altro incarico comunque connesso
alle  cariche  ricoperte,  anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti  in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli organi
predetti.
  5.  Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la  relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui
al  comma  1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore  generale,  ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell'ente  locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta
del  prefetto,  e'  adottato  ogni  provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego  del  dipendente,  ovvero  la  sua destinazione ad altro
ufficio  o  altra  mansione  con  obbligo  di  avvio del procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente.
  6.   A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
scioglimento   sono   risolti   di   diritto  gli  incarichi  di  cui
all'articolo  110,  nonche'  gli  incarichi di revisore dei conti e i
rapporti  di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che  non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o  l'adozione  di  altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell'interno,  entro  tre  mesi dalla trasmissione della relazione di
cui  al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione del
procedimento   in   cui  da'  conto  degli  esiti  dell'attivita'  di
accertamento.  Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in   caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta  di
scioglimento  sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
  8.  Se  dalla  relazione  prefettizia  emergono concreti, univoci e
rilevanti  elementi  su  collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalita'  organizzata  di  tipo mafioso, il Ministro dell'interno
trasmette  la  relazione  di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria
competente  per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  9.   Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.   Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del  Ministro
dell'interno  e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta  o  della  relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
  10.  Il  decreto  di  scioglimento  conserva  i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di  ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni   parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare  il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto   dei   principi   di  imparzialita'  e  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del  presente  articolo  si  svolgono  in occasione del turno annuale
ordinario  di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive  modificazioni.  Nel  caso in cui la scadenza della durata
dello  scioglimento  cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni
si  svolgono  in  un  turno  straordinario da tenersi in una domenica
compresa  tra  il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni
e'  fissata  ai  sensi  dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991,   e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento  di
proroga  della  durata  dello  scioglimento  e' adottato non oltre il
cinquantesimo  giorno  antecedente alla data di scadenza della durata
dello  scioglimento  stesso,  osservando  le procedure e le modalita'
stabilite nel comma 4.
  11.  Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed accessoria
eventualmente   prevista,   gli   amministratori  responsabili  delle
condotte  che  hanno  dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo  non  possono  essere  candidati  alle  elezioni  regionali,
provinciali,  comunali  e  circoscrizionali,  che  si  svolgono nella
regione   nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato  dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento  stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata
con   provvedimento   definitivo.   Ai   fini   della   dichiarazione
d'incandidabilita'  il  Ministro  dell'interno invia senza ritardo la
proposta  di  scioglimento  di cui al comma 4 al tribunale competente
per  territorio,  che  valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa.  Si  applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
  12.  Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in
attesa  del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta,   nonche'   da  ogni  altro  incarico  ad  essa  connesso,
assicurando  la  provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
  13.  Si  fa  luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del  presente  articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141
)).
                              Art. 144
   Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

  1.  Con  il  decreto  di  scioglimento  di  cui all'articolo 143 e'
nominata  una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale  esercita  le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso.   La  commissione  e'  composta  di  tre  membri  scelti  tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa  in quiescenza. La
commissione  rimane  in  carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
  2.  Presso  il  Ministero  dell'interno e' istituito, con personale
della  amministrazione,  un  comitato  di  sostegno e di monitoraggio
dell'azione  delle  commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
comuni riportati a gestione ordinaria.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  a  norma
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e funzionamento della
commissione  straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione   stessa,   nonche'  le  modalita'  di  organizzazione  e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
                              Art. 145
                       Gestione straordinaria

  1.  Quando  in  relazione  alle  situazioni  indicate  nel  comma 1
dell'articolo  143  sussiste  la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento  dei  servizi  degli  enti  nei  cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in  posizione  di  comando  o distacco, di personale amministrativo e
tecnico  di  amministrazioni  ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi,  ove  occorra  anche  in  posizione  di  sovraordinazione. Al
personale  assegnato  spetta  un compenso mensile lordo proporzionato
alle  prestazioni  da  rendere,  stabilito dal prefetto in misura non
superiore  al  50  per  cento  del  compenso spettante a ciascuno dei
componenti  della  commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento  economico  di  missione  stabilito  dalla  legge  per  i
dipendenti   dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica  funzionale
posseduta  nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a  carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Ministero
dell'interno.  La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti  e'  autorizzata  a  prelevare le somme occorrenti sui
fondi  in  genere  della  contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente  dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la  prefettura  provvede  al  rimborso  al  datore  di  lavoro  dello
stipendio  lordo,  per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata  delle  prestazioni  rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione  si  provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme  di  denaro  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte  a  norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni dalla legge 4
agosto  1989,  n.  282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del  1965.  Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria   potra'   rilasciare,  sulla  base  della  valutazione
dell'attivita'    prestata    dal   personale   assegnato,   apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai  fini  della  progressione  di  carriera  e nei concorsi interni e
pubblici  nelle  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni e degli
enti locali.
  2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita   realizzazione   di   opere  pubbliche  indifferibili,  la
commissione  straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il  termine  di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita'  degli  interventi,  anche  con riferimento a progetti gia'
approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il   quale,   sentito   il   comitato   provinciale   della  pubblica
amministrazione  opportunamente  integrato  con  i  rappresentanti di
uffici  tecnici  delle  amministrazioni  statali, regionali o locali,
trasmette  gli  atti  all'amministrazione  regionale territorialmente
competente  per  il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi  e  prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di  accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque   destinati   agli   investimenti   degli  enti  locali.  Le
disposizioni  del  presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli  importi  totalmente  ammortizzabili  con  contributi  statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla  data  di  insediamento  degli  organi e fino alla scadenza del
mandato  elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i  cui  organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
  4.   Nei  casi  in  cui  lo  scioglimento  e'  disposto  anche  con
riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione o di condizionamento di
tipo  mafioso,  connesse  all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori  pubblici  o  di  pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con  i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la  commissione  straordinaria  adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia'   adottate,   in   qualunque  momento  e  fase  della  procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
  5.  Ferme  restando  le  forme  di partecipazione popolare previste
dagli  statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti  questioni  di interesse generale si avvale, anche mediante
forme  di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze   politiche   in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,  delle
organizzazioni   di   volontariato   e   di  altri  organismi  locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.
                            Art. 145-bis 
                       (Gestione finanziaria) 
 
  1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti  i  cui
organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo  143,  su
richiesta  della  Commissione  straordinaria  di  cui  al   comma   1
dell'articolo    144,    il    Ministero    dell'interno     provvede
all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al
comma  2  del  presente  articolo.  L'anticipazione  e'   subordinata
all'approvazione  di  un  piano  di  risanamento   della   situazione
finanziaria, predisposto con le stesse  modalita'  previste  per  gli
enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti.  Il  piano
e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed  e'  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della ((Commissione  per
la stabilita' finanziaria degli enti locali)),  di  cui  all'articolo
155. 
  2.  L'importo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  1  e'   pari
all'importo dei residui attivi  derivanti  dal  titolo  primo  e  dal
titolo terzo dell'entrata,  come  risultanti  dall'ultimo  rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato  in  misura  pari  a
cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e  della  quota
di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene  la
richiesta. Dall' anticipazione spettante sono  detratti  gli  importi
gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione  al
gettito  dell'IRPEF   per   l'esercizio   in   corso.   A   decorrere
dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno  provvedera',  in
relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e  gli  importi
annualmente  spettanti  a  titolo  di  trasferimenti  correnti  e  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   ad   effettuare   le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al  completo
recupero dell'anticipazione medesima. 
  3. L'organo di revisione dell'ente  locale  e'  tenuto  a  vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o  all'amministrazione  successivamente  subentrata  le
difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli  obiettivi.
Il mancato svolgimento  di  tali  compiti  da  parte  dell'organo  di
revisione e' considerato grave inadempimento. 
  4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al  comma  1  avviene
con contestuale decurtazione dei  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali e le somme versate dall'ente sciolto  ai  sensi  dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa  misura  della  detrazione.  Le  modalita'  di
versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero  dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti. 
                              Art. 146
                            Norma finale

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche  agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai  consorzi  di  comuni  e province, agli organi comunque denominati
delle  aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
  2.  Il  Ministro  dell'interno presenta al Parlamento una relazione
((annuale))  sull'attivita'  svolta  dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.

CAPO III
Controlli interni



                              Art. 147. 
              (( (Tipologia dei controlli interni). )) 
 
  ((1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso  l'affidamento  e  il  controllo  dello
stato di attuazione di indirizzi e  obiettivi  gestionali,  anche  in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.)) 
                            Art. 147-bis. 
    (( (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile). )) 
 
  ((1. Il controllo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio  del
parere  di  regolarita'  tecnica  attestante  la  regolarita'  e   la
correttezza dell'azione amministrativa.  Il  controllo  contabile  e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere  di  regolarita'  contabile  e  del
visto attestante la copertura finanziaria. 
  2.  Il  controllo  di   regolarita'   amministrativa   e'   inoltre
assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di
revisione aziendale e modalita' definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le  determinazioni
di impegno di spesa, i contratti e  gli  altri  atti  amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche
di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
unitamente alle direttive cui  conformarsi  in  caso  di  riscontrate
irregolarita', nonche'  ai  revisori  dei  conti  e  agli  organi  di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale.)) 
                            Art. 147-ter. 
                    (( (Controllo strategico). )) 
 
  ((1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le
linee  approvate  dal  Consiglio,  l'ente  locale   con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000
abitanti per il 2014  e  a  15.000  abitanti  a  decorrere  dal  2015
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di
controllo  strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  predefiniti,   degli   aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati  ottenuti,  dei  tempi  di
realizzazione rispetto alle  previsioni,  delle  procedure  operative
attuate confrontate con i  progetti  elaborati,  della  qualita'  dei
servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda  espressa,
degli  aspetti  socio-economici.  L'ente   locale   con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere  dal  2015  puo'
esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico, che e' posta sotto la
direzione del direttore generale, laddove previsto, o del  segretario
comunale negli enti in cui non e' prevista la  figura  del  direttore
generale,  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre   all'organo
esecutivo  e  al  consiglio  per  la  successiva  predisposizione  di
deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.)) 
                           Art.147-quater 
         (Controlli sulle societa' partecipate non quotate). 
 
  1.  L'ente  locale  definisce,   secondo   la   propria   autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica. 
  5. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di
prima applicazione, agli enti  locali  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti  locali  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli  enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione  del
comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno
2015, secondo le  disposizioni  recate  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118)). Le disposizioni del presente articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati. 
                         Art. 147-quinquies. 
            (( (Controllo sugli equilibri finanziari). )) 
 
  ((1. Il controllo sugli equilibri finanziari  e'  svolto  sotto  la
direzione  e  il  coordinamento   del   responsabile   del   servizio
finanziario  e  mediante  la  vigilanza  dell'organo  di   revisione,
prevedendo il coinvolgimento attivo  degli  organi  di  governo,  del
direttore generale, ove previsto, del segretario e  dei  responsabili
dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.)) 

Capo IV
Controlli esterni sulla gestione

                              Art. 148 
                        (Controlli esterni). 
 
  ((1. Le sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti,  con  cadenza
annuale, nell'ambito del  controllo  di  legittimita'  e  regolarita'
delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni  ai
fini  del  rispetto  delle  regole  contabili  e  dell'equilibrio  di
bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale   fine,   il   sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti un referto  sul  sistema
dei  controlli  interni,  adottato  sulla  base  delle  linee   guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui
controlli effettuati nell'anno, entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione;  il  referto  e',
altresi',  inviato   al   presidente   del   consiglio   comunale   o
provinciale.)) 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla  legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; 
    d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. (76) 
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  possono
attivare le procedure di cui al comma 2. (76) 
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza  degli  strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai  commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
 
------------- 
AGGIORNEMENTO (76) 
  La Corte Costituzione, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014,  n.
39  (in   G.U.   1a   s.s.   12/3/2014,   n.   12),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali),  come  modificati  dall'art.  3,
comma 1, lettera e), del d.l. n. 174  del  2012,  con  efficacia  nei
confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna". 
                            Art. 148-bis 
 
(( (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla  gestione
                 finanziaria degli enti locali). )) 
 
  ((1. Le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi  degli  enti
locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n.266, per la verifica del  rispetto  degli  obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita'  interno,  dell'osservanza  del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, della  sostenibilita'  dell'indebitamento,
dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
  3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria)). 

PARTE II

ORDINAMENTO
FINANZIARIO
E
CONTABILE

TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI



                            Articolo 149

     Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2.  Ai  comuni  e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite.

3.  La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma  nel  campo  delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente  adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine  i  comuni  e  le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
tributarie,   salvo   per   quanto   attiene  alla  individuazione  e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e
dell'aliquota   massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di legge
vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
   a) imposte proprie;
   b)   addizionali   e   compartecipazioni  ad  imposte  erariali  o
regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.

5.  I  trasferimenti  erariali  sono  ripartiti  in  base  a  criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni  socio-  economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata
distribuzione  delle  risorse  che  tenga  conto  degli  squilibri di
fiscalita' locale.

6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.

7.   Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti
necessari   per   lo   sviluppo   della  comunita'  ed  integrano  la
contribuzione   erariale   per   l'erogazione  dei  servizi  pubblici
indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza. Gli enti locali
determinano  per  i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza  dei  comuni  e  delle  province  ovvero  fissino prezzi e
tariffe  inferiori  al  costo  effettivo  della  prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti  degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri  perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere  pubbliche  unicamente  in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.

11.   L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi  e'
determinato  in  base  a  parametri  fissati dalla legge per ciascuno
degli  anni  previsti  dal  bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.

12.  Le  regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo e dei programmi di
investimento,   assicurando  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13.   Le   risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per  spese  di
investimento   previste   da   leggi   settoriali  dello  Stato  sono
distribuite  sulla  base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano  con  legge  i  finanziamenti  per,  le  funzioni da esse
attribuite  agli  enti  locali  in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
                            Articolo 150
     Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato  alla  legge  dello Stato e stabilito dalle disposizioni di
principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di  programmazione,  gestione  e  rendicontazione, nonche' i principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti    ed    alle    attribuzioni    dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria  e,  per  gli  enti  cui  sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.

3.  Restano  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
                              Art. 151 
                 Principi in materia di contabilita' 
 
  1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il  bilancio  di
previsione per l'anno successivo, osservando i  principi  di  unita',
annualita',  universalita'  ed  integrita',   veridicita',   pareggio
finanziario e pubblicita'.  Il  termine  puo'  essere  differito  con
decreto del  Ministro  dell'interno  d'intesa  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di  motivate
esigenze. (61) (66) ((77)) 
  2. Il  bilancio  e'  corredato  di  una  relazione  previsionale  e
programmatica, di un bilancio pluriennale di  durata  pari  a  quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo
172 o da altre norme di legge. 
  3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti  in  modo
da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 
  4. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che  comportano
impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del   servizio
finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
  5.  I  risultati  di  gestione   sono   rilevati   anche   mediante
contabilita' economica e dimostrati nel  rendiconto  comprendente  il
conto del bilancio e il conto del patrimonio. 
  6. Al rendiconto  e'  allegata  una  relazione  illustrativa  della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia  dell'azione  condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai  programmi  ed  ai
costi sostenuti. 
  7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro  il  30
aprile dell'anno successivo. 
                                                                 (73) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013  il  termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  di
cui all'articolo 151 del Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L.  8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013,  n.
64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che  "Per  l'anno  2013  e'
differito al 30 settembre 2013 il termine per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151  del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma  1)  che
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale  di  previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito  al  30  settembre
2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), numero  1),  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente  differito  al  30
novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano
anche agli enti in dissesto". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli
enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014". 
                            Articolo 152
                     Regolamento di contabilita'

1.  Con  il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi  contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative   corrispondenti   alle   caratteristiche  di  ciascuna
comunita',  ferme  restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile.

2.  Il  regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata  dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3.  Il  regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione,  adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che  hanno  carattere  finanziario  e  contabile,  in  armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4.  I  regolamenti  di contabilita' sono approvati nel rispetto delle
norme  della  parte seconda del presente testo unico, da considerarsi
come  principi  generali  con  valore  di  limite  inderogabile,  con
eccezione  delle  sottoelencate  norme,  le  quali  non  si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
   a) articoli 177 e 178;
   b)  articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
   c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
   d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
   e)  articoli  da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224,
225;
   f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
                            Articolo 153 
                   Servizio economico-finanziario 
 
  1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi
sono disciplinati l'organizzazione del  servizio  finanziario,  o  di
ragioneria o qualificazione  corrispondente,  secondo  le  dimensioni
demografiche  e  l'importanza  economico-finanziaria  dell'ente.   Al
servizio e' affidato il coordinamento e  la  gestione  dell'attivita'
finanziaria. 
  2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra  gli  enti  per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 
  3. Il responsabile del servizio  finanziario  di  cui  all'articolo
151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con  i
soggetti  preposti  alle   eventuali   articolazioni   previste   dal
regolamento di contabilita'. 
  4. Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  ragioneria  o
qualificazione  corrispondente,  e'   preposto   alla   verifica   di
veridicita' delle previsioni di entrata  e  di  compatibilita'  delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari  servizi,  da  iscriversi  nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese  ((e  piu'  in
generale alla salvaguardia  degli  equilibri  finanziari  complessivi
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.  Nell'esercizio  di
tali funzioni il responsabile  del  servizio  finanziario  agisce  in
autonomia nei limiti di quanto disposto  dai  principi  finanziari  e
contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai  vincoli  di  finanza
pubblica.)). 
  5. Il regolamento di contabilita' disciplina le  modalita'  con  le
quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle,  proposte
di deliberazione ed apposto il visto di regolarita'  contabile  sulle
determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile  dei  servizio
finanziario effettua le attestazioni  di  copertura  della  spesa  in
relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli  stanziamenti
di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di  realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto  previsto  dal
regolamento di contabilita'. 
  6.  Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  segnalazioni
obbligatorie  dei  fatti  e  delle   valutazioni   del   responsabile
finanziario  al  legale  rappresentante   dell'ente,   al   consiglio
dell'ente  nella  persona  del  suo  presidente,  al  segretario   ed
all'organo di revisione ((, nonche' alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti)) ove si rilevi  che  la  gestione
delle entrate o delle  spese  correnti  evidenzi  il  costituirsi  di
situazioni - non compensabili da maggiori entrate o  minori  spese  -
tali da pregiudicare gli equilibri del  bilancio.  In  ogni  caso  la
segnalazione e' effettuata entro sette giorni  dalla  conoscenza  dei
fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio  a  norma  dell'articolo
193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su
proposta della giunta. 
  7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di  un  servizio  di
economato. cui viene preposto un responsabile,  per  la  gestione  di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 
                              Art. 154 
   Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali 
 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'interno  l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta  gestione
delle risorse finanziarie,  strumentali  ed  umane,  la  salvaguardia
degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili  e
la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione
di nuovi  modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative  di
divulgazione  e   di   approfondimento   finalizzate   ad   agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme. 
  3. L'Osservatorio presenta  al  Ministro  dell'interno  almeno  una
relazione annuale  sullo  stato  di  applicazione  delle  norme,  con
proposte  di  integrazione  normativa  e  di  principi  contabili  di
generale applicazione. 
  4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in  numero  non
superiore a diciotto, sono nominati  dal  Ministro  dell'interno  con
proprio decreto tra funzionari dello  Stato,  o  di  altre  pubbliche
amministrazioni, professori e ricercatori  universitari  ed  esperti.
L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni. 
  5. Il  Ministro  dell'interno  puo'  assegnare  ulteriori  funzioni
nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme  di
funzionamento e di organizzazione. 
  6. L'Osservatorio si avvale delle strutture  e  dell'organizzazione
della Direzione centrale per  la  finanza  locale  e  per  i  servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 
  7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di  presenza
ed i rimborsi spese previsti per i componenti della ((Commissione per
la stabilita' finanziaria  degli  enti  locali)).  L'imputazione  dei
relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa  relativo  alla
citata commissione. I rimborsi competono anche, per la partecipazione
ad attivita' esterne di studio, di  divulgazione  ed  approfondimento
rientranti   nell'attivita'   istituzionale   dell'Osservatorio.   Il
Ministro dell'interno puo' affidare,  nell'anno  2000,  ed  entro  la
complessiva spesa di  30  milioni  di  lire,  all'Osservatorio,  o  a
singoli  membri,  la  redazione  di  studi  e   lavori   monografici,
determinando il compenso in relazione alla complessita' dell'incarico
ed ai risultati conseguiti. 
                            Articolo 155 
   ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)) 
 
  1. La  ((Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali)) operante presso il Ministero dell'interno,  gia'  denominata
Commissione di ricerca per  la  finanza  locale,  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)  controllo  centrale,  da   esercitare   prioritariamente   in
relazione  alla  verifica  della  compatibilita'  finanziaria,  sulle
dotazioni organiche e sui provvedimenti di  assunzione  di  personale
degli enti dissestati e degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
sensi dell'articolo 243; 
    b) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di approvazione o diniego del piano di estinzione  delle  passivita',
ai sensi dell'articolo 256, comma 7; 
    c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie  per
il pagamento della massa  passiva  in  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; 
    d) parere da rendere in merito all'assunzione del  mutuo  con  la
Cassa depositi  e  prestiti  da  parte  dell'ente  locale,  ai  sensi
dell'articolo 255, comma 5; 
    e) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; 
    f) proposta al Ministro dell'interno  di  adozione  delle  misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di  debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'articolo
268; 
    g) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  sostituzione  di  tutto  o  parte  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; 
    h)  approvazione,  previo  esame,  della  rideterminazione  della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai  sensi  dell'articolo
259, comma 7. 
  2.  La  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento   della
Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                            Articolo 156
             Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda  del  presente  testo  unico  valgono  per  i  comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
   a) comuni con meno di 500 abitanti;
   b) comuni da 500 a 999 abitanti;
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e di altre leggi e
regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi  erariali  di
qualsiasi  natura,  nonche'  all'inclusione  nel sistema di tesoreria
unica  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto  finanziario  ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano  riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata  alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo  i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione  si  utilizza  l'ultima
popolazione disponibile.
                            Articolo 157
                  Consolidamento dei conti pubblici

1.  Ai  fini  del  consolidamento  dei conti pubblici gli enti locali
rispettano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 25, 29 e 30 della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
                            Articolo 158
               Rendiconto dei contributi straordinari

1.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche  agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione   erogante  entro  sessanta  giorni  dal  termine
dell'esercizio  finanziario  relativo,  a  cura  del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.

2.  Il  rendiconto,  oltre  alla dimostrazione contabile della spesa,
documenta  i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.

3.  Il  termine  di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza
comporta  l'obbligo  di  restituzione  del  contributo  straordinario
assegnato.

4.  Ove  il  contributo  attenga  ad un intervento realizzato in piu'
esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun
esercizio.
                              Art. 159
       Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

  1.  Non  sono  ammesse  procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata  nei  confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile  anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento   delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei
   conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari
   scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ((13))
  3.  Per  l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma   2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione  da
adottarsi  per  ogni  semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle suddette
finalita'. ((13))
  4.  Le  procedure  esecutive eventualmente intraprese in violazione
del  comma  2  non  determinano  vincoli  sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere. ((13))
  5.  I  provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre  1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti
dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  prevista dall'articolo
151,  comma  4.  e  non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in
G.U.  1a  s.s.  25/6/2003,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non
prevede  che  la  impignorabilita'  delle  somme  destinate  ai  fini
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo
la  adozione  da  parte  dell'organo  esecutivo  della  deliberazione
semestrale  di  preventiva  quantificazione degli importi delle somme
destinate  alle  suddette  finalita'  e  la  notificazione di essa al
soggetto  tesoriere  dell'ente  locale, siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle
fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".
                              Art. 160
             Approvazione di modelli e schemi contabili

  1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
   riepilogativi;
b) il  sistema  di  codifica  del  bilancio e dei titoli contabili di
   entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
(( e)  i  modelli  relativi  al  conto  del bilancio e la tabella dei
   parametri gestionali; ))
f) i   modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto  di
   conciliazione:
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i  modelli  relativi  alla  resa  del  conto da parte degli agenti
   contabili di cui all'articolo 227.
  2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e'  approvato  lo  schema  relativo alla
relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.
                              Art. 161 
                 (( (Certificazioni di bilancio).)) 
 
  ((1. I comuni, le province, le citta' metropolitane, le  unioni  di
comuni e  le  comunita'  montane  sono  tenuti  a  redigere  apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione  e  del
rendiconto  della   gestione   ed   a   trasmetterli   al   Ministero
dell'interno. Le certificazioni  sono  firmate  dal  segretario,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziario. 
  2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data  di
scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite  con
decreto  del  Ministero  dell'interno,  previo  parere  dell'Anci   e
dell'Upi, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei  comuni  e
delle province, comporta la sospensione del pagamento  delle  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. 
  4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito
internet della Direzione centrale della finanza locale del  Ministero
dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca
dati unitaria istituita presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009  n.
196. 
  5. I certificati al rendiconto della  gestione  degli  enti  locali
dell'esercizio  finanziario  2014  e  degli  esercizi  seguenti  sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio
successivo, mentre la  data  di  scadenza  per  la  trasmissione  dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata  con  il  decreto
ministeriale di cui al comma 2.)) 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I
Programmazione



                            Articolo 162
                        Principi del bilancio

1.  Gli  enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario  redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando   i  principi  di  unita',  annualita',  universalita'  ed
integrita',  veridicita',  pareggio,  finanziario  e  pubblicita'. La
situazione  corrente, come definita al comma 6 del presente articolo,
non puo' presentare un disavanzo.

2.  Il  totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.

3.  L'unita'  temporale  della  gestione  e'  l'anno finanziario, che
inizia  il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale  termine  non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione  a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad
esse  connesse.  Parimenti  tutte  le spese sono iscritte in bilancio
integralmente,  senza  alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione   finanziaria   e'   unica  come  il  relativo  bilancio  di
previsione:  sono  vietate  le gestioni di entrate e di spese che non
siano iscritte in bilancio.

5.  Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita'  ed  attendibilita',  sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato  arco  di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di
riferimento.

6.  Il  bilancio  di previsione e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo.  Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
obbligazionari  non  possono  essere  complessivamente superiori alle
previsioni  di  competenza  dei  primi  tre titoli dell'entrata e non
possono  avere  altra  forma  di  finanziamento,  salva  le eccezioni
previste  per  legge.  Per  le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.

7.   Gli   enti   assicurano   ai  cittadini  ed  agli  organismi  di
partecipazione,  di  cui  all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti
significativi  e  caratteristici  del  bilancio  annuale  e  dei suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.
                            Articolo 163 
            Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
 
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione  da  parte
dell'organo regionale di  controllo,  l'organo  consiliare  dell'ente
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a  due
mesi, sulla base  del  bilancio  gia'  deliberato.  Gli  enti  locali
possono effettuare, per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non
superiore mensilmente ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel
bilancio  deliberato,  con  esclusione  delle  spese   tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di  pagamento  frazionato  in
dodicesimi. 
 
2. Ove non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di  previsione,  e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria,  nei  limiti  dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio  approvato,
ove esistenti. La gestione provvisoria e'  limitata  all'assolvimento
delle obbligazioni gia'  assunte,  delle  obbligazioni  derivanti  da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi   speciali
tassativamente regolati dalla legge,  al  pagamento  delle  spese  di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie  per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
 
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del  bilancio  di
previsione  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un   periodo
successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al  comma
1, intendendosi come riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato. 
                            Articolo 164
                    Caratteristiche del bilancio

1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per
la  spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto
di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il
capitolo, che indica l'oggetto.

2.  Il  bilancio  di  previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo  limite  agli  impegni  di  spesa,  fatta eccezione per i
servizi per conto di terzi.

3.  In  sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il
consiglio   dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
                            Articolo 165
                       Struttura del bilancio

1.  Il  bilancio  di  previsione  annuale  e'  composto da due parti,
relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2.  La  parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e
risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla
tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3.  I  titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane
ed unioni di comuni sono:

Titolo 1 - Entrate tributarie;

Titolo  II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo  IV  -  Entrate  derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;

4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:

Titolo  I  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo II - Entrate extratributarie:

Titolo  III  -  Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5.  La  parte  spesa  e'  ordinata  gradualmente in titoli, funzioni,
servizi  ed  interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali
aggregati  economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che
gestiscono  un  complesso  di  attivita' ed alla natura economica dei
fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e'
leggibile   anche   per  programmi  dei  quali  e',  fatta  analitica
illustrazione  in  apposito  quadro  di  sintesi del bilancio e nella
relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono :

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7.  Il  programma,  il  quale  costituisce il complesso coordinato di
attivita',  anche  normative,  relative alle opere da realizzare e di
interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari,
per  il  raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano
generale  di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo
151  puo'  essere  compreso  all'interno  di  una sola delle funzioni
dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.

8.  A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice
o   complesso  composto  da  persone  e  mezzi  cui  e'  preposto  un
responsabile.

9.  A  ciascun  servizio  e' affidato, col bilancio di previsione, un
complesso   di   mezzi   finanziari,   specificati  negli  interventi
assegnati, dei quale risponde il responsabile del servizio.

10.  Ciascuna  risorsa  dell'entratate ciascun intervento della spesa
indicano:
   a)  l'ammontare  degli accertamenti o degli impegni risultanti dal
rendiconto dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento
e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
   b)  l'ammontare  delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese  che  si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
11.  L'avanzo  ed  il  disavanzo  di amministrazione sono iscritti in
bilancio,  con  le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di
tutte le entrate e prima di tutte le spese.

12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto
non  contrasta  con  la  normativa del presente testo unico, le norme
recate  dalle  leggi  delle  rispettive  regioni  di appartenenza per
quanto  concerne  le entrate e le spese relative a funzioni delegate,
al  fine  di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione  dei  fondi  assegnati  agli enti locali e l'omogeneita'
delle  classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali.  Le  entrate  e  le  spese  per le funzioni delegate dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.

13.   Il   bilancio   di  previsione  si  conclude  con  piu'  quadri
riepilogativi.

14.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 160 sono approvati i
modelli   relativi  al  bilancio  di  previsione,  inclusi  i  quadri
riepilogativi,  il  sistema di codifica del bilancio ed il sistema di
codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche al fini di
cui all'articolo 157.
                            Articolo 166 
                          Fondo di riserva 
 
  1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione  un
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non  superiore  al  2  per
cento del  totale  delle  spese  correnti  inizialmente  previste  in
bilancio. 
  2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo  esecutivo
da  comunicare  all'organo  consiliare  nei   tempi   stabiliti   dal
regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino  esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa
corrente si rivelino insufficienti. 
  ((2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1  e  2-ter
e' riservata alla copertura di eventuali spese  non  prevedibili,  la
cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.)) 
                              Art. 167
                        Ammortamento dei beni

  1.   ((   E'  data  facolta'  agli  enti  locali  di  iscrivere  ))
nell'apposito    intervento    di    ciascun    servizio    l'importo
dell'ammortamento  accantonato  per  i  beni  relativi  almeno per il
trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo
229.
  2.   L'utilizzazione   delle   somme   accantonate   ai   fini  del
reinvestimento  e'  effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel
risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua
applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
                            Articolo 168
                     Servizi per conto di terzi

1.  Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi
compresi  i  fondi  economali, e che costituiscono al tempo stesso un
debito  ed  un  credito  per  l'ente, sono ordinati esclusivamente in
capitoli,  secondo  la  partizione  contenuta  nel regolamento di cui
all'articolo 160.

2.   Le   previsioni   e   gli   accertamenti   d'entrata  conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
                            Articolo 169 
                     Piano esecutivo di gestione 
 
  1. Sulla base del bilancio di  previsione  annuale  deliberato  dal
consiglio,   l'organo   esecutivo   definisce,   prima    dell'inizio
dell'esercizio, il piano  esecutivo  di  gestione,  determinando  gli
obiettivi di  gestione  ed  affidando  gli  stessi,  unitamente  alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
  2.  Il  piano  esecutivo  di  gestione   contiene   una   ulteriore
graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli,  dei  servizi  in
centri di costo e degli interventi in capitoli. 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti e per le comunita' montane. 
  ((3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato  in  coerenza
con il bilancio di previsione  e  con  la  relazione  previsionale  e
programmatica. Al fine di semplificare i processi  di  pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano  della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di
gestione)). 
                            Articolo 170
               Relazione previsionale e programmatica

1.  Gli  enti  locali  allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione  previsionale  e  programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale.

2.  La  relazione previsionale e programmatica ha carattere generale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio,   dell'economia   insediata   e  dei  servizi  dell'ente,
precisandone  risorse  umane,  strumentali e tecnologiche. Comprende,
per  la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando  le  fonti  di finanziamento ed evidenziando l'andamento
storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3.  Per  la  parte  spesa la relazione e' redatta per programmi e per
eventuali  progetti,  con  espresso riferimento ai programmi indicati
nel  bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita'
e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa
corrente   consolidata,   a   quella  di  sviluppo  ed  a  quella  di
investimento.

4.  Per  ciascun programma e' data specificazione della finalita' che
si  intende  conseguire  e  delle risorse umane e strumentali ad esso
destinate,  distintamente  per  ciascuno  degli  esercizi  in  cui si
articola  il  programma stesso ed e' data specifica motivazione delle
scelte adottate.

5.  La  relazione  previsionale  e programmatica fornisce la motivata
dimostrazione  delle  variazioni  intervenute  rispetto all'esercizio
precedente.

6.  Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica
anche  gli  obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di
bilancio  che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del
servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,
con  particolare  riferimento  alla delibera di cui all'articolo 172,
comma  1,  lettera  c),  e relativi piani di attuazione e con i piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201.

8.  Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema
di  relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni
minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9.   Nel   regolamento  di  contabilita'  sono  previsti  i  casi  di
inammissibilita'  e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  di
consiglio  e  di giunta che non sono coerenti con le previsioni della
relazione previsionale e programmatica.
                            Articolo 171
                        Bilancio pluriennale

1.  Gli  enti  locali  allegano  al bilancio annuale di previsione un
bilancio  pluriennale  di  competenza,  di durata pari a quello della
regione  di  appartenenza  e  comunque  non  inferiore a tre anni con
osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso
il principio dell'annualita'.

2.  Il  bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari
che  si  prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia
alla  copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di
investimento,  con indicazione, per queste ultime, della capacita' di
ricorso alle fonti di finanziamento.

3.  Il  bilancio  pluriennale  per  la  parte di spesa e' redatto per
programmi,  titoli,  servizi  ed  interventi,  ed indica per ciascuno
l'ammontare  delle  spese  correnti  di  gestione  consolidate  e  di
sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche'
le  spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno
degli anni considerati.

4.  Gli  stanziamenti  previsti  nel bilancio pluriennale, che per il
primo  anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza,
hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo limite agli impegni di
spesa,  e  sono  aggiornati  annualmente  in sede di approvazione dei
bilancio di previsione.

5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  160 sono approvati i
modelli relativi al bilancio pluriennale.
                            Articolo 172
              Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
   a)  il  rendiconto  deliberato del penultimo esercizio antecedente
quello  cui  si  riferisce il bilancio di previsione, quale documento
necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
   b)  le  risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni
di  comuni,  aziende  speciali,  consorzi,  istituzioni,  societa' di
capitali  costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
   c)    la    deliberazione,    da   adottarsi   annualmente   prima
dell'approvazione  del  bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantita'  e  qualita'  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla
residenza,  alle  attivita'  produttive  e terziarie - ai sensi delle
leggi  18  aprile  1962,  n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978,  n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto
di  superficie;  con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
   d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109;
   e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni,  le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
   f)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di  deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia.
                            Articolo 173
                           Valori monetari

1.  I  valori  monetari  contenuti  nel  bilancio pluriennale e nella
relazione  previsionale e programmatica sono espressi con riferimento
ai  periodi  ai  quali  si  riferiscono,  tenendo  conto del tasso di
inflazione programmato.

CAPO II
Competenze in materia di bilanci

                            Articolo 174
  Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1.  Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti  dall'organo  esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare  unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione.

2.  Il  regolamento  di  contabilita',  dell'ente  prevede  per  tali
adempimenti  un  congruo  termine,  nonche'  i  termini entro i quali
possono  essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare
emendamenti   agli   schemi   di   bilancio  predisposti  dall'organo
esecutivo.

3.  Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  deliberato dall'organo
consiliare  entro  il termine previsto dall'articolo 151. La relativa
deliberazione  ed  i  documenti  ad  essa allegati sono trasmessi dal
segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
                            Articolo 175 
Variazioni al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di
                              gestione. 
 
1. Il  bilancio  di  previsione  puo'  subire  variazioni  nel  corso
dell'esercizio di competenza sia nella  parte  prima,  relativa  alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 
 
2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza   dell'organo
consiliare. 
 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre  il
30 novembre di ciascun anno. ((76)) 
 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,  salvo  ratifica,  a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro  i  sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine. 
 
5. In caso di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,  e  comunque  sempre
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
 
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni  di
comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti  per  gli  interventi
finanziati con le entrate iscritte nei titoli  quarto  e  quinto  per
aumentare gli stanziamenti  per  gli  interventi  finanziati  con  le
entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati i
prelievi dagli stanziamenti per  gli  interventi  finanziati  con  le
entrate  iscritte  nei  titoli  terzo  e  quarto  per  aumentare  gli
stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate  dei  primi
due titoli. 
 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti
nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. 
Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. 
 
8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro  il  30  novembre  di  ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e  di
uscita, compreso il fondo  di  riserva,  al  fine  di  assicurare  il
mantenimento del pareggio di bilancio. 
 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo
169  sono  di  competenza  dell'organo  esecutivo  e  possono  essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  11)
che "In deroga all'articolo 175 del Testo unico  degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013". 
                            Articolo 176
                  Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo  e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno.
                            Articolo 177
               Competenze dei responsabili dei servizi

1.  Il  responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria
una  modifica  della  dotazione  assegnata  per sopravvenute esigenze
successive  all'adozione  degli  atti  di  programmazione, propone la
modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
deve essere motivata dall'organo esecutivo.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
Entrate

                            Articolo 178
                          Fasi dell'entrata

1.  Le  fasi  di  gestione  delle  entrate  sono  l'accertamento,  la
riscossione ed il versamento.
                              Art. 179
                            Accertamento

  1.   L'accertamento   costituisce   la   prima   fase  di  gestione
dell'entrata  mediante la quale, sulla base di idonea documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo  giuridico,  individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
  2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per  le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di
   ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per  le  entrate  patrimoniali  e  per  quelle  provenienti  dalla
   gestione  di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a
   tariffe  o  contribuzioni  dell'utenza,  a seguito di acquisizione
   diretta o di emissione di liste di carico;
c) per  le  entrate  relative  a partite compensative delle spese, in
   corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per  le  altre  entrate,  anche  di  natura eventuale o variabile.
   mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
   specifici.
  3.  Il  responsabile  del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione  di  cui  al  comma  2, ai fini dell'annotazione nelle
scritture   contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti  dal
regolamento di contabilita' dell'ente.
                            Articolo 180
                             Riscossione

1.  La  riscossione  costituisce  la successiva fase del procedimento
dell'entrata,  che  consiste  nel  materiale  introito  da  parte del
tesoriere  o  di  altri  eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.

2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire  al  tesoriere  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti dalla
convenzione di cui all'articolo 210.

3.  L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio   finanziario   o   da   altro  dipendente  individuato  dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno:
   a) l'indicazione del debitore;
   b) l'ammontare della somma da riscuotere;
   c) la causale;
   d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
   e)  l'indicazione  della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
   f) la codifica;
   g) il numero progressivo;
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4.  Il  tesoriere  deve  accettare,  senza  pregiudizio per i diritti
dell'ente,  la  riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente
anche  senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi   il  tesoriere  ne  da'  immediata  comunicazione  all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.
                            Articolo 181
                             Versamento

1.  Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2.  Gli  incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere  le  somme  riscosse  nei  termini e nei modi fissati dalle
disposizioni  vigenti  e  da  eventuali  accordi convenzionali, salvo
quelli  a  cui  si  applicano  gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3.  Gli  incaricati  interni,  designati  con  provvedimento  formale
dell'amministrazione,  versano  le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.

CAPO II
Spese

                            Articolo 182
                          Fasi della spesa

1.  Le  fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
                              Art. 183
                          Impegno di spesa

  1.  L'impegno  costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con  la  quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio,  nell'ambito  della disponibilita' finanziaria accertata ai
sensi dell'articolo 151.
  2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la  necessita'  di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
a) per   il   trattamento  economico  tabellare  gia'  attribuito  al
   personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
   preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per   le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base  a  contratti  o
   disposizioni di legge.
  3.  Durante  la  gestione  possono  anche  essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per  i  quali  entro  il  termine dell'esercizio non e' stata assunta
dall'ente   l'obbligazione   di   spesa  verso  i  terzi  decadono  e
costituiscono  economia della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti,  concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione  di  cui  all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno  e'  riferita  a  procedure  di gara bandite prima della fine
dell'esercizio  e non concluse entro tale termine, la prenotazione si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
  4.   Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese  sostenute
rispetto  all'impegno  assunto,  verificate  con la conclusione della
fase della liquidazione.
  5.  Le  spese  in  conto capitale si considerano impegnate ove sono
finanziate nei seguenti modi:
a) con  l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
   impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto
   o  gia'  concesso,  e  del  relativo prefinanziamento accertato in
   entrata;
b) con  quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate
   in  corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone
   accertato;
c) con   l'emissione   di   prestiti  obbligazionari  si  considerano
   impegnate   in  corrispondenza  e  per  l'ammontare  del  prestito
   sottoscritto;
(( c-bis)  con  aperture di credito si considerano impegnate all'atto
   della  stipula  del  contratto  e per l'ammontare dell'importo del
   progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; ))
d) con  entrate  proprie si considerano impegnate in corrispondenza e
   per l'ammontare delle entrate accertate.
Si   considerano  altresi',  impegnati  gli  stanziamenti  per  spese
correnti  e  per  spese  di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.
  6.   Possono   essere  assunti  impegni  di  spesa  sugli  esercizi
successivi,  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nel  limite delle
previsioni nello stesso comprese.
  7.  Per  le  spese  che per la loro particolare natura hanno durata
superiore  a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate
che  iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene  conto  nella  formazione  dei  bilanci  seguenti degli impegni
relativi,   rispettivamente,  al  periodo  residuale  ed  al  periodo
successivo.
  8.  Gli  atti  di  cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al
servizio  finanziario  dell'ente  nel  termine  e  con  le  modalita'
previste dal regolamento di contabilita'.
  9.  Il  regolamento  di contabilita' disciplina le modalita' con le
quali  i  responsabili  dei  servizi assumono atti di impegno. A tali
atti,  da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di
raccolta  che  individuano  la  cronologia  degli atti e l'ufficio di
provenienza,  si  applicano,  in  via preventiva, le procedure di cui
all'articolo 151, comma 4.
                            Articolo 184
                      Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa  attraverso  la  quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare  il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa  e  liquida  da  pagare  nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.

2.  La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed i
riferimenti  contabili  e'  trasmesso  al  servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

4.  Il  servizio  finanziario  effettua,  secondo  i  principi  e  le
procedure  della  contabilita'  pubblica,  i  controlli  e  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
                            Articolo 185
                       Ordinazione e pagamento

1.  L'ordinazione  consiste nella disposizione impartita, mediante il
mandato  di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese.

2.  Il  mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato  dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
   b) la data di emissione;
   c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale   la   spesa   e'   allocata   e  la  relativa  disponibilita',
distintamente per competenza o residui;
   d) la codifica;
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del  soggetto  tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto,
il relativo codice fiscale o la partita IVA;
   f)  l'ammontare  della  somma  dovuta  e  la scadenza, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
   g)  la  causale  e  gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima
l'erogazione della spesa;
   h)  le  eventuali  modalita' agevolative di pagamento se richieste
dal creditore;
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
   3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza   dell'impegno   e   della   liquidazione,  dal  servizio
finanziario,    che    provvede    altresi'    alle   operazioni   di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

   4.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da  obblighi
tributari,  da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e
da  altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della preventiva
emissione  del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e
comunque  entro  il termine del mese in corso l'ente locale emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

CAPO III
Risultato di amministrazione e residui


                            Articolo 186
               Risultato contabile di amministrazione

   1.  Il  risultato  contabile  di  amministrazione e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al  fondo  di  cassa  aumentato  dei  residui  attivi e diminuito dei
residui passivi.
                              Art. 187 
                      Avanzo di amministrazione 
 
  1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non  vincolati,
fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in  conto  capitale  e
fondi di ammortamento. 
  2.  L'eventuale  avanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
dell'articolo 186, puo' essere utilizzato: 
    a)  per   il   reinvestimento   delle   quote   accantonate   per
ammortamento, provvedendo,  ove  l'avanzo  non  sia  sufficiente,  ad
applicare nella parte passiva  del  bilancio  un  importo  pari  alla
differenza; 
    b) per la copertura dei debiti  fuori  bilancio  riconoscibili  a
norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti; 
    c) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'articolo  193  ove  non   possa
provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle  spese  di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi  periodo  dell'esercizio  e
per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; 
    d) per il finanziamento di spese di investimento. (16) 
  3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione  puo'  essere
applicato, con delibera di variazione,  l'avanzo  di  amministrazione
presunto derivante dall'esercizio immediatamente  precedente  con  la
finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per  tali
fondi   l'attivazione   delle   spese   puo'   avvenire   solo   dopo
l'approvazione del conto consuntivo  dell'esercizio  precedente,  con
eccezione  dei  fondi,  contenuti   nell'avanzo,   aventi   specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti  effettuati  con  l'ultimo
consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. 
  ((3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo'  essere
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e  222,  fatto  salvo  l'utilizzo  per  i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004,  n.
140, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga  all'articolo
187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  per
l'anno 2004, i comuni con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  che
abbiano avuto una  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  di  parte
corrente superiore al 10 per  cento  di  quelli  assegnati  nell'anno
2003, senza che nel computo siano comprese le  somme  attribuite  per
conguagli  di  esercizi  precedenti,  hanno  facolta'  di   applicare
l'avanzo di amministrazione  presunto  dell'esercizio  precedente  in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  2004.
Per tali fondi si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3,
secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.". 
                            Articolo 188
                    Disavanzo di amministrazione

1.  L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai sensi
dell'articolo  186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e
nei  termini  di  cui  all'articolo  193,  in  aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione.
                              Art. 189
                           Residui attivi

  1.  Costituiscono  residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
  2.  Sono  mantenute  tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate  accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico che
costituisca   l'ente   locale  creditore  della  correlativa  entrata
((nonche'  le  somme  derivanti  dalla  stipulazione  di contratti di
apertura di credito. ))
  3.  Alla  chiusura  dell'esercizio  costituiscono residui attivi le
somme  derivanti  da  mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva  da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di  previdenza  ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.
  4.  Le  somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro  il  termine  dell'esercizio  costituiscono minori accertamenti
rispetto  alle  previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
                            Articolo 190
                           Residui passivi

1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate e non pagate
entro il termine dell'esercizio.

2.  E'  vietata  la  conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3.   Le   somme   non   impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio
costituiscono  economia  di  spesa  e,  a  tale  titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione


                            Articolo 191 
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 
 
  1. Gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento  o  capitolo
del  bilancio  di  previsione  e   l'attestazione   della   copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma  5.  Il  responsabile  del
servizio,  conseguita  l'esecutivita'  del  provvedimento  di   spesa
comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione,  con  l'avvertenza
che la successiva fattura deve  essere  completata  con  gli  estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non  gli  vengano
comunicati. 
  2. Per le spese previste dai  regolamenti  economali  l'ordinazione
fatta a  terzi  contiene  il  riferimento  agli  stessi  regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 
  ((3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati  dal
verificarsi di un evento  eccezionale  o  imprevedibile,  la  Giunta,
qualora i fondi specificamente previsti  in  bilancio  si  dimostrino
insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi,  su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste
dall'articolo 194,  comma  1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa
copertura finanziaria nei limiti delle accertate  necessita'  per  la
rimozione dello stato di pregiudizio alla  pubblica  incolumita'.  Il
provvedimento di riconoscimento e' adottato  entro  30  giorni  dalla
data di  deliberazione  della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale  data  non
sia  scaduto  il  predetto  termine.  La   comunicazione   al   terzo
interessato e' data contestualmente all'adozione della  deliberazione
consiliare.)) 
  4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi  in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,  2  e  3,  il  rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della  controprestazione  e  per  la
parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,  lettera
e), tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore,  funzionario  o
dipendente che hanno  consentito  la  fornitura.  Per  le  esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che  hanno
reso possibili le singole prestazioni. 
  5.  Agli  enti  locali  che  presentino,   nell'ultimo   rendiconto
deliberato, disavanzo  di  amministrazione  ovvero  indichino  debiti
fuori bilancio per i quali non  sono  stati  validamente  adottati  i
provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto divieto  di  assumere
impegni e pagare spese per servizi  non  espressamente  previsti  per
legge. Sono fatte salve le spese da sostenere  a  fronte  di  impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi. 
                            Articolo 192
          Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.  La  stipulazione  dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b)  l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
   c)   le   modalita'   di   scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della  Unione  europea  recepita  o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
                            Articolo 193 
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
  1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e   nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli  equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme  contabili  recate
dal presente testo unico. 
  2. Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il  30  settembre
di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede  con  delibera  ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione  dei  programmi.
In tale  sede  l'organo  consiliare  da'  atto  del  permanere  degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di  accertamento  negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali  debiti  di  cui   all'articolo   194,   per   il   ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per
squilibrio della gestione di competenza  ovvero  della  gestione  dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il  pareggio.  La
deliberazione e' allegata,  al  rendiconto  dell'esercizio  relativo.
(56) (66) ((71a)) 
  3. Ai fini del comma 2 possono  essere  utilizzate  per  l'anno  in
corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle aventi specifica destinazione per legge,  nonche'  i  proventi
derivanti  da  alienazione  di  beni  patrimoniali  disponibili   con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data
di cui al comma 2. 
  4. La mancata adozione, da parte dell'ente,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio previsti dal presente articolo  e'  equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che
"Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre  previsto  dall'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 30 novembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L.  8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013,  n.
64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che  "Ove  il  bilancio  di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (71a) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14  agosto
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15  ottobre  2013,
n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato
il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata  entro
il termine massimo del 30 novembre 2013". 
                            Articolo 194
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio

1.  Con  deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con  diversa  periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b)  copertura  di  disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni,   nei   limiti  degli  obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione   o   atti  costitutivi,  purche'  sia  stato  rispettato
l'obbligo  di  pareggio  del  bilancio  di cui all'articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali.
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati   utilita'   ed   arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2.  Per  il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.

3.   Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non  possa
documentalmente  provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma 3,
l'ente  locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti.    Nella    relativa    deliberazione    consiliare   viene
dettagliatamente   motivata   l'impossibilita'  di  utilizzare  altre
risorse.
                            Articolo 195
            Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1.  Gli  enti  locali,  ad  eccezione degli enti in stato di dissesto
finanziario  sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche  se  provenienti  dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  per  un  importo  non superiore
all'anticipazione  di  tesoreria  disponibile  ai sensi dell'articolo
222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della   deliberazione  della  giunta  relativa  all'anticipazione  di
tesoreria  di  cui  all'articolo  222, comma 1, e viene deliberato in
termini  generali  all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3.  Il  ricorso  all'utilizzo  delle  somme a specifica destinazione,
secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e 2, vincola una quota
corrispondente  dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti
non   soggetti  a  vincolo  di  destinazione  viene  ricostituita  la
consistenza  delle  somme  vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi  dell'articolo  193  possono, nelle more del perfezionamento di
tali  atti,  utilizzare  in  termini  di  cassa  le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico  allargato  e  del  ricavato  dei  mutui e dei prestiti, con
obbligo  di  reintegrare  le  somme  vincolate  con il ricavato delle
alienazioni.
                            Articolo 196
                        Controllo di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la   corretta   ed   economica   gestione  delle  risorse  pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la  trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il  controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.

2.  Il  controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmanti  e,  attraverso
l'analisi  delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione   dell'ente,   l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
livello  di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.
                            Articolo 197
                 Modalita' del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b),  ha  per  oggetto  l'intera attivita' amministrativa e gestionale
delle  province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei
comuni  e  delle  citta'  metropolitane  ed e' svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
   2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
   a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
   b)  rilevazione  dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti;
   c)  valutazione  dei  dati  predetti  in  rapporto  al piano degli
obiettivi  al  fine  di  verificare  il loro stato di attuazione e di
misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  grado  di  economicita'
dell'azione intrapresa.
3.  Il  controllo  di  gestione  e'  svolto in riferimento ai singoli
servizi  e  centri  di  costo,  ove  previsti, verificando in maniera
complessiva  e  per  ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi  dei  singoli  fattori  produttivi,  i  risultati qualitativi e
quantitativi  ottenuti  e,  per  i  servizi a carattere produttivo, i
ricavi.

4.  La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti  dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.
                              Art. 198
                  Referto del controllo di gestione

  1.  La  struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei
controllo  di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli  amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli  obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche'
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
                            Art. 198-bis
                  (( (Comunicazione del referto) ))

  ((  1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli
articoli  196,  197  e  198,  la  struttura  operativa  alla quale e'
assegnata   la   funzione  del  controllo  di  gestione  fornisce  la
conclusione  del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti. ))

TITOLO IV
INVESTIMENTI

CAPO I
Principi generali

                            Articolo 199
                       Fonti di finanziamento

1.  Per  l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti locali possono
utilizzare:
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto  alle  spese  correnti  aumentate  delle  quote  capitali di
ammortamento dei prestiti:
   c)   entrate   derivanti   dall'alienazione   di  beni  e  diritti
patrimoniali,   riscossioni   di  crediti,  proventi  da  concessioni
edilizie e relative sanzioni;
   d)  entrate  derivanti  da  trasferimenti  in conto capitale dello
Stato,   delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e  privati
finalizzati  agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 187;
   f) mutui passivi;
   g)  altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla
legge.
                            Articolo 200
                  Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo   deliberante,   nell'approvare  il  progetto  od  il  piano
esecutivo  dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori
spese  derivanti  dallo  stesso  nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire  nei  bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni  di  spesa  relative  ad  esercizi  futuri, delle quali e'
redatto apposito elenco.
                              Art. 201
                  Finanziamento di opere pubbliche
                    e piano economico-finanziario

  1.  Gli  enti  locali  e  le  aziende  speciali sono autorizzate ad
assumere  mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle
regioni,   per   il   finanziamento   di  opere  pubbliche  destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto
sono  realizzati  sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo
non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
  2.  Per  le  nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti  una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al
comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione,  anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
  3.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 ))
  4.  Le  tariffe  dei  servizi  pubblici  di  cui  al  comma  1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio.

CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento

                            Articolo 202
                      Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente  nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per  la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui  passivi  per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
                            Articolo 203 
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento 
 
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo  se  sussistono  le
seguenti condizioni : 
   a)  avvenuta  approvazione  del   rendiconto   dell'esercito   del
penultimo anno precedente quello in  cui  si  intende  deliberare  il
ricorso a forme di indebitamento; 
   b) avvenuta deliberazione del  bilancio  annuale  nel  quale  sono
incluse le relative previsioni. 
2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario  attuare  nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  comma  1.  Contestualmente
modifica il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e
programmatica   per    la    copertura    degli    oneri    derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 
                                                               ((66)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
                              Art. 204 
            Regole particolari per l'assunzione di mutui 
 
  1. ((Oltre al rispetto delle condizioni di  cui  all'articolo  203,
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale  degli
interessi, sommato a quello dei mutui  precedentemente  contratti,  a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,  a  quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da  garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi  statali
e regionali in conto interessi, non  supera  il  12  per  cento,  per
l'anno 2011, e l'8 per  cento,  a  decorrere  dall'anno  2012,  delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione
dei mutui)). Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi  due
titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si  fa
riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati  finanziari
del bilancio di previsione. (55) 
  2. I contratti di mutuo con enti diversi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, dall'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  e  dall'Istituto   per   il   credito
sportivo, devono, a pena  di  nullita',  essere  stipulati  in  forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: 
    a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; 
    b) la decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere  fissata  al  1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno successivo e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno; 
    c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno della quota capitale e della quota interessi; 
    d) unitamente alla prima rata di ammortamento del  mutuo  cui  si
riferiscono devono, essere corrisposti  gli  eventuali  interessi  di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento  e  sino  alla
scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra
dal primo gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi  di  preammortamento
sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere  versati
dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
    e) deve essere indicata la natura della spesa da  finanziare  con
il  mutuo  e,  ove  necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
    f)  deve  essere  rispettata  la  misura  massima  del  tasso  di
interesse  applicabile  ai  mutui,  determinato  periodicamente   dal
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con  proprio
decreto. 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,  ove  compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 
  3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base  dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento  dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'   data
esecuzione dai tesorieri  solo  se  corredati  di  una  dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita'  di
utilizzo. 
                                                                 (66) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che  "Il
comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, si interpreta nel senso che l'ente locale  puo'  assumere  nuovi
mutui e accedere ad  altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
                            Articolo 205
               Attivazione di prestiti obbligazionari

1.   Gli   enti   locali   sono   autorizzati  ad  attivare  prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
                            Art. 205-bis
             (( (Contrazione di aperture di credito) ))

  ((  1.  Gli  enti  locali  sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
  2.  L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e'  sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
  3.  I  contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la  banca  e'  tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
   dell'importo  del  contratto  in  base  alle richieste di volta in
   volta   inoltrate   dall'ente   e  previo  rilascio  da  parte  di
   quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento ai sensi
   dell'articolo   206.  L'erogazione  dell'intero  importo  messo  a
   disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito
   ha  luogo  nel  termine  massimo  di  tre  anni, ferma restando la
   possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le
   condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli  interessi  sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli
   importi  erogati.  L'ammortamento  di  tali importi deve avere una
   durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
   dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le  rate  di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo
   anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente  alla  prima  rata  di ammortamento delle somme erogate
   devono    essere    corrisposti   gli   eventuali   interessi   di
   preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi  decorrenti
   dalla  data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
   prima rata;
e) deve  essere  indicata  la natura delle spese da finanziare e, ove
   necessario,  avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
   atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto o dei progetti
   definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
   aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati
   ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
   concerto con il Ministro dell'interno.
  4.  Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di  indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28  dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal
relativo  regolamento  di  attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. ))

CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti

                            Articolo 206
                      Delegazione di pagamento

1.  Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e  dei  prestiti  gli  enti  locali possono rilasciare delegazione di
pagamento  a  valere  sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata.

2.  L'atto  di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
                            Articolo 207
                            Fideiussione

  1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
rilasciare  a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per  l'assunzione  di  mutui  destinati  ad  investimenti e per altre
operazioni  di  indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da  consorzi  cui  partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
  ((   1-bis.  A  fronte  di  operazioni  di  emissione  di  prestiti
obbligazionari  effettuate  congiuntamente  da  piu' enti locali, gli
enti  capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita  all'  insieme  delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente  capofila  in  relazione  alla  quota parte dei prestiti di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia  prestata  dall'ente  capofila  concorre alla formazione del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso. ))
  2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della  societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ),
comma  1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati alla
realizzazione  delle  opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali
casi  i  comuni,  le province e le citta' metropolitane rilasciano la
fideiussione    limitatamente    alle   rate   di   ammortamento   da
corrispondersi  da  parte  della  societa'  sino al secondo esercizio
finanziario  successivo  a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'.
  3.  La  garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore
di  terzi  per  l'assunzione  di mutui destinati alla realizzazione o
alla  ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,
su  terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti
le seguenti condizioni:
a) il  progetto  sia  stato  approvato  dall'ente  locale e sia stata
   stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
   possibilita'   di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione  delle
   esigenze della collettivita' locale;
b) la  struttura  realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
   termine della concessione;
c) la  convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel
   caso  di  rinuncia  di questi alla realizzazione o ristrutturatone
   dell'opera.
  4.  Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite  con  fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui  al  comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.

TITOLO V
TESORERIA

CAPO I
Disposizioni generali

                              Art. 208 
       Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 
 
  1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che  puo'  essere
affidato: 
a) per i comuni capoluoghi  di  provincia,  le  province,  le  citta'
   metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
   cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.
   385; 
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita'  montane  e
   le unioni di comuni, anche  a  societa'  per  azioni  regolarmente
   costituite con capitale sociale interamente versato non  inferiore
   a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio  di
   tesoreria e la riscossione dei tributi degli  enti  locali  e  che
   alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello  svolgimento
   del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti
   adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per  le
   banche di credito cooperativo; 
c) altri soggetti abilitati per legge. 
                                                               ((69)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1-bis) che
"Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del  servizio
di tesoreria nei confronti degli  enti  locali,  l'articolo  208  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che  il  tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 1 del predetto  articolo  208,  che  rivesta  la  qualifica  di
societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di  tesoreria
gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad
una societa' per azioni che sia controllata dal  tesoriere  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del  codice  civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o  processi  del
servizio di tesoreria garantisce che il servizio  sia  in  ogni  caso
erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e
mantiene la responsabilita'  per  gli  atti  posti  in  essere  dalla
societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio puo' generare alcun  aggravio  di  costi
per l'ente". 
                            Articolo 209
                  Oggetto del servizio di tesoreria

1.  Il  servizio  di  tesoreria  consiste nel complesso di operazioni
legate  alla  gestione  finanziaria dell'ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla  custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli  adempimenti connessi
previsti  dalla  legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da
norme pattizie.

2.  Il  tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
viene gestito dal tesoriere.
                            Articolo 210 
                Affidamento del servizio di tesoreria 
 
  1.  L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato   mediante   le
procedure  ad  evidenza  pubblica  stabilite   nel   regolamento   di
contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di  legge,  l'ente
puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo  del  contratto
di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
  2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente. 
  ((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere  l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2)).
((50)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 4)
che "L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge." 
                            Articolo 211
                    Responsabilita' del tesoriere

1.  Per  eventuali  danni  causati  all'ente  affidante  o a terzi il
tesoriere  risponde  con  tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio.

2.  Il  tesoriere  e'  responsabile  di  tutti  i  depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.
                            Articolo 212
          Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali

1.  I  soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria  per  conto  di piu' enti locali devono tenere contabilita'
distinte e separate per ciascuno di essi.
                            Articolo 213
        (( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

  1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il  servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici  e  con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici,   in   luogo   di   quelli  cartacei,  le  cui  evidenze
informatiche  valgono  a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
  2.  La  convenzione  di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano   essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso  gli
sportelli  di  tesoreria,  anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
  3.   Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici  interbancari  danno  luogo  al  rilascio  di quietanza o
evidenza  bancaria  ad  effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti  dai  predetti  incassi sono versate alle casse dell'ente,
con  rilascio  della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono  liquide  ed  esigibili  in  relazione ai servizi elettronici
adottati  e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))

CAPO II
Riscossione delle entrate

                            Articolo 214
                      Operazioni di riscossione

1.  Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.
                            Articolo 215
            Procedure per la registrazione delle entrate

1.  Il  regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure
per  la  fornitura  dei modelli e per la registrazione delle entrate;
disciplina,   altresi'   le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
operazioni   di  riscossione  eseguite,  nonche'  la  relativa  prova
documentale.

CAPO III
Pagamento delle spese

                            Articolo 216
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro  i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli  per  i  servizi  per  conto  di  terzi.  A  tal fine l'ente
trasmette  al  tesoriere  il bilancio di previsione approvato nonche'
tutte  le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo
di riserva debitamente esecutive.

2.  Nessun  mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.

3.  Il  tesoriere  provvede  all'estinzione  dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco  dei  residui  sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.
                            Articolo 217
                 Estinzione dei mandati di pagamento

1.  L'estinzione  dei  mandati  da  parte  del  tesoriere avviene nel
rispetto  della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con
assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde
con  tutto  il  proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante  sia  dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle
operazioni di pagamento eseguite.
                            Articolo 218
                     Annotazione della quietanza

1.  Il  tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato  o  su  documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi  operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
                            Articolo 219
            Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1.  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre  sono  eseguiti  mediante  commutazione  in  assegni postali
localizzati  o  con  altri  mezzi  equipollenti  offerti  dal sistema
bancario o postale.
                            Articolo 220
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui  all'articolo  206  il  tesoriere  e'  tenuto a versare l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO IV
Altre attivita'

                            Articolo 221
                     Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti  dal  tesoriere  con  versamento  delle  cedole  nel conto di
tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2.   Il  tesoriere  provvede  anche  alla  riscossione  dei  depositi
effettuati  da  terzi  per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,
diversa  dalla  quietanza  di tesoreria, contenente tutti gli estremi
identificativi dell'operazione.

3.  Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  locale definisce le
procedure per i prelievi e per le restituzioni.
                            Articolo 222 
                     Anticipazioni di tesoreria 
 
  1.  Il  tesoriere,   su   richiesta   dell'ente   corredata   dalla
deliberazione della giunta,  concede  allo  stesso  anticipazioni  di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi  delle  entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi  tre
titoli di entrata del bilancio e per le comunita'  montane  ai  primi
due titoli.((80)) 
  2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria   decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita'  previste  dalla
convenzione di cui all'articolo 210. 
  2-bis. Per gli enti locali  in  dissesto  economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a  decorrere  dalla  data
della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti  enti  di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per  legge
e risorse proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. 
                                                       (66) (67) (76) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma  9)  che  "Per
l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti  locali
ad anticipazioni di tesoreria di cui  all'articolo  222  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino  alla  data
del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il
limite massimo di  ricorso  all'anticipazione  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
come modificato, per l'anno  2013,  dall'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 
  a) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni,
per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e
relative pertinenze; 
  b) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  12)
che "Per l'anno 2014, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che  "Al
fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  il  limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014". 

CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili

                            Articolo 223
                    Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza  trimestrale  alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della  gestione  del  servizio  di  tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili di cui all'articolo 233.

2.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
                            Articolo 224
                  Verifiche straordinarie di cassa

1.  Si  provvede  a  verifica  straordinaria  di  cassa a seguito del
mutamento  della persona del sindaco, del presidente della provincia,
del  sindaco  metropolitano e del presidente della comunita' montana.
Alle  operazioni  di  verifica  intervengono  gli  amministratori che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario,
il  responsabile  del  servizio  finanziario  e l'organo di revisione
dell'ente.
                            Articolo 225
             Obblighi di documentazione e conservazione

1.  Il  tesoriere  e'  tenuto,  nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti:
   a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
   b)  conservazione  del  verbale  di  verifica di cassa di cui agli
articoli 223 e 224;
   c)  conservazione  delle  rilevazioni periodiche di cassa previste
dalla legge.
2.   Le   modalita'   e   la   periodicita'   di  trasmissione  della
documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
                              Art. 226
                         Conto del tesoriere

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio  finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,
rende  all'ente  locale  il  conto della propria gestione di cassa il
quale  lo  trasmette  alla  competente  sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Il  conto  del  tesoriere  e'  redatto su modello approvato col
regolamento  di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la
seguente documentazione:
a) gli  allegati  di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
   per  ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
   entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la  parte  delle  quietanze  originali  rilasciate  a fronte degli
   ordinativi  di  riscossione  e  di pagamento o, in sostituzione, i
   documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE


                              Art. 227 
                      Rendiconto della gestione 
 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene  mediante  il
rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del  bilancio,  il  conto
economico ed il conto del patrimonio. 
  2. Il rendiconto e'  deliberato  dall'organo  consiliare  dell'ente
entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto  motivatamente  conto
della relazione dell'organo di revisione.  La  proposta  e'  messa  a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto  entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal  regolamento.
Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo
ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133. 
  2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto  di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. 
  3.  Per  le  province,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni   con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti  si
chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di  debiti  fuori
bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali  della
Corte  dei  conti  per  il  referto  di  cui  all'articolo   13   del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4  e  7,  della
legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei  conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere  i  rendiconti  di
tutti gli altri enti locali. 
  5. Sono allegati al rendiconto: 
    a) la relazione dell'organo esecutivo di  cui  all'articolo  151,
comma 6; 
    b) la relazione dei revisori dei conti di cui  all'articolo  239,
comma 1, lettera d); 
    c) l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti  per  anno  di
provenienza. 
  6. Gli enti locali di cui all'articolo  2  inviano  telematicamente
alle Sezioni enti locali  il  rendiconto  completo  di  allegati,  le
informazioni relative al rispetto del patto  di  stabilita'  interno,
nonche' i certificati  del  conto  preventivo  e  consuntivo.  Tempi,
modalita'  e  protocollo  di  comunicazione   per   la   trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta'  e
autonomie locali e la Corte dei conti. 
                                                               ((78)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata  dal  D.L.  6  marzo
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014,  n.
68, ha disposto (con l'art. 1, comma 729-quater) che "In  conseguenza
delle variazioni  relative  all'annualita'  2013,  di  cui  al  comma
729-ter,  per  i  soli  comuni  interessati  ,  il  termine  previsto
dall'articolo 227,  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 giugno 2014". 
                            Articolo 228
                         Conto del bilancio

1.  Il  conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria   contenuta   nel   bilancio   annuale  rispetto  alle
previsioni.

2.  Per  ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della
spesa,  nonche'  per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,
il   conto  del  bilancio  comprende,  distintamente  per  residui  e
competenza:
   a)  per  l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
   b)  per  la  spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui.

4.  Il  conto  del  bilancio  si  conclude  con  la dimostrazione del
risultato   contabile   di   gestione   e  con  quello  contabile  di
amministrazione in termini di avanzo pareggio o disavanzo.

5.  Al  conto  del  bilancio sono annesse la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella
dei  parametri  gestionali  con  andamento triennale. Le tabelle sono
altresi' allegate al certificato del rendiconto.

6.   Ulteriori   parametri  di  efficacia  ed  efficienza  contenenti
indicazioni  uniformi  possono  essere individuati dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale.

7.  Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale, con
rilevazione  dell'andamento  triennale  a  livello  di aggregati, sui
parametri  gestionali  dei  servizi  degli enti locali indicati nella
apposita  tabella  di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti  dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8.  I  modelli  relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al
comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
                            Articolo 229
                           Conto economico

1.  Il  conto  economico  evidenzia  i componenti positivi e negativi
dell'attivita'  dell'ente  secondo  criteri  di competenza economica.
Comprende  gli  accertamenti  e  gli  impegni del conto del bilancio,
rettificati  al  fine  di  costituire  la  dimensione finanziaria dei
valori   economici   riferiti   alla   gestione   di  competenza,  le
insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.

2.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo uno schema a struttura
scalare,  con  le  voci  classificate secondo la loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti  correnti,  i proventi dei servizi pubblici, i proventi
derivanti  dalla  gestione  del patrimonio, i proventi finanziari, le
insussistenze  del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze
da  alienazioni.  E'  espresso,  ai  fini  del pareggio, il risultato
economico negativo.

4.  Gli  accertamenti  finanziari  di competenza sono rettificati, al
fine  di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
positivi, rilevando i seguenti elementi:
   a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
   b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
   c)  i  costi  capitalizzati  costituiti dai costi sostenuti per la
produzione  in  economia  di  valori  da  porre,  dal  punto di vista
economico, a carico di diversi esercizi;
   d)  le  quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni
precedenti;
   e)  le  quote  di  ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli
introiti vincolati;
   f)  imposta  sul  valore  aggiunto  per le attivita' effettuate in
regime di impresa.
5.  Costituiscono  componenti negativi del conto economico l'acquisto
di  materie  prime  e dei beni di consumo, la prestazione di servizi,
l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi,  gli  interessi  passivi  e  gli  oneri finanziari diversi, le
imposte  e  tasse  a  carico dell'ente locale, gli oneri straordinari
compresa  la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti
e  i  minori  residui  attivi.  E'  espresso ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.

6.  Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire   la   dimensione   finanziaria  di  componenti  economici
negativi, rilevando i seguenti elementi :
   a)  i  costi  di  esercizi  futuri,  i  risconti attivi ed i ratei
passivi;
   b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
   c)  le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti;
   d)  le  quote  di  ammortamento di beni a valenza pluriennale e di
costi capitalizzati;
   e)  l'imposta  sul  valore aggiunto per le attivita' effettuate in
regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti :
   a)   edifici,   anche  demaniali,  ivi  compresa  la  manutenzione
straordinaria al 3%;
   b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
   c)  macchinari,  apparecchi,  attrezzature, impianti ed altri beni
mobili al 15%;
   d)  attrezzature  e  sistemi  informatici,  compresi  i  programmi
applicativi, al 20%;
   e)  automezzi  in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al
20%;
   f) altri beni al 20%.
8.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9.  Al  conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che,
partendo  dai  dati  finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio,   con   l'aggiunta  di  elementi  economici,  raggiunge  il
risultato  finale  economico.  I  valori  della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio.

10.  I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto di
conciliazione  sono  approvati con il regolamento di cui all'articolo
160.
                            Articolo 230
         Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1.  Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della  gestione
patrimoniale  e  riassume  la  consistenza  del patrimonio al termine
dell'esercizio,  evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2.  Il  patrimonio  degli enti locali e' costituito dal complesso dei
beni  e  dei  rapporti  giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di
ciascun  ente,  suscettibili  di  valutazione  ed  attraverso  la cui
rappresentazione   contabile   ed   il   relativo   risultato  finale
differenziale  e'  determinata  la  consistenza netta della dotazione
patrimoniale.

3.  Gli  enti  locali  includono  nel conto del patrimonio i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4.  Gli  enti  locali  valutano  i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
   a)  i  beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, sono
valutati  in  misura  pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo;
   b)  i  terreni  gia'  acquisiti  all'ente  alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al  valore  catastale,  rivalutato  secondo  le  norme fiscali; per i
terreni  gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire
la  rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni   demaniali   gia'   acquisiti  all'ente;  i  terreni  acquisiti
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
   c)  i  fabbricati  gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al   valore   catastale,  rivalutato  secondo  le  norme  fiscali;  i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
   d) i mobili sono valutati al costo;
   e) i crediti sono valutati al valore nominale;
   f)  i  censi,  livelli  ed  enfiteusi  sono  valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
   g)  le  rimanenze,  i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile;
   h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5.  Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.

6.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne  e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori.

7.  Gli  enti  locali  provvedono annualmente all'aggiornamento degli
inventari.

8.  Il  regolamento  di  contabilita'  definisce le categorie di beni
mobili  non  inventariabili in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore.

9.  I  modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.
                            Articolo 231
               Relazione al rendiconto della gestione

1.  Nella  relazione  prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo
esecutivo  dell'ente  esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed  ai  costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio  e  delle  componenti  economiche.  Analizza, inoltre, gli
scostamenti   principali   intervenuti   rispetto   alle  previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.
                            Articolo 232
                       Contabilita' economica

1.  Gli  enti  locali,  ai  fini della predisposizione del rendiconto
della   gestione,  adottano  il  sistema  di  contabilita'  che  piu'
ritengono idoneo per le proprie esigenze.
                              Art. 233
                Conti degli agenti contabili interni

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri  soggetti  di  cui  all'articolo  93, comma 2, rendono il conto
della  propria  gestione  all'ente  locale il quale lo trasmette alla
competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Gli  agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le  verifiche  ed  i discarichi amministrativi e per annullamento,
   variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le  informazioni  relative  agli  allegati di cui ai precedenti commi
sono  trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
  4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.

TITOLO VII

REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA


                              Art. 234 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. I consigli comunali, provinciali e  delle  citta'  metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti un collegio  di  revisori
composto da tre membri. 
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
    a) uno tra gli iscritti al registro dei  revisori  contabili,  il
quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
  3. Nei comuni con popolazione inferiore a  15.000  abitanti,  nelle
unioni dei comuni ((, salvo quanto  previsto  dal  comma  3-bis,))  e
nelle  comunita'  montane  la  revisione   economico-finanziaria   e'
affidata ad un solo revisore eletto  dal  consiglio  comunale  o  dal
consiglio dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti  di
cui al comma 2. 
  ((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in  forma  associata
tutte le funzioni fondamentali dei comuni  che  ne  fanno  parte,  la
revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di  revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche  per  i
comuni che fanno parte dell'unione)). 
  4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi  dei
soggetti cui e' affidato l'incarico  entro  20  giorni  dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina. 
                            Articolo 235 
             Durata dell'incarico e cause di cessazione 
 
1. L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla  data  di
immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo  134,  comma
3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu'  di
due volte nello stesso ente locale)). Ove nei collegi  si  proceda  a
sostituzione di un singolo componente  la  durata  dell'incarico  del
nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino  alla  scadenza  del
termine triennale, calcolata a  decorrere  dalla  nomina  dell'intero
collegio. Si applicano le norme relative alla  proroga  degli  organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1,  4,  comma  1,  5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in  particolare
per  la  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione consiliare del rendiconto  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 
 
3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
   a) scadenza del mandato; 
   b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso  di  almeno
quarantacinque giorni e che non  sono  soggette  ad  accettazione  da
parte dell'ente)); 
   c) impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a  svolgere
l'incarico  per  un  periodo  di  tempo  stabilito  dal   regolamento
dell'ente. 
                            Articolo 236 
          Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori 
 
  1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui  al
primo comma dell'articolo 2399 del codice  civile,  intendendosi  per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
  2. L'incarico di revisione economico-finanziaria  non  puo'  essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e  da  coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
((...)) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale  presso  cui
deve essere nominato l'organo di  revisione  economico-finanziaria  e
dai  dipendenti  delle  regioni,   delle   province,   delle   citta'
metropolitane, delle comunita'  montane  e  delle  unioni  di  comuni
relativamente  agli  enti  locali   compresi   nella   circoscrizione
territoriale di competenza. 
  3. I componenti degli organi di  revisione  contabile  non  possono
assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso. 
                            Articolo 237
               Funzionamento del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.

2.  Il  collegio  dei  revisori  redige  un  verbale  delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
                            Articolo 238
                 Limiti all'affidamento di incarichi

1.   Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu'  di  otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni  con  popolazione  compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non  piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti.  Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o  superiore  a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.  L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato alla
dichiarazione,  resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
                            Articolo 239 
                  Funzioni dell'organo di revisione 
 
  1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
    a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento; 
    ((b) pareri, con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento,  in
materia di: 
      1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
      2) proposta di bilancio di previsione verifica degli  equilibri
e variazioni di bilancio; 
      3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione
o di partecipazione ad organismi esterni; 
      4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
      5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
      6) proposte  di  riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  e
transazioni; 
      7)     proposte     di     regolamento     di     contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali)); 
    c)  vigilanza  sulla  regolarita'   contabile,   finanziaria   ed
economica  della  gestione   relativamente   all'acquisizione   delle
entrate, all'effettuazione delle spese,  all'attivita'  contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della  documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita';  l'organo
di revisione svolge tali funzioni  anche  con  tecniche  motivate  di
campionamento. 
    d) relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  del
rendiconto della gestione e  sullo  schema  di  rendiconto  entro  il
termine, previsto dal regolamento  di  contabilita'  e  comunque  non
inferiore a 20 giorni  decorrente  dalla  trasmissione  della  stessa
proposta  approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del  rendiconto  alle  risultanze
della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti  a
conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; 
    e)  referto  all'organo  consiliare  su  gravi  irregolarita'  di
gestione   con   contestuale   denuncia    ai    competenti    organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; 
    f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
  ((1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e'  espresso
un motivato giudizio di congruita', di coerenza e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei  programmi  e  progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del  responsabile  del  servizio
finanziario ai sensi dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
all'anno   precedente,    dell'applicazione    dei    parametri    di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.)) 
  2. Al fine di garantire l'adempimento  delle  funzioni  di  cui  al
precedente comma, l'organo di revisione ha diritto  di  accesso  agli
atti  e  documenti  dell'ente  e   puo'   partecipare   all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di  previsione
e del rendiconto di gestione. Puo' altresi'  partecipare  alle  altre
assemblee  dell'organo  consiliare  e,  se  previsto  dallo   statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo  esecutivo.  Per  consentire  la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di  revisione  sono
comunicati i  relativi  ordini  del  giorno.  Inoltre  all'organo  di
revisione sono trasmessi: 
    ((a) da parte della Corte dei conti  i  rilievi  e  le  decisioni
assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente)); 
    b)  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario   le
attestazioni di assenza  di  copertura  finanziaria  in  ordine  alle
delibere di impegni di spesa. 
  3. L'organo di revisione e' dotato, a cura  dell'ente  locale,  dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 
  4. L'organo della revisione puo'  incaricare  della  collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno  o  piu'
soggetti aventi i requisiti di  cui  all'articolo  234,  comma  2.  I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 
  5. I singoli componenti dell'organo di revisione  collegiale  hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 
  6. Lo statuto dell'ente locale  puo'  prevedere  ampliamenti  delle
funzioni affidate ai revisori. 
                            Articolo 240
              Responsabilita' dell'organo di revisione

1.  I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono  ai  loro  doveri  con  la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione dei loro ufficio.
                            Articolo 241 
                        Compenso dei revisori 
 
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio  e  della  programmazione  economica  vengono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori,  da
aggiornarsi  triennalmente.  Il  compenso  base  e'  determinato   in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale. 
 
2. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale fino al limite massimo del 20  per  cento  in  relazione  alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239. 
 
3. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale quando i revisori esercitano le  proprie  funzioni  anche  nei
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento  per  ogni
istituzione e per un massimo complessivo  non  superiore  al  30  per
cento. 
 
4.  Quando  la  funzione  di   revisione   economico-finanziaria   e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio  stesso
del 50 per cento. 
 
5. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante  al  revisore  della  comunita'  montana  ed  al   revisore
dell'unione di comuni si fa  riferimento,  per  quanto  attiene  alla
classe demografica, rispettivamente,  al  comune  totalmente  montano
piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune  piu'
popoloso facente parte dell'unione. 
 
6. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante ai revisori della citta' metropolitana si  fa  riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 
 
((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di  viaggio  e  per
vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di  revisione
non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del  compenso  annuo
attribuito ai componenti stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e
contributivi)). 
 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con  la
stessa delibera di nomina. 

TITOLO VIII

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

CAPO
I
Enti locali
deficitari: disposizioni generali

                              Art. 242 
Individuazione  degli  enti  locali  strutturalmente   deficitari   e
                         relativi controlli 
 
  ((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da un  apposita  tabella,  da  allegare  al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi  dei  quali
almeno la meta' presentino valori  deficitari.  Il  rendiconto  della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente  quello
di riferimento.)) ((55)) 
  ((2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente.)) ((55)) 
  3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma  5)  che
"La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242,
del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma  1,
lettera p), continua ad  essere  rilevata,  per  l'anno  2013,  dalla
tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011". 
                            Articolo 243 
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
                      dissestati ed altri enti 
 
  1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo  242,  sono  soggetti  al  controllo   centrale   sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parie  della
((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti  locali)).  Il
controllo e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica
sulla compatibilita' finanziaria. 
  2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi.   Tali    controlli    verificano    mediante    un'apposita
certificazione che: 
    a) il costo complessivo della  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura  non
inferiore al 36 per cento, a tale fine  i  costi  di  gestione  degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
    b)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto  con
la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 
    c)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con la  relativa  tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 
  3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al  comma  2
devono  comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti   di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per  i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e  delle
attrezzature.  Per  le  quote  di   ammortamento   si   applicano   i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in  data
31  dicembre  1988  e  successive   modifiche   o   integrazioni.   I
coefficienti si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i  beni
ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei  casi  in  cui
detti servizi sono  forniti  da  organismi  di  gestione  degli  enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli  oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da
versare dagli organismi  di  gestione  agli  enti  proprietari  entro
l'esercizio successivo a quello della  riscossione  delle  tariffe  e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di  gestione
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
  ((3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali  con
le societa' controllate, con esclusione di quelle quotate  in  borsa,
devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si
verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione
delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008)). 
  4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale,  sono  determinati  i  tempi  e  le   modalita'   per   la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. 
  5.  Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i  livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo  esercizio  finanziario  precedente  a
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti
minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo
certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse
attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti
erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente
locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. 
  6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di  cui
al comma 2: 
    ((a) gli enti locali che, pur  risultando  non  deficitari  dalle
risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non
presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui
all'articolo 161)); 
    b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge  la  deliberazione  del   rendiconto   della   gestione,   sino
all'adempimento. 
  7. Gli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,   ai
controlli di cui al comma 1, sono  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione di cui al comma 2  e  sono  tenuti  per  i  servizi  a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
a). 
                            Art. 243-bis. 
         (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
 
  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in  considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri  strutturali  del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. ((La  predetta  procedura
non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal
prefetto, con lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  per  la
deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.)) 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il  termine  perentorio  di
((novanta giorni)) dalla data di esecutivita' della delibera  di  cui
al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale
della durata  massima  di  dieci  anni,  compreso  quello  in  corso,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al  presente
comma  risulti  gia'  presentata  dalla  precedente  amministrazione,
ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora  intervenuta  la
delibera della Corte dei conti di approvazione o di  diniego  di  cui
all'articolo 243-quater, comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha
facolta' di rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,  presentando  la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla  sottoscrizione
della relazione di cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in
considerazione  dei  comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
    c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e  previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione
del piano; 
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa
tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista  dalla  lettera  a),
che  abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni   patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali  dell'ente  e
che abbia provveduto alla rideterminazione della  dotazione  organica
ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non
puo'  essere  variata  in  aumento  per  la  durata  del   piano   di
riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
    a) a decorrere dall'esercizio finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
    b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno  del  dieci
per  cento  delle  spese  per  prestazioni   di   servizi,   di   cui
all'intervento 03 della spesa corrente; 
    c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione  almeno  del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
    d) blocco dell'indebitamento, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  ((9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al  comma  9,  lettera
d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che  fanno
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dal presente  articolo  possono  contrarre  mutui,  oltre  i
limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla  copertura
di spese  di  investimento  relative  a  progetti  e  interventi  che
garantiscano l'ottenimento di  risparmi  di  gestione  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle  quote  di
capitale dei mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari  precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente)). 
                            Art. 243-ter. 
(( (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
                           enti locali) )) 
 
  ((1. Per il risanamento finanziario degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti  dell'importo  massimo  fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita'  annua
del Fondo, devono tenere anche conto: 
    a)  dell'incremento  percentuale  delle  entrate  tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
    b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.)) 
                          Art. 243-quater. 
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e  controllo
                     sulla relativa attuazione) 
 
  1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti, nonche' alla  Commissione  di  cui  all'articolo  155,  la
quale,  entro  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla
base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria,  la  Commissione  redige
una relazione finale, con gli eventuali allegati,  che  e'  trasmessa
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di  controllo,  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del  ricorso.  ((Fino  alla  scadenza  del  termine  per
impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del  ricorso,  sino  alla
relativa decisione, le procedure esecutive intraprese  nei  confronti
dell'ente sono sospese.)) Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e
alla competente  Sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  entro
quindici giorni successivi alla scadenza  di  ciascun  semestre,  una
relazione sullo stato di attuazione del piano  e  sul  raggiungimento
degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il
31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del  piano,  una
relazione finale sulla  completa  attuazione  dello  stesso  e  sugli
obiettivi di riequilibrio raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto. 
  ((7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano,  dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di  raggiungimento  degli
obiettivi  intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di  cui  al  comma
7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano  di  riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di  revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6)). 
                         Art. 243-quinquies 
(( (Misure per garantire la stabilita' finanziaria degli enti  locali
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di  tipo
                            mafioso). )) 
 
  ((1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi
dell'articolo 143, per i quali sussistono  squilibri  strutturali  di
bilancio,  in  grado  di  provocare  il  dissesto   finanziario,   la
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro  sei  mesi
dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di  cassa  da
destinare alle finalita' di cui al comma 2. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite  massimo  di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
  3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le
modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione)). 
                          Art. 243-sexies. 
                    (( (Pagamento di debiti). )) 
 
  ((1. In considerazione dell'esigenza di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41  della  Costituzione,  le
risorse provenienti  dal  Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter del presente testo unico  sono  destinate  esclusivamente  al
pagamento dei debiti presenti nel piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis. 
  2. Non sono ammessi atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle
risorse di cui al comma 1)). 

CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali


                            Articolo 244
                        Dissesto finanziario

1.  Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi indispensabili ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui  all'articolo  193,  nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.
                            Articolo 245
               Soggetti della procedura di risanamento

1.   Soggetti   della   procedura   di   risanamento   sono  l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2.   L'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  al  ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3.  Gli  organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di   equilibrio   della  gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause
strutturali che hanno determinato il dissesto.
                            Articolo 246
                      Deliberazione di dissesto

1.  La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  244  e  valuta  le  cause  che  hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e'  revocabile.  Alla  stessa  e'  allegata una dettagliata relazione
dell'organo  di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.

2.  La  deliberazione  dello  stato di dissesto e' trasmessa, entro 5
giorni  dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla
Procura   regionale   presso   la  Corte  dei  conti  competente  per
territorio,  unitamente  alla  relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   a  cura  del  Ministero  dell'interno
unitamente  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne   ricorrano  le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 3.

4.  Se,  per  l'esercizio  nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione   di  dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato  il
bilancio  di  previsione,  tale  atto  continua  ad  esplicare la sua
efficacia  per  l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti
per  l'ente  locale  i  divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191,  comma  5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli   ulteriori  adempimenti  e  relativi  termini  iniziali,  propri
dell'organo  straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente,
sono  differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
stato  deliberato  il  dissesto.  Ove  sia  stato  gia'  approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.

5.  Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla  base  della  dettagliata relazione dell'organo di revisione di
cui  al  comma  1  ed  ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al
comma  2,  si  applicano  solo  ai  dissesti  finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.
                            Articolo 247
              Omissione della deliberazione di dissesto

1.  Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti  o  da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza  dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2.  Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto l'organo
regionale  di  controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.

3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo  nomina  un  commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.

4.  Del  provvedimento  sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che  inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.
                            Articolo 248 
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
 
  1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i  termini  per  la
deliberazione del bilancio. 
  2.  Dalla   data   della   dichiarazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente per i debiti che  rientrano  nella  competenza  dell'organo
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive  pendenti  alla
data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa
benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate   estinte
d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 
  3. I pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la  deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le  finalita'  di
legge. 
  4.  Dalla   data   della   deliberazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di  cui  all'articolo  256  i  debiti
insoluti a tale data e le somme dovute  per  anticipazioni  di  cassa
gia' erogate  non  producono  piu'  interessi  ne'  sono  soggetti  a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti  nei
confronti  dell'ente  che  rientrano  nella  competenza   dell'organo
straordinario di liquidazione a  decorrere  dal  momento  della  loro
liquidita' ed esigibilita'. 
  ((5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.)) 
                            Articolo 249
               Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1.  Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255  e  dei  mutui  con  oneri  a  totale  carico dello Stato o delle
regioni.
                            Articolo 250
      Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1.  Dalla  data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data  di  approvazione  dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
intervento  somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste  nell'ultimo  bilancio  approvato, comunque nei limiti delle
entrate  accertate.  I  relativi  pagamenti  in  conto competenza non
possono  mensilmente  superare  un  dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato   in   dodicesimi.   L'ente   applica  principi  di  buona
amministrazione  al  fine  di  non aggravare la posizione debitoria e
mantenere   la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato
predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano  del  tutto  gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per  importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo,  salvo  ratifica,  individua  con  deliberazione  le  spese da
finanziare,  con  gli  interventi  relativi,  motiva nel dettaglio le
ragioni  per  le  quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.
Sulla  base  di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
                            Articolo 251 
                  Attivazione delle entrate proprie 
 
  1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato  ai  sensi
dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le  imposte  e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  dalla  tassa
per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  le  aliquote  e  le
tariffe di base nella misura massima  consentita,  nonche'  i  limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale  per
l'esercizio di imprese,  arti  e  professioni,  che  determinano  gli
importi massimi del tributo dovuto. 
  2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per  cinque  anni,
che decorrono da quello dell'ipotesi di  bilancio  riequilibrato.  In
caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 
  3. Per le imposte e tasse locali  di  istituzione  successiva  alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente  ai  sensi  della  legge  istitutiva  del   tributo   deve
deliberare, entro i termini previsti per la  prima  applicazione  del
tributo medesimo, le aliquote e  le  tariffe  di  base  nella  misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un  numero  di  anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da  quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
  4. Resta  fermo  il  potere  dell'ente  dissestato  di  deliberare,
secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti  stabiliti
dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,  graduazioni
ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi  1  e
3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 
  5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della  tassa  smaltimento  rifiuti
solidi urbani, gli enti  che  hanno  dichiarato  il  dissesto  devono
applicare  misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente   la
copertura integrale dei costi di  gestione  del  servizio  e,  per  i
servizi produttivi ed i  canoni  patrimoniali,  devono  applicare  le
tariffe nella misura massima consentita dalle  disposizioni  vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve  essere
coperto con proventi tariffari e con  contributi  finalizzati  almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di  adozione
delle delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la  individuazione
dell'organo competente si applicano le  norme  ordinarie  vigenti  in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'  fissato  al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
  6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5  devono  essere  comunicate
alla ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti  locali))
presso il Ministero  dell'interno  entro  30  giorni  dalla  data  di
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai
predetti commi sono sospesi i contributi erariali. 

CAPO III
Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione


                            Articolo 252
                 Composizione, nomina e attribuzioni

1.  Per  i  comuni  con  popolazione  sino  a 5.000 abitanti l'organo
straordinario  di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per  i  comuni  con  popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province  l'organo  straordinario  di liquidazione e' composto da una
commissione   di   tre   membri.   Il  commissario  straordinario  di
liquidazione,  per  i  comuni  sino  a 5.000 abitanti, o i componenti
della  commissione  straordinaria  di  liquidazione, per i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  le province, sono
nominati  fra  magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o  in  quiescenza  degli  uffici  centrali o periferici del Ministero
dell'interno,   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  del  Ministero  delle  finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e  provinciali  particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti  nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei  dottori  commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e'  presieduta,  se
presente,  dal  magistrato  a  riposo  della  Corte dei conti o della
magistratura  ordinaria  o  del  Consiglio  di Stato. Diversamente la
stessa   provvede   ad  eleggere  nel  suo  seno  il  presidente.  La
commissione  straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.

2.  La  nomina  dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno.  L'insediamento  presso  l'ente  avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a  fatti  ed  atti  di  gestione  verificatisi  entro  il 31 dicembre
dell'anno  precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
   a) rilevazione della massa passiva;
   b)  acquisizione  e  gestione  dei mezzi finanziari disponibili ai
fini   del   risanamento   anche   mediante   alienazione   dei  beni
patrimoniali;
   c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5.  In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario,  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede alla
denuncia  dei  fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed  alla  relativa  segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.
                            Articolo 253
                        Poteri organizzatori

1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  ha potere di accesso a
tutti  gli  atti  dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  fornire,  a  richiesta dell'organo
straordinario  di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.

3.  Organo  straordinario  di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per  motivate  esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature  le  quali,  al  termine  dell'attivita'  di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
                              Art. 254 
                   Rilevazione della massa passiva 
 
  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della  massa  passiva  mediante  la  formazione,  entro  180   giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e'  elevato
di ulteriori 180 giorni per i  comuni  con  popolazione  superiore  a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 
  2. Ai fini della formazione  del  piano  di  rilevazione,  l'organo
straordinario  di   liquidazione   entro   10   giorni   dalla   data
dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo  pretorio
ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della  procedura  di  rilevazione
delle   passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso    l'organo
straordinario di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di  averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta  giorni
prorogabile per  una  sola  volta  di  ulteriori  trenta  giorni  con
provvedimento motivato del  predetto  organo,  la  domanda  in  carta
libera, corredata da idonea  documentazione,  atta  a  dimostrare  la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo  importo  ed  eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. 
  3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; 
    a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo  194
verificatisi  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente   quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
    b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai  sensi
dell'articolo 248, comma 2; 
    c)  i  debiti  derivanti  da  transazioni  compiute   dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. 
  4.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,   ove   lo   ritenga
necessario,  richiede  all'ente  che  i  responsabili   dei   servizi
competenti  per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'   stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di  competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano  altresi'  che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e che il debito  non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data  della
dichiarazione di dissesto.  I  responsabili  dei  servizi  provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si intende resa dagli stessi in senso negativo circa  la  sussistenza
del debito. 
  5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande  di  cui
al comma 2 e delle posizioni debitorie  di  cui  al  comma  3  decide
l'organo  straordinario  di   liquidazione   con   provvedimento   da
notificare agli istanti al momento  dell'approvazione  del  piano  di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da  altri  atti  e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004,  N.  80,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140. 
  7.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  e'   autorizzato   a
transigere vertenze giudiziali e  stragiudiziali  relative  a  debiti
rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo  il  debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. 
  8. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  comma  1,  di
negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli  adempimenti  di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  In  tali
casi, il Ministro dell'interno, previo parere della ((Commissione per
la stabilita' finanziaria degli enti locali)), dal quale si prescinde
ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e  sentiti  gli
interessati, propone al Presidente della  Repubblica  l'adozione  del
provvedimento di sostituzione. Il Ministero  dell'interno  stabilisce
con proprio provvedimento il  trattamento  economico  dei  commissari
sostituiti. 
                              Art. 255 
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento 
 
  1. Nell'ambito dei  compiti  di  cui  all'articolo  252,  comma  4,
lettera  b),  l'organo   straordinario   di   liquidazione   provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo  dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non  utilizzati  dall'ente,  da  altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile. 
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli  oneri  di  un  mutuo,  assunto  dall'organo   straordinario   di
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica  soluzione  con
la Cassa depositi e prestiti al  tasso  vigente  ed  ammortizzato  in
venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da  parte
del Ministero dell'interno. 
  3.  L'importo  massimo  del  mutuo  finanziato  dallo   Stato,   e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4. 
  4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo  composto  da
una quota fissa, solo per taluni enti, ed  una  quota  per  abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,  ai  comuni  con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai  comuni
con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti  per  lire  18.000.000,  ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per  lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999  per  lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province. 
  5. Il fondo costituito ai sensi del comma  4  e'  finalizzato  agli
interventi  a  favore  degli  enti  locali  in  stato   di   dissesto
finanziario.  Le  eventuali   disponibilita'   residue   del   fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore ai limiti massimi indicati  nel  comma  4,  possono  essere
destinate su  richiesta  motivata  dell'organo  consiliare  dell'ente
locale, secondo  parametri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  all'assunzione  di  mutui  integrativi   per
permettere all'ente locale di realizzare il risanamento  finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il
mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti,  e'  autorizzato
dal Ministero dell'interno, previo parere della ((Commissione per  la
stabilita'   finanziaria   degli   enti   locali)).   La    priorita'
nell'assegnazione  e'  accordata  agli  enti  locali  che  non  hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. 
  6. Per l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi  del  presente
articolo agli enti locali in stato di  dissesto  finanziario  per  il
ripiano  delle  posizioni  debitorie  non  si   applica   il   limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1. 
  7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo  sviluppo  degli
investimenti, di cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli oneri per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli  enti  locali
dissestati,  puo'  essere  integrato,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto  a  quelle
gia' definite. 
  8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a  riscuotere  i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente  o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate  tributarie  per
le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o  del  titolo
di entrata previsto per legge. 
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in  deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono   specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di  beni,  l'organo
straordinario di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei  beni
patrimoniali disponibili non indispensabili  per  i  fini  dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali  beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili  possono  essere  affidati
incarichi  a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,   anche
appositamente costituite. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni recate dall'articolo  3  del  decreto-legge  31  ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990,  n.  403,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di  liquidazione  le
facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare  le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad  assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione  di  un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore  stimato  di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e  prestiti  ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite   di   cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento. 
  (10.  Non  compete   all'organo   straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per  investimenti,
ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche'
l'amministrazione  dei  debiti   assistiti   dalla   garanzia   della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. 
  11. Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale  puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 
  12. Nei confronti della  massa  attiva  determinata  ai  sensi  del
presente articolo non sono ammessi sequestri o  procedure  esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme. 
                              Art. 256 
            Liquidazione e pagamento della massa passiva 
 
  1.  Il  piano  di  rilevazione   della   massa   passiva   acquista
esecutivita' con il deposito presso il  Ministero  dell'interno,  cui
provvede  l'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  5  giorni
dall'approvazione di cui all'articolo  254,  comma  1.  Al  piano  e'
allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,  corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. 
  2. Unitamente al deposito l'organo  straordinario  di  liquidazione
chiede  l'autorizzazione  al  perfezionamento  del   mutuo   di   cui
all'articolo 255 nella misura necessaria per il  finanziamento  delle
passivita' risultanti dal piano di rilevazione  e  dall'elenco  delle
passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi  stabiliti
dall'articolo 255. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno,  accertata  la   regolarita'   del
deposito, autorizza l'erogazione  del  mutuo  da  parte  della  Cassa
depositi e prestiti. 
  4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in  misura
proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite  nel  piano  di
rilevazione.  Nel  determinare  l'entita'  dell'acconto  l'organo  di
liquidazione  deve  provvedere  ad  accantonamenti  per  le   pretese
creditorie   in   contestazione   esattamente    quantificate.    Gli
accantonamenti sono  effettuati  in  misura  proporzionale  uguale  a
quella delle passivita'  inserite  nel  piano.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma l'organo straordinario  di  liquidazione  utilizza  il
mutuo erogato da parte della Cassa depositi e  prestiti  e  le  poste
attive effettivamente  disponibili,  recuperando  alla  massa  attiva
disponibile gli importi degli accantonamenti non piu' necessari. 
  5.  Successivamente  all'erogazione  del  primo  acconto   l'organo
straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti  per
le passivita' gia' inserite nel piano di  rilevazione  e  per  quelle
accertate successivamente,  utilizzando  le  disponibilita'  nuove  e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso  di  pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad assumere un mutuo  a  proprio  carico  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,  per  il  pagamento  a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30  giorni  dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione  del  piano
di estinzione, l'organo  consiliare  adotta  apposita  deliberazione,
dandone comunicazione all'organo straordinario di  liquidazione,  che
provvede  al  pagamento  delle  residue  passivita'  ad   intervenuta
erogazione  del  mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi  e
prestiti o altri istituti di credito erogano la  relativa  somma  sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione. 
  6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e  dei
mezzi finanziari disponibili, di cui  all'articolo  255,  e  comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di liquidazione predispone il piano di estinzione  delle  passivita',
includendo le passivita' accertate  successivamente  all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno. 
  7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il  quale  valuta  la
correttezza della formazione della massa passiva e la  correttezza  e
validita' delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie.  Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte  della
((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti  locali)),  la
quale puo' formulare rilievi e  richieste  istruttorie  cui  l'organo
straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere  entro  sessanta
giorni  dalla  comunicazione.  In  tale  ipotesi   il   termine   per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso. 
  8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte  del
Ministro dell'interno e' notificato  all'ente  locale  ed  all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura. 
  9. A seguito dell'approvazione del  piano  di  estinzione  l'organo
straordinario  di  liquidazione  provvede,  entro  20  giorni   dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata. 
  10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del  piano
il  Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo  straordinario   di
liquidazione di presentare, entro  l'ulteriore  termine  di  sessanta
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un  nuovo
piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute  nel
provvedimento. 
  11. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dall'ultimazione  delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto ad approvare il rendiconto della gestione  ed  a  trasmetterlo
all'organo  regionale  di  controllo  ed  all'organo   di   revisione
contabile dell'ente, il  quale  e'  competente  sul  riscontro  della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di  estinzione  e
l'effettiva liquidazione. 
  12. Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa  attiva,  non
diversamente rimediabile, e' tale  da  compromettere  il  risanamento
dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della  ((Commissione
per la stabilita' finanziaria degli  enti  locali)),  puo'  stabilire
misure straordinarie per il pagamento integrale della  massa  passiva
della liquidazione, anche in  deroga  alle  norme  vigenti,  comunque
senza oneri a carico dello Stato. 
                            Articolo 257
                Debiti non ammessi alla liquidazione

1.  In  allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro  60  giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma  8,  i  soggetti  ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione,  dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.

3  Se  il  consiglio  non  provvede  nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
                            Articolo 258
  Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1.   L'organo   straordinario  di  liquidazione,  valutato  l'importo
complessivo  di  tutti  i  debiti  censiti  in  base  alle  richieste
pervenute,  il  numero  delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame,  puo'  proporre  all'ente  locale  dissestato l'adozione della
modalita'  semplificata  di liquidazione di cui al presente articolo.
Con  deliberazione  di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in
caso  di  adesione  s'impegna  a  mettere  a  disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.

2.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  acquisita  l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255,  comma  2,  nella  misura  necessaria agli adempimenti di cui ai
successivi  commi  ed  in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente  locale  dissestato  e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  o con altri istituti di
credito,  con  oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per  cento  di  cui  all'articolo  255, comma 9, o, in alternativa, a
mettere  a  disposizione  risorse finanziarie liquide, per un importo
che  consenta  di  finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello  Stato,  tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese
della  liquidazione.  E'  fatta  salva  la possibilita' di ridurre il
mutuo a carico dell'ente.

3.  L'organo  straordinario  di liquidazione, effettuata una sommaria
delibazione  sulla  fondatezza  del  credito  vantato,  puo' definire
transattivamente   le   pretese   dei   relativi   creditori,   anche
periodicamente,  offrendo  il pagamento di una somma variabile tra il
40  ed  il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso,  con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione.  A  tal  fine,  entro  sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita'  del  mutuo  di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente  ai  creditori,  compresi  quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per  prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero,
la  transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non
superiore    a   30   giorni.   Ricevuta   l'accettazione,   l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.

4.  L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50
per  cento  dei  debiti  per  i  quali  non  e'  stata  accettata  la
transazione.  L'accantonamento  e'  elevato  al  100  per cento per i
debiti assistiti da privilegio.

5.  Si  applicano,  per  il  seguito della procedura, le disposizioni
degli  articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione  ed  il  deposito  del piano di rilevazione. Effettuati gli
accantonamenti   di   cui  al  comma  4,  l'organo  straordinario  di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti   i   debiti   siano   liquidati  nell'ambito  della  procedura
semplificata  e  non  sussistono  debiti  esclusi in tutto o in parte
dalla  massa  passiva,  l'organo  straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11.

6.  I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma 3 sono indicati in un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7.  In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione
dei  mutui,  con  priorita'  per  quello  a  carico  dell'ente locale
dissestato.  E'  restituita  all'ente  locale  dissestato la quota di
risorse   finanziarie  liquide  dallo  stesso  messe  a  disposizione
esuberanti  rispetto  alle  necessita'  della  liquidazione  dopo  il
pagamento dei debiti.

CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato


                            Articolo 259 
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
 
  1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione  del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato. 
  1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di  dissesto  sia  adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio. 
  ((1-ter. Nei comuni con popolazione superiore  a  20.000  abitanti,
nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per
cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti
gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i  cui  costi
incidono   sul   bilancio   dell'ente,   l'ente   puo'    raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in  cui
si  completa  la  riorganizzazione  dei   servizi   comunali   e   la
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  partecipati,  e  comunque
entro tre anni,  compreso  quello  in  cui  e'  stato  deliberato  il
dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi
successivi, l'organo  di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente
trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni  dalla  scadenza
di ciascun  esercizio,  una  relazione  sull'efficacia  delle  misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.)) 
  2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il   riequilibrio   mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
  3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con  le
modalita' di cui all'articolo 251,  riorganizzando  anche  i  servizi
relativi all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni  altro
cespite. 
  4. Le province ed  i  comuni  per  i  quali  le  risorse  di  parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed
al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in
detrazione ai trasferimenti  erariali,  sono  disponibili  in  misura
inferiore, rispettivamente, a  quella  media  unica  nazionale  ed  a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come  definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono,  con  la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la  quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento  dei  contributi
statali  alla  media  predetta,  quale  fattore  del   consolidamento
finanziario della gestione. 
  5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale  riorganizza
con criteri di efficienza tutti i  servizi,  rivedendo  le  dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per  il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'  delle  aziende  speciali,  nel  rispetto   della   normativa
specifica in materia. 
  6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione  delle  spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il  personale
comunque in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando l'obbligo di accertare le  compatibilita'  di  bilancio.  La
spesa per il personale  a  tempo  determinato  deve  altresi'  essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della  spesa  media  sostenuta  a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce. 
  7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame della Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali per l'approvazione. 
  8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
conti  da  parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente   locale   e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'  consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino  alla
conclusione del giudizio di responsabilita'. 
  9. La Cassa depositi e prestiti e gli  altri  istituti  di  credito
sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria  dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in   un
ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di  ammortamento
gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali  e  regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
  10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per  la  copertura
di posti negli enti locali dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui
alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri  predetti  siano
previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della  medesima
regione o provincia autonoma. 
  11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al  comma  1  e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo. 
                            Articolo 260
       Collocamento in disponibilita' del personale eccedente

1.  I  dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma  6,  sono  collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti  disposizioni,  cosi' come integrate dai contratti collettivi
di  lavoro,  in  tema  di  eccedenza  di  personale  e  di  mobilita'
collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto  in  disponibilita'  un  contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per  tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata  del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.
                            Articolo 261 
Istruttoria  e  decisione  sull'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
                            riequilibrato 
 
  1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali)), che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie,  cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni. 
  2. Entro il termine di  quattro  mesi  la  Commissione  esprime  un
parere  sulla  validita'  delle   misure   disposte   dall'ente   per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle
misure stesse di  assicurare  stabilita'  alla  gestione  finanziaria
dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui  al
comma 1 sospende il decorso del termine. 
  3. In caso di esito positivo dell'esame  la  Commissione  sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi  provvede
con proprio decreto,  stabilendo  prescrizioni  per  la  corretta  ed
equilibrata gestione dell'ente. 
  4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della  Commissione
il  Ministro  dell'interno  emana   un   provvedimento   di   diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro  l'ulteriore  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data   di   notifica   del
provvedimento di diniego, una nuova  ipotesi  di  bilancio  idonea  a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole.  La
mancata approvazione della nuova ipotesi  di  bilancio  ha  carattere
definitivo. 
  5. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto  l'eventuale
adeguamento dei contributi alla  media  previsto  dall'articolo  259,
comma 4. 
                            Articolo 262
Inosservanza   degli   obblighi   relativi  all'ipotesi  di  bilancio
                      stabilmente riequilibrato

1.  L'inosservanza  del  termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio  stabilmente  riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi  ed  alle  richieste  di cui all'articolo 261, comma 1, o del
termine  di  cui  all'articolo  261,  comma  4,  o  l'emanazione  del
provvedimento   definitivo   di   diniego   da   parte  del  Ministro
dell'interno  integrano  l'ipotesi  di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).

2.  Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui  all'articolo  261,  comma  4,  sono  attribuiti al commissario i
poteri  ritenuti  necessari per il riequilibrio della gestione, anche
in  deroga  alle  norme  vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
                            Articolo 263
Determinazione  delle  medie  nazionali per classi demografiche delle
risorse  di  parte  corrente  e  della  consistenza  delle  dotazioni
                              organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le  medie  nazionali  annue,  per  classe demografica per i comuni ed
uniche  per  le  province,  delle  risorse  di  parte corrente di cui
all'articolo 259, comma 4.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con  proprio  decreto la media nazionale per classe demografica della
consistenza  delle  dotazioni  organiche  per  comuni e province ed i
rapporti  medi  dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per  gli  enti  in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo
259,  comma  6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non  inferiore  a  quello  spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demografica precedente.

CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento


                            Articolo 264
 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1.  A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
l'ente  provvede  entro  30  giorni  alla  deliberazione del bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2.  Con  il  decreto  di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un
termine,  non  superiore  a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
eventuali  altri  bilanci  di  previsione o rendiconti non deliberati
dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.
                            Articolo 265
Durata   della   procedura   di   risanamento   ed  attuazione  delle
prescrizioni  recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi di
                 bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni  decorrenti  da  quello  per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di   bilancio   sono   eseguite   dagli  amministratori,  ordinari  o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di  attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.

3.  L'organo  della  revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.
                            Articolo 266
               Prescrizioni in materia di investimenti

1.  Dall'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per  la  durata  del  risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti  locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento  ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.
                            Articolo 267
                Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione  organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.
                            Articolo 268 
Ricostituzione di disavanzo di  amministrazione  o  di  debiti  fuori
                              bilancio 
 
  1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di  debiti  fuori
bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194,  o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo  la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria  per  l'accertamento
delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti  per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che  hanno
determinato nuovi squilibri. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con  proprio
decreto,  su  proposta  della   ((Commissione   per   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali)), stabilisce le misure necessarie  per
il risanamento, anche in deroga alle norme  vigenti,  comunque  senza
oneri  a  carico  dello  Stato,  valutando  il  ricorso  alle   forme
associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli  articoli
da 30 a 34. 
                            Art. 268-bis 
   (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita') 
 
  1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa
concludere entro i termini di legge la  procedura  del  dissesto  per
l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta  determinazione
della massa attiva  e  passiva  dei  debiti  pregressi,  il  Ministro
dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente  locale  interessato,
dispone con proprio decreto una chiusura  anticipata  e  semplificata
della procedura del dissesto con riferimento a quanto  gia'  definito
entro  il  trentesimo  giorno   precedente   il   provvedimento.   Il
provvedimento fissa le modalita' della  chiusura,  tenuto  conto  del
parere della ((Commissione per la stabilita' finanziaria  degli  enti
locali)). 
  1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia
approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere  un  reale
risanamento finanziario, il Ministro dell'interno,  d'intesa  con  il
sindaco dell'ente locale interessato, dispone  con  proprio  decreto,
sentito il parere della ((Commissione per la  stabilita'  finanziaria
degli enti locali)), la prosecuzione della procedura del dissesto. 
  2. La prosecuzione della  gestione  e'  affidata  ad  una  apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al  comma  1,  anche
nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in  cui  la
massa attiva sia insufficiente a coprire la  massa  passiva  o  venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse. 
  3. La commissione e' composta da tre membri e  dura  in  carica  un
anno,  prorogabile  per  un  altro  anno.  In  casi  eccezionali,  su
richiesta motivata dell'ente, puo' essere  consentita  una  ulteriore
proroga di un anno. I componenti sono scelti  fra  gli  iscritti  nel
registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel  campo
degli  enti  locali.  Uno  dei  componenti,   avente   il   requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato. 
  4. L'attivita' gestionale ed  i  poteri  dell'organo  previsto  dal
comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il compenso spettante ai  commissari  e'  definito  con  decreto  del
Ministro dell'interno ed e' corrisposto  con  onere  a  carico  della
procedura anticipata di cui al comma 1. 
  5. Ai fini  dei  commi  1,  1-bis  e  2  l'ente  locale  dissestato
accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale  a  carattere
straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La  somma  e'  resa
congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con  accantonamenti
nei bilanci stessi. I piani di impegno  annuale  e  pluriennale  sono
sottoposti  per  il  parere  alla  ((Commissione  per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali)) e  sono  approvati  con  decreto  del
Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino  inidonei  a
soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con  apposito
decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara  la  chiusura
del dissesto. 
                            Art. 268-ter
          (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
                    di cui all'articolo 268-bis)

  1.  Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista   nell'articolo   268-bis   vanno   presi  in  conto,  nella
prosecuzione  della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti  ad  atti  e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati  successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria
di  rilevazione  della  massa passiva. Questi debiti debbono comunque
essere  soddisfatti  con  i  mezzi  indicati nel comma 5 dello stesso
articolo  268-bis,  nella  misura  che  con  la  stessa  procedura e'
definita.
  2.  Sempre  che  l'ente  si  attenga alle disposizioni impartite ai
sensi  dell'articolo  268-bis,  comma  5, non e' consentito procedere
all'assegnazione,  a  seguito  di  procedure  esecutive, di ulteriori
somme,  maggiori  per  ciascun  anno  rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
  3.  Fino  alla  conclusione  della procedura prevista nell'articolo
268-bis,  comma  5,  nelle  more  della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura  o  che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo  articolo,  non  sono  ammesse  procedure di esecuzione o di
espropriazione  forzata,  a  pena  di  nullita',  riferite  a  debiti
risultanti  da  atti  o  fatti  verificatisi  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il  divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del  citato  articolo  268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  allo  stesso  articolo
268-bis, comma 5, terzo periodo.
  4.  E'  consentito  in  via  straordinaria  agli  enti  locali gia'
dissestati (( . . . )) di accedere alla procedura di cui all'articolo
268-bis  ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti
o   fatti  di  gestione  avvenuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
antecedente  a  quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche
di  interessi,  rivalutazioni  e  spese legali. A tal fine i consigli
degli   enti   interessati   formulano   al   Ministero  dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del
servizio  finanziario  e  dell'organo  di revisione, e' dato atto del
fatto   che   non   sussistono   mezzi   sufficienti   a  far  fronte
all'evenienza.  Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme  di  cui  all'articolo  268-bis,  quelle contenute nel presente
articolo.
                            Articolo 269
        Modalita' applicative della procedura di risanamento

1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali   in   stato   di  dissesto  finanziario  sono  stabilite  con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.

2.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di cui al comma 1
continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n.
378.

PARTE III

Associazioni degli enti locali

                            Articolo 270
                       Contributi associativi

1.  I  contributi,  stabiliti  con  delibera  dagli  organi statutari
competenti   dell'Anci,   dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della
Cispel,  delle  altre  associazioni  degli  enti  locali e delle loro
aziende  con  carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti  associati  possono  essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed affidati ai
concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli  enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme  di  pubblicita'  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci
annuali.

2.  La  riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su  richiesta  dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3.  Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
                            Articolo 271
                          Sedi associative

1.  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le associazioni dei comuni
presso  i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della Cispel e sue federazioni,
possono  con  apposita  deliberazione,  da  adottarsi  dal rispettivo
consiglio,  mettere  a  disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro  proprieta'  ed  assumere  le  relative  spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre  il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti  presso  gli  organismi  nazionali  e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli  a  prestare  la  loro  collaborazione in favore di tali
associazioni.   I   dipendenti  distaccati  mantengono  la  posizione
giuridica  ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui  sopra  possono inoltre
autorizzare,  a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3.  Le  associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci  dipendenti  distaccati  dagli enti locali o dalle loro aziende
presso  le  rispettive  sedi  nazionali  e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.
                            Articolo 272
    Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1.  L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare  programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi  regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative  di  cooperazione  da  attuarsi anche da parte dei singoli
associati.

2.  I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo  0.80  per  cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti  dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione    allo   sviluppo   ed   interventi   di   solidarieta'
internazionale.

PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

                            Articolo 273
                          Norme transitorie

1.   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  3,  e
dall'articolo  33  della  legge  25  marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni   dei  consigli  circoscrizionali  e  di  adeguamento  degli
statuti,  nonche'  quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.  Resta  fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-
ter   e   3-  quater,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  fino
all'applicazione  della  contrattazione decentrata integrativa di cui
ai  C.C.N.L.  per  il  personale  del  comparto delle regioni e delle
autonomie  locali  sottoscritti  il  '31  marzo  e  il I' aprile 1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti.

3.  La  disposizione  di  cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente
testo  unico  relativa  alla  durata del mandato ha effetto dal primo
rinnovo  degli organi successivo alla data di entrata in vigore della
legge 30 aprile 1999, n. 120.

4.  Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e
delle  altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e  11-quater,  del  decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

5.  Fino  all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia,
emanata  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  19 dei regio decreto marzo
1934, n. 3 83, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6.  Le  disposizioni  degli  articoli  125, 127 e 289 del testo unico
della  -  legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti dei regolamenti del consiglio in
materia  organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente
tra  il  18  maggio  1997  ed  il  21 agosto 1999 e non sottoposti al
controllo,  nonche'  degli  atti  emanati  in  applicazione  di detti
regolamenti.
                            Articolo 274 
                           Norme abrogate 
 
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
 
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651; 
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122; 
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
e)  articoli  6,  9,  9-bis  fatta   salva   l'applicabilita'   delle
disposizioni ivi previste  agli  amministratori  regionali  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3  e
4, e 75 del decreto del Presidente della  Repubblica  del  16  maggio
1960, n. 570; 
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371; 
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444; 
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 616; 
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.  946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; 
k)  articolo  4,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,   n.   702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
l) legge 23 aprile 1981, n. 154,  fatte  salve  le  disposizioni  ivi
previste per i consiglieri regionali; 
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93; 
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo  periodo,  articoli
35-bis  e  35-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816; 
p) articoli 15, salvo per quanto  riguarda  gli  amministratori  e  i
componenti degli organi comunque denominati delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere, i consiglieri  regionali,  15-bis  e  16  della
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
q) legge 8 giugno 1990, n. 142; 
r)  articolo  13-bis,  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; 
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
t)  decreto-legge  31   maggio   1991,   n.   164   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221; 
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271; 
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16; 
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498; 
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, limitatamente  a  quanto  riguarda  le  cariche  di  consigliere
comunale, provinciale,  sindaco,  assessore  comunale,  presidente  e
assessore di comunita' montane; 
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504; 
z) articoli 8 e 8-bis, del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 
aa) articolo 36-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29; 
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120; 
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3,
comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31; 
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415; 
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11
febbraio 1994, n. 108; 
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; 
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; 
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.
77; 
ii) articolo 5, commi  8,  8-bis,  8-ter,  9,  9-bis  ed  11-bis  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437; 
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma  69,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549; 
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli:  4;  5
ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,  11  e  12
fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste  per  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi  8,  9  e  18,  secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a  59,  da
67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; 
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30  e  31  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415; 
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26  gennaio  1999,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75; 
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.
120; 
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 
4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8;  11  tranne  il
comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1  e  2;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6
e 7; 29; 30; 32 e 33; 
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475,  ad  eccezione  dell'articolo  1,
comma  3,  e  fatte  salve  le  disposizioni  ivi  previste  per  gli
amministratori regionali. 
                            Articolo 275
                            Norma finale

1.  Salvo  che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei   casi   di   abrogazione  per  incompatibilita',  quando  leggi,
regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o  provvedimenti,  fanno
riferimento  a  disposizioni  espressamente  abrogate  dagli articoli
contenuti   nel   presente  capo,  il  riferimento  si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni del presente testo unico, come riportate
da ciascun articolo.

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Fassino, Ministro della giustizia

   Visto, il Guardasigilli: Fassino