Servizi Sociali - Assegno di maternità.


 
Le madri che non godono di trattamento previdenziale di maternità o hanno percepito un trattamento inferiore a quello disposto dalla norma vigente, con risorse economiche, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, ISEE € 19.185,13, possono presentare istanza al Comune entro sei mesi dalla data del parto.
L'assegno concesso dal Comune viene erogato dall'INPS.
 
Descrizione
 
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al Comune per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità.
 Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
 
A chi è rivolto
 
La madre richiedente dal momento della domanda deve essere in possesso di queste caratteristiche:
  • essere residente nel Comune di Senorbì al momento della presentazione della domanda ;
  • cittadina italiana o comunitaria; 
  • cittadina non comunitaria: essere in possesso del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di Carta di Soggiorno per familiari di cittadini U.E. Se in fase di richiesta di permesso C.E., la domanda rimane sospesa sino alla presentazione del titolo di Soggiorno ottenuto;
  • cittadina non comunitaria che ha partorito all'estero: in questo caso il figlio nato deve avere lo stesso titolo di soggiorno della madre; di soggiorno della madre;
  • per la cittadina dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-mediterranei, è sufficiente il possesso di Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro o per motivi familiari; (come da decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione categorie espressamente escluse sempre decreto legislativo n. 40/2014);
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) per il 2016 € 16.954.95.
 
Cosa spetta

Un assegno di importo complessivo per il 2023 pari ad € 1.917,30 (€ 383,46 mensili per 5 mensilità) in caso di madre non lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione.
Se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale);
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
 
Modalità di accesso
 
La domanda deve essere presentata al Comune necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Per ricevere tutte le informazioni relative ai contributi, compilare la domanda e la dichiarazione sostitutitiva unica della situazione economica della famiglia, occorre rivolgersi presso i Centri di Assistenza fiscale (CAAF) con i quali il Comune di Senorbì ha siglato una convenzione:
CAAF CGIL Via Campioni - Senorbì;
CAAF CISL Via Roma n. 2 – Senorbì;
CAAF COLDIRETTI Via G. Atzeni n. 40 - Senorbì;
CAAF UIL SRL Via C.Sanna n. 256 - Senorbì



Tempi di attuazione
 
L’Inps  eroga il beneficio entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il beneficio sarà accreditato solo ed esclusivamente sul conto corrente bancario/postale.
 
Normativa
 
Articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151
Articolo 49 della Legge 23/12/1999, n° 488
Articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n° 452
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, N° 337.
 
A chi rivolegersi
 
Comune di Senorbì
Via Lonis 34
Ufficio del Servizio Sociale – piano secondo
 
 

RECAPITI TELEFONICI

Assistenti Sociali: 07098012301 – 07098012315
Istruttore Amministrativo: 07098012328
 
Responsabile del Procedimento C.Soi
 
E mail: servsociali@comune.senorbi.ca.it
Pec : sociale@pec.comune.senorbi.ca.it
 
 
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