L. 124/2013. FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSO INCOLPEVOLI.

Descrizione

E’ un sostegno economico atto a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2016 e dovuta ad una delle seguenti cause:
  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

A chi è rivolto
 
Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di unità immobiliare ad uso abitativo, site nel Comune di Senorbì, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  1. reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
  2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte dell’Ente gestore;
  3. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2016) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell’atto di citazione;
  4. cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di soggiorno;
  5. il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Modalità di accesso

La Regione Autonoma della Sardegna trasmette ogni anno ai Comuni la circolare con cui autorizza l'apertura del bando comunale relativo alla concessione dei contributi atti a sanare la morosità incolpevole.
Entro i termini indicati dal bando, occorre presentare la domanda presso l'ufficio Protocollo del Comune di Senorbì.

Documentazione richiesta

  1. copia del documento d’identità in corso di validità;
  2. copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea;
  3. copia contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
  4. copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione, in corso di validità, del contratto di locazione;
  5. copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, relativa al contratto di locazione di cui punto precedente;
  6. documentazione attestante la causa della consistente diminuzione della capacità reddituale;
  7. eventuale copia certificazione di invalidità propria o di un componente il nucleo familiare accertata a meno al 74%;
  8. eventuale certificazione rilasciata dalle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale (solo se interessati).
 
Tempi di attuazione
 
Sulla base delle domande presentate viene pubblicata una graduatoria provvisoria dei Beneficiari e degli esclusi. Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria è possibile presentare osservazioni da parte dei Richiedenti. Dopo le verifiche dei requisiti e delle osservazioni, operati gli eventuali reintegri/esclusi, viene stilata una graduatoria definitiva, che verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio.
Il collocamento in graduatoria non da diritto all’erogazione del contributo economico, in quanto il finanziamento verrà erogato dalla R.A.S. in favore del Comune di Senorbì una volta soddisfatte le richieste dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli ricompresi nella Delibera regionale n. 57/3 del 25.10.2016.
 
Misura del sostegno
 
I contributi sono destinati:
  1. fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
  2. fino ad un massimo di € 6.000,00, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
  3. ad assicurare il versamento di un numero di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00;
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
 
Normativa
Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e norme regionali di attuazione.
 
 
A chi rivolegersi
 
Comune di Senorbì
Via Lonis 34
Ufficio del Servizio Sociale – piano secondo
 
 
Orario al pubblico:
 
ASSISTENTI SOCIALI:
LUNEDI 9,30-13,30             POMERIGGIO            15,30-17,30
MARTEDI’  9,30 -12,30
MERCOLEDI’ 9,30-13,00    

GIOVEDI’ 09,30-13,30         POMERIGGIO            15,30-17,30
VENERDI’ CHIUSO AL PUBBLICO
 
UFFICIO AMMINISTRATIVO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE ORE 09,30 –12,30
POMERIGGI – LUNEDI’ /GIOVEDI' 15,30 –17,30
 

RECAPITI TELEFOCNICI
 Assistenti Sociali: 07098012301 – 07098012315
Istruttore Amministrativo: 07098012328

 
E mail: servsociali@comune.senorbi.ca.it
Pec : sociale@pec.comune.senorbi.ca.it
 
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