IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) 2020
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dal comma 738 al 783, ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestione del tributo comunale.
Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso.
A decorrere dal 1 gennaio 2020, la nuova I.M.U. prevede che:
- è confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze;
- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina IMU, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di favore, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l’appartamento non risultasse locato o dato in comodato d’uso;
- è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza alcun’altra indicazione, poteva accadere, in determinati casi, che risultavano debitori d’imposta per il mese in cui avveniva il trasferimento immobiliare sia l’acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori dell’immobile per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all’acquirente e che quest’ultimo è chiamato a pagare l’intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (la circostanza si verifica quando l’atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30);
• la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta (nel 2019 il termine per l’adempimento era stato spostato al 31 dicembre).
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA I.M.U.
ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020
INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. ANNO 2020
INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL SALDO I.M.U. ANNO 2020