IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  2021
 
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dal comma 738 al 783, ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la  TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono  essere utili per la gestione del tributo comunale.
Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti  disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo  anche l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie  di rimborso.
 A decorrere dal 1 gennaio 2021, la nuova I.M.U. prevede che:
  • è confermata l’esenzione per l’abitazione principale non  di lusso e per le relative pertinenze;
  • l’art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, introduce una riduzione dell’IMU pari al 50% sul dovuto applicando l’aliquota ordinaria del 0,86% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. 
       La nuova agevolazione spetta quindi a condizione che il soggetto sia:
  1. titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  2. residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • è stata risolta la questione relativa al computo del mese di  possesso legata alla precedente formulazione della norma,  secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il  possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza  alcun’altra indicazione, poteva accadere, in determinati casi,  che risultavano debitori d’imposta per il mese in cui  avveniva il trasferimento immobiliare sia l’acquirente sia il  venditore, perché entrambi possessori dell’immobile  per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in  cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all’acquirente  e che quest’ultimo è chiamato a pagare l’intera imposta del  mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano  uguali a quelli del venditore (la circostanza si verifica  quando l’atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne  ha 30);
  • la scadenza per la presentazione della dichiarazione è  stata posta nuovamente al 30 giugno dell’anno successivo a  quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono  intervenute variazioni rilevanti per la determinazione  dell’imposta (nel 2019 il termine per l’adempimento era stato  spostato al 31 dicembre). 


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA I.M.U. (in vigore dal 1 gennaio 2021)

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021

INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. ANNO 2021

INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL SALDO I.M.U. ANNO 2021


MODULISTICA 
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