IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2021
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dal comma 738 al 783, ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestione del tributo comunale.
Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso.
A decorrere dal 1 gennaio 2021, la nuova I.M.U. prevede che:
Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso.
A decorrere dal 1 gennaio 2021, la nuova I.M.U. prevede che:
- è confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze;
- l’art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, introduce una riduzione dell’IMU pari al 50% sul dovuto applicando l’aliquota ordinaria del 0,86% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
La nuova agevolazione spetta quindi a condizione che il soggetto sia:
- titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
- è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza alcun’altra indicazione, poteva accadere, in determinati casi, che risultavano debitori d’imposta per il mese in cui avveniva il trasferimento immobiliare sia l’acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori dell’immobile per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all’acquirente e che quest’ultimo è chiamato a pagare l’intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (la circostanza si verifica quando l’atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30);
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta (nel 2019 il termine per l’adempimento era stato spostato al 31 dicembre).
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA I.M.U. (in vigore dal 1 gennaio 2021)
ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2021
INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. ANNO 2021
INFORMAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL SALDO I.M.U. ANNO 2021
MODULISTICA