I.M.U.     ACCONTO   ANNO   2021
SCADENZA 16 GIUGNO 2021
 
A decorrere dall'anno 2020 è abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L’IMU è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il Ministero dell'Economia e Finanze conferma quando risultante dal combinato disposto dei commi 761 e 762, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019; da ciò deriva che la prima rata è versata in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2021, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il saldo è calcolato a conguaglio.

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19
In base al Decreto Agosto (D. L.14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art.1, comma 599, della Legge n. 178/2020 proroga l’esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, così come disciplinata dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, anche per la rata di acconto 2021.
In particolare, il comma 599 prevede che per l’anno 2021 non è dovuta la rata di acconto per:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con il D.L. n. 41/2021 art. 6-sexies (decreto Sostegni) si è da ultimo disposta l’esenzione per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che si trovano nelle condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del medesimo D.L. 41/2021. Anche in questo caso, è stabilito che l’agevolazione è condizionata alla coincidenza tra soggetto passivo Imu e gestore dell’attività penalizzata. L’esonero deve comunque rispettare il quadro delle regole Ue in ordine alle misure emergenziali.
 
Importo minimo: non si procede al versamento quando l’imposta annua (acconto + saldo) è inferiore ad euro 10,00 (dieci).


I versamenti sono eseguiti utilizzando il modello F24 [scarica modello F24 semplificato in bianco].
 
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
 
Per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si rende noto che i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo, già istituiti, di seguito elencati:

3912” denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE”;
3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
  1. nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune di Senorbì “I615”;
  2. barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;  
  3. barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;  
  4. barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;  
  5. nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);  
  6. nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Per la compilazione del modello F24 per il versamento dell’acconto I.M.U. anno 2021, rivolgersi ad un C.A.F. o ad un professionista, oppure utilizzare i calcolatori disponibili sul Web. 
 
Riferimenti normativi:
 
 articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 214429 del 26 maggio 2020
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020
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